Lo scorso 23 Ottobre è stato depositato presso la Camera dei deputati il disegno di legge di Bilancio 2025, dopo che nei giorni precedenti era stato presentato in conferenza stampa dal Ministro dell’Economia Giorgetti e firmato dal Presidente della Repubblica.
Questo passaggio rappresenta la fase iniziale dell’iter normativo che culminerà con l’approvazione della legge di Bilancio 2025, entro il 31 dicembre 2024, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla Costituzione.
Una manovra, questa, da 30 miliardi che rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e dell’accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni, già in vigore nell’anno in corso.
Nel presente documento si riportano alcuni articoli che a parere di chi scrive rappresentano i punti più salienti della manovra.
Articolo 2, commi 1-8 (Misure concernenti l’IRPEF): L’articolo 2, ai commi da 1 a 8, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23% fino ad euro 28.000 di reddito, 35% per redditi oltre i 28.000 euro e fino ai 50.000 euro, e 43 per cento oltre ai 50.000 euro) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024.
Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro (comma 1), adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (comma 2).
Articolo 2, comma 9 (Riordino delle detrazioni fiscali): Il comma 9 dell’art.2 stabilisce per le persone fisiche che hanno redditi superiori a 75.000 euro un limite massimo di spese agevolabili “onnicomprensivo”, con la sola eccezione delle spese sanitarie. Il nuovo meccanismo, che riguarderebbe esclusivamente le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 consiste nel parametrare l’importo base di spesa in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Articolo 5 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni): L’articolo 5 introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva. Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
Articolo 7, al comma 1: (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi): modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
Viene infatti prevista la modifica dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, disponendo che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit sia calcolato come segue:
- 50% dell'importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- 20% dell'importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% dell'importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Art. 10 (Misure in materia di tracciabilità delle spese): al comma 1 apporta delle modifiche all’art. 51, del TUIR, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di vitto e alloggio.
In particolare, limita la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi da lavoro dipendente, sui redditi da lavoro autonomo, delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e delle spese di rappresentanza, ai soli pagamenti tracciabili (con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997) per quanto riguarda le spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente, nonché quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente). Il comma 2 estende le disposizioni del comma 1 all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.
Art. 70 (Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni): L’art.70 proroga le disposizioni contenute nell’art. 4 del D. Lgs. 216/2023 riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. L’obiettivo è quello di incentivare l’occupazione attraverso agevolazioni fiscali legate alle nuove assunzioni e troverà applicazione per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027). Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Art. 74 (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo): L’art. 74 riconosce, al comma 1, un contributo in conto capitale per le aziende che hanno beneficiato del credito di imposta in attività di Ricerca e Sviluppo di cui all’art. 3 D.L. 145/2013 nel periodo 2015-2019 e che hanno scelto di riversare spontaneamente entro il 31.10.2024 gli importi fruiti tramite la procedura prevista dall’art. 5 D.L. 146/2021. In particolar modo, con la procedura di riversamento spontaneo, possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo relativi ai periodi di imposta dal 2015 a 2019.