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RIFORMA DEL TFR

RIFORMA DEL TFR

Dal 1° luglio 2026 è entrata in vigore una riforma importantissima sulla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La novità principale è il passaggio dal precedente sistema del silenzio-assenso a un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. 

In sintesi:

Per i lavoratori alla prima assunzione nel settore privato:

  • dal giorno dell’assunzione decorrono 60 giorni (non più 6 mesi) per scegliere se:
    • destinare il TFR a un fondo pensione;
    • mantenere il TFR presso il datore di lavoro (quando consentito dalla normativa).
  • se entro 60 giorni non viene espressa alcuna scelta, il lavoratore viene iscritto automaticamente al fondo pensione collettivo previsto dal contratto collettivo applicato in azienda; se non esiste, al fondo residuale previsto dalla legge.  

Per chi aveva già lavorato in passato:

  • se il lavoratore aveva già aderito a un fondo pensione con conferimento del TFR, al nuovo datore di lavoro deve indicare entro 60 giorni a quale fondo destinare il TFR maturando;
  • In questo caso, in generale non è possibile tornare a lasciare il TFR in azienda, salvo particolari situazioni, ad esempio se la precedente posizione previdenziale è stata integralmente riscattata. 

Altre novità riguardano il lato imprese: è stato modificato gradualmente  il limite dimensionale oltre il quale il TFR lasciato in azienda deve essere versato al Fondo Tesoreria INPS. Per il biennio 2026-2027 la soglia è stata fissata a 60 dipendenti, con ulteriori riduzioni previste negli anni successivi. 

Dal punto di vista delle imprese, la riforma del TFR introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 comporterà impatti soprattutto in tre aree: gestione amministrativa dei neoassunti, flussi finanziari e versamento al Fondo Tesoreria INPS.

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori alla prima assunzione nel settore privato il datore di lavoro deve gestire il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. 

In pratica l’azienda deve:

  • informare il lavoratore della disciplina entro i termini previsti;
  • raccogliere l’eventuale scelta espressa entro 60 giorni dall’assunzione;
  • se il lavoratore non sceglie entro il termine previsto, attivare il conferimento del TFR al fondo pensione previsto dal CCNL (oppure al fondo residuale nei casi previsti). 

Per gli uffici HR e paghe ciò significa aggiornare:

  • procedure di onboarding;
  • modulistica;
  • software payroll;
  • monitoraggio sulle scadenze dei 60 giorni.

L’adesione automatica renderà verosimilmente più frequente il conferimento del TFR ai fondi pensione.

Per molte imprese questo comporta:

  • minori accantonamenti di TFR nel passivo di bilancio;
  • minore disponibilità del TFR come forma di autofinanziamento;
  • maggiore frequenza dei versamenti ai fondi pensione.

L’effetto economico varia molto in funzione:

  • dell’età media dei dipendenti;
  • del turnover;
  • della presenza di molti neoassunti.

Le aziende in espansione potrebbero essere quelle che avvertiranno maggiormente questo cambiamento. 

La novità probabilmente più rilevante per molte imprese sarà quella relativa alla riforma dell’obbligo di versamento del TFR a Fondo di Tesoreria Inps.

Prima della riforma, l’obbligo di versare il TFR al Fondo Tesoreria INPS dipendeva da una soglia dimensionale “storica”, determinata al momento previsto dalla normativa originaria, e tale rimaneva anche se negli anni successivi tale soglia veniva superata. Dal 2026, invece, la verifica diventa dinamica: l’obbligo può sorgere anche successivamente se si supera la soglia negli anni successivi all’avvio dell’attività.

Come anticipato, sono previste soglie dimensionali diverse, fino a raggiungere, a regime, quella di 40 unità:

PeriodoMedia dipendenti
2026-2027almeno 60
2028-2031almeno 50
dal 2032almeno 40

La media occupazionale viene calcolata sull’anno precedente rispetto al periodo di paga. 

In virtù delle novità introdotte, se il TFR deve essere obbligatoriamente versato al fondo pensione oppure al Fondo Tesoreria INPS, l’impresa non trattiene più tali risorse.

Per alcune PMI il TFR rappresentava una forma di autofinanziamento a basso costo; con la riforma questa disponibilità può ridursi progressivamente.

L’impatto è maggiore si avrà nelle aziende con forte crescita occupazionale elevato turnover e personale mediamente giovane.

Dal punto di vista operativo, l’impatto su imprese e consulenti non sarà da poco. Sarà necessario, in sintesi, verificare:

  • aggiornamento della modulistica di assunzione;
  • adeguamento dei software paghe;
  • procedure di monitoraggio dei 60 giorni;
  • corretto censimento del fondo pensione di riferimento del CCNL;
  • verifica annuale della media occupazionale ai fini del Fondo Tesoreria INPS;
  • valutazione dell’impatto finanziario sul cash flow.

In sintesi, la riforma avrà maggiormente impatto su:

  • PMI in crescita, che potrebbero superare per la prima volta le soglie dimensionali per il Fondo Tesoreria INPS;
  • aziende con molte nuove assunzioni, nelle quali una quota maggiore di TFR confluirà automaticamente nella previdenza complementare;
  • imprese che finora utilizzavano il TFR come importante fonte di autofinanziamento. 


La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

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