Le principali novità del DL Semplificazioni
Con il DL 73/2022 (c.d. “DL Semplificazioni”), entrato in vigore il 21.06.2022, il Consiglio dei Ministri ha introdotto una serie di semplificazioni riguardanti numerosi adempimenti fiscali e che, in generale, hanno importanti risvolti in materia di imposte dirette e indirette.
Il decreto si compone di 47 articoli e dovrà essere convertito in legge entro il 20.8.2022.
Di seguito si segnalano le novità più rilevanti.
- art. 3 c.1-3 - Modifiche al calendario fiscale IVA: l’invio degli elenchi INTRASTAT è posticipato alla scadenza del mese successivo a quello di riferimento, mentre il termine di invio delle liquidazioni periodiche iva relative al secondo trimestre è differito dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno;
- art. 3 c.4-5 - Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare viene incrementata da 250 a 5.000 euro;
- art. 6 – Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate: è stata prevista la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 per le dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF. Infatti, se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non verranno più effettuati controlli sui dati forniti da soggetti terzi. Tali controlli verranno effettuati solo a seguito di modifica degli importi. Il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
La novità interesserà le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022.
- art. 8, comma, 1 lett. a) e b) – Estensione del principio di derivazione rafforzata: viene modificato l’art. 83, comma 1 del TUIR. In particolare, già dal periodo d’imposta in corso, i soggetti rientranti tra le cd. “micro-imprese” ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, potranno applicare la derivazione rafforzata se optano per il bilancio in forma ordinaria. Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata prevede il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale, laddove siano correttamente applicati i principi contabili.
Lo stesso articolo ha stabilito, per tutte le imprese, che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.
È il caso ad esempio delle sopravvenienze passive, le quali, per difetto del principio di competenza, si traducevano in un costo indeducibile.
Tuttavia, tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998.
- art. 9 c.1 - Società in perdita sistematica – Abrogazione dal 2022 "solare": viene abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta 2022 "solare". Per effetto di tale disposizione, le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non troverebbero applicazione per il periodo di imposta 2022 "solare" laddove:
- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Resta, invece, ferma l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo di imposta 2021 “solare” (modelli REDDITI 2022); non viene inoltre modificata la disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi di cui all’art. 30 della L.724/94 che quindi troverà applicazione anche per i periodi di imposta 2022 e successivi;
- art. 10 – Deduzioni IRAP su lavoro dipendente a tempo indeterminato: è stata introdotta la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Prima della modifica, invece, tale deduzione era ammessa solamente in via “residuale”. La modifica è valida a partire dal periodo d’imposta 2021;
- art. 12 - Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA: vengono escluse dall’esterometro le operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione. Si ricorda, altresì, che, già a decorrere dal 01.07.2022, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere deve essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica via SdI;
- art. 14 - Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso: il termine fisso ordinario di 20 giorni per la registrazione degli atti di cui all’art.13 del DPR 131/1986 (T.U. dell’imposta di registro) è prorogato a 30 giorni dalla data di formazione dell’atto;
- art. 23 c.2-8 - Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Certificazione sulla qualificazione delle attività: è stata introdotta la facoltà per le imprese di richiedere un'apposita certificazione che attesti la qualificazione delle attività ai fini della fruizione del beneficio. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione saranno individuati con un DPCM di prossima emanazione;
- art. 35 c.4 - Dichiarazione IMU per l'anno 2021: è stato prorogato dal 30/06/2022 al 31/12/2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel medesimo anno.
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