Il 21 settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 142 di conversione del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti bis), che in un certo senso limita le responsabilità dei cessionari che acquistano crediti relativi a detrazioni fiscali. In particolare, diventa legge la modifica del comma 6 dell’art. 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), stabilendo che la corresponsabilità per le violazioni che incidono sulla legittimità del credito acquistato sono limitate alle ipotesi di dolo o colpa grave, ma solo qualora siano stati prodotti il visto di conformità, l’asseverazione e l’attestazione della congruità dei costi.
Da alcuni mesi ormai le banche e gli intermediari finanziari hanno smesso di assumere, con imprese edili e famiglie, nuovi impegni all’acquisto di crediti d’imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi di cui all’art.121 del D.L. 34/2020, poiché hanno sostanzialmente “riempito” i plafond di crediti di imposta che possono acquisire nella certezza di non sforare i flussi annuali di debiti fiscali e contributivi con i quali quei crediti possono essere utilizzati in compensazione.
Nasce quindi l’esigenza di consentire alle banche di trovare a loro volta degli “acquirenti finali” cui rivendere i crediti che acquistano, così da liberare il plafond interno e poter assumere nuovi impegni di acquisto di credito verso imprese edili e famiglie. Questa esigenza che si è tradotta nell’introduzione della previsione della possibilità, per banche e società appartenenti al gruppo bancario, di cedere i crediti di imposta ai propri correntisti “non consumatori finali”, si è subito scontrata con l’enorme differenza dei potenziali acquirenti, in ragione dei profili di responsabilità solidale cui avrebbero potuto rimanere appresi in ragione dell’acquisto dei crediti.
L’art. 33-ter del DL 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del DL 50/2022, modifica ora il comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Il concorso nella violazione presuppone tra gli altri l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della violazione in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina.
C’è da sottolineare inoltre che la fattispecie di colpa grave è delineata nell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, là dove viene indicato che “la colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.
Alla luce del mutato quadro normativo, restano aperte alcune questioni, specie di tipo interpretativo, sulle quali sarebbe opportuno un intervento da parte dell’Agenzia delle entrate. Ci si riferisce alle istruzioni contenute nella circolare n. 23/E del 2022, nella quale, a proposito della responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari, l’Agenzia precisa che essa “…va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.”
Occorre quindi rilevare che il livello di diligenza richiesto, per la cui misurazione la stessa Agenzia ha individuato sei indici, dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.
Ed è proprio sul concetto di “diligenza del buon pater familias”, così come richiamato dall’art. 1176 del Codice civile, che ruota l’intera problematica. Basterà aver limitato la responsabilità solidale alle sole ipotesi di dolo e colpa grave a superare lo scoglio della diligenza? Il dubbio permane, soprattutto nelle ipotesi di colpa grave, che presenta spesso un margine di aleatorietà.
Si attende pertanto un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate relativamente al quadro delle responsabilità e del livello di diligenza richiesta ai diversi attori coinvolti nel potenziale circuito di circolazione dei crediti da bonus edilizi, alla luce della nuova impostazione normativa.