IVA E FRINGE BENEFIT NEL DECRETO “OMNIBUS”

IVA E FRINGE BENEFIT NEL DECRETO “OMNIBUS”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 del Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026 (cd. Decreto Omnibus), entrato in vigore il 12 agosto 2026, il legislatore è intervenuto in modo strutturale sull’ordinamento tributario e fiscale. Il provvedimento nasce dalla necessità di correggere e riordinare disposizioni che, sebbene concepite con criteri di rigidità e dettaglio, avevano evidenziato nel corso del tempo criticità applicative e disallineamenti rispetto ai principi comunitari.
Due degli argomenti più importanti su cui si concentra l’intervento normativo riguardano, da un lato, il riallineamento della disciplina della detrazione IVA agli standard dell’Unione Europea e, dall’altro il tema della determinazione del reddito di lavoro dipendente con specifico riferimento al regime dei fringe benefit per le auto aziendali in uso promiscuo.
L’articolo 12 del D.Lgs. 148/2026 ha introdotto modifiche di rilievo agli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972. Tale intervento mira formalmente ad allineare la normativa nazionale alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ripristinando in via definitiva i termini di detrazione originari che vigevano prima delle restrizioni introdotte dal DL n. 50/2017. 7
Il ritorno al termine biennale trova la sua giustificazione fondamentale nell’introduzione e nella stabilizzazione del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria. Poiché non è più giuridicamente né tecnicamente possibile beneficiare della detrazione IVA in assenza di una ricezione formale e telematica del documento tramite il Sistema di Interscambio (SdI), il rischio di frodi fiscali o di incertezze nei riscontri dell’Amministrazione finanziaria deve ritenersi superato, giustificando così un ampliamento temporale a favore del contribuente.
Le modifiche normative ridefiniscono puntualmente i perimetri temporali entro cui il contribuente può operare:
- Nuovo termine di esercizio della detrazione (art. 19, comma 1, DPR 633/72): Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi importati o acquistati può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
- Nuovo termine per la registrazione delle fatture (art. 25, comma 1, DPR 633/72): Le fatture d’acquisto e le bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA obbligatorio al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il documento è stato ricevuto.
- Retro imputazione temporale dell’IVA nelle fatture “a cavallo d’anno (art. 25, comma 1, DPR 633/72): Per effetto dell’eliminazione della locuzione “in riferimento al medesimo anno” originariamente contenuta nell’art. 25 del DPR 633/72, la riforma introduce formalmente la facoltà di retro-imputazione dell’IVA. Qualora un’operazione d’acquisto venga effettuata sul piano sostanziale nel corso del 2026 ma la relativa fattura elettronica venga ricevuta nel gennaio del 2027, l’IVA assolta può essere recuperata entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale riferita al periodo d’imposta 2026 (fissato al 30 aprile 2027), previa annotazione del documento in una apposita e dedicata sezione del registro IVA degli acquisti.
Criticità e Questioni Aperte
Nonostante l’apertura normativa, permane un profilo di attrito con le disposizioni vigenti: l’articolo 1 del DPR n. 100/1998 continua infatti a vietare l’inclusione nell’ultima liquidazione periodica dell’anno dei documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Di conseguenza, per le fatture ricevute “a cavallo d’anno” il mancato intervento del legislatore parrebbe sottintendere che l’IVA possa essere recuperata esclusivamente in sede di dichiarazione annuale e non attraverso le liquidazioni periodiche IVA, anche nel caso in cui il documento sia ricevuto entro il 15 del mese di gennaio. Tale limitazione procedurale appare non pienamente conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza unionale e contenuti nella causa T-689/24, la cui portata è attualmente oggetto di un procedimento di revisione secondo quanto deciso dalla Sezione del riesame della corte di giustizia UE.
Un profilo di notevole incertezza operativa deriva dal fatto che l’art. 12 del D.Lgs. 148/2026 non disciplina in modo esplicito il regime transitorio né chiarisce l’efficacia retroattiva della norma per le annualità d’imposta precedenti.
Sulla base del principio ermeneutico ubi lex voluit, dixit, in assenza di espliciti sbarramenti normativi e considerando che l’infrastruttura della fatturazione elettronica era già pienamente operativa, la dottrina ipotizza che le nuove regole possano trovare applicazione anche alle fatture afferenti agli anni 2024 e 2025. Ciò consentirebbe, ad esempio, di recuperare la detrazione di una fattura del 2024 entro la finestra utile del 30 aprile 2027.
Ciò non toglie che l’associazione Assonime ha formalmente presentato osservazioni e proposte interpretative mirate a spingere l’Amministrazione finanziaria a chiarire in via ufficiale la portata della norma e la legittimità del recupero dell’imposta anche per le annualità pregresse.
Per quanto concerne il secondo argomento trattato, l’articolo 2 del D.Lgs. 148/2026 è intervenuto in modo incisivo sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), modificando in particolare l’articolo 51 (commi 1 e 4, lettera a), che disciplina i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente. L’obiettivo primario del legislatore è stato quello di razionalizzare la tassazione dei fringe benefit derivanti dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti dei veicoli aziendali, eliminando le forti sperequazioni stratificatesi a seguito delle riforme succedutesi nel corso degli anni.
La nuova architettura normativa si fonda su tre direttrici principali:
- L’abrogazione dei molteplici regimi stratificati nel tempo.
- L’introduzione di criteri di penalizzazione sanzionatoria basati sull’effettiva obsolescenza e anzianità dei veicoli.
- La definizione di regole univoche e certe per la gestione degli optional e degli accessori installati.
Di seguito si ripercorrono i vari interventi:
- Prima del 12 agosto (che ricordo essere l’entrata in vigore del Decreto Omnibus) la tassazione agevolata – collegata ai valori di emissione di CO2 – era strettamente connessa al requisito di “nuova immatricolazione” al momento dell’assegnazione, creando inevitabilmente differenze nella gestione delle flotte; al contrario, oggi, viene superato il requisito della data di stipula del contratto e la normativa si applica in maniera uniforme su tutti i veicoli concessi in uso promiscuo;
- Prima dell’entrata in vigore del Decreto Omnibus, il valore forfettario basato sulle tabelle ACI restava invariato a prescindere dagli anni di vita dell’auto; al contrario, oggi, vige la penalizzazione del 50% per auto vecchie, ed il valore del benefit viene incrementato del 50% dopo il 31/12 del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- Prima della riforma vi era molta incertezza in merito alla tassazione degli optional, in particolare in riferimento a quelli non contemplati nelle tabelle ACI; oggi tale incertezza viene superata in quanto qualora la tabella ACI non accolga la specifica tipologia di allestimento dell’auto il valore del benefit subirà un aumento fisso del 5% (a titolo di maggiorazione forfettaria);
- Prima del 12 agosto, in capo al dipendente veniva effettuata la trattenuta in busta paga, ed a questa veniva trattenuto anche un importo netto per gli optional/accessori installati; al contrario, oggi, la trattenuta degli optional va a ridurre l’importo del benefit tassabile.
Di seguito, riepiloghiamo, in maniera sintetica quella che rappresenta la modalità di calcolo del fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo.
La formula “base” rimane identica al passato, ovvero:
- Costo Km ACI * 15.000 Km * Percentuale Alimentazione
- 10% per i veicoli elettrici puri;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 50% per tutte le altre alimentazioni.
- Tale risultato, una volta depurato delle eventuali somme trattenute direttamente al dipendente in busta paga per l’uso privato dell’auto, verrà eventualmente incrementato:
- Di una maggiorazione del 50% dopo il 5° anno successivo alla prima immatricolazione;
- Di una maggiorazione del 5% forfettaria se l’autovettura presenta degli optional, non ricompresi nell’elencazione delle tabelle ACI.
Le due maggiorazioni sono tra loro cumulabili.
Ricordiamo che se il valore del Fringe Benefit supera la soglia di esenzione (di € 1.000 o € 2.000 se si hanno figli a carico) concorre interamente a formare il reddito in capo al dipendente.
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