
DM 8.8.2025 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – IRES PREMIALE
13 Ottobre 2025NUOVI PERMESSI PER I MALATI ONCOLOGICI
La legge n.106 del 18 luglio 2025 ha introdotto nuove forme di tutela in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
L’art 1 riconosce la possibilità di fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni una volta però fruiti tutti gli altri periodi di assenza giustificata che spettano al lavoratore a qualunque titolo.
Nello specifico, questo trattamento si riconosce ai dipendenti di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce o, affetti da malattie croniche o invalidanti tali da comportare un’invalidità superiore al 74% e ai lavoratori, i cui figli minorenni sono affetti dalle stesse patologie e invalidità di cui sopra.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali salvo riscatto da parte del lavoratore. Il dipendente conserva solo il diritto al posto di lavoro non percependo alcun tipo di retribuzione.
Decorso questo ulteriore periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile se la prestazione lavorativa lo consente, art 1 comma 4 legge 106/2025.
È necessaria al riguardo, oltre alla preventiva richiesta di fruizione del congedo stesso, la richiesta di smart working con successiva autorizzazione anche se sussiste la priorità.
Ricordiamo che, la possibilità di svolgere lavoro in smart working deve essere concordata con il datore di lavoro e non rappresenta un diritto del lavoratore, salvo considerare con priorità, le richieste che provengono da soggetti in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992 artt. 3 e 4 e come da ultimo, dalla legge 106/2025, nonché le richieste avanzate dalle lavoratrici/lavoratori con figli fino a 12 anni ( art 18 legge 81/2017).
Tuttavia, previa sottoscrizione di un accordo che ne disciplini le modalità, un uso arbitrario dello stesso, potrebbe comportare conseguenze sul piano disciplinare compresa l’irrogazione del licenziamento. Al riguardo si è pronunciato il Tribunale di Ragusa a luglio 2025.
Quanto ai permessi aggiuntivi, l’art 2 della legge 106/2025 ne dispone il diritto dal 01.01.2026 a tutti quei soggetti di cui all’art 1 della stessa legge, ripetiamo: ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce o, affetti da malattie croniche o invalidanti tali da comportare un’invalidità superiore al 74% e i lavoratori i cui figli minorenni sono affetti dalle stesse patologie e invalidità di cui sopra.
I permessi sono riconosciuti nella misura di 10 ore annue a partire dal 01 gennaio 2026 per eseguire esami strumentali, analisi chimico-cliniche nonché per cure e visite mediche specialistiche ma sono fruibili previa prescrizione del medico di base o del medico specialista che opera in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata. I permessi sono indennizzati nelle misure e secondo le regole della previgente normativa, applicandosi la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.
Le giornate sono coperte da contribuzione figurativa e l’indennità nel settore privato è anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con la denuncia contributiva uniemens.
ATTUAZIONE BONUS MAMME 2025 E PROPOSTA 2026
Con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, l’Istituto ha reso disponibile il servizio online consentendo la presentazione della domanda per il cd. Bonus Mamme, rendendo quindi le istruzioni applicative dell’art. 6 del Decreto -legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con la Legge 8 agosto 2025, n. 118.
Ricordiamo che, l’esonero in analisi:
- è rivolto alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione Separata) e alle lavoratrici dipendenti assunte a tempo indeterminato nel settore sia pubblico che privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato), rimanendo escluse le lavoratrici domestiche;
- Consiste in una integrazione di euro 40,00 mensili (fino ad euro 480,00 annuali), esentasse e non rilevante ai fini ISEE. Tale integrazione verrà erogata in un’unica soluzione dall’INPS entro il mese di dicembre 2025;
- Il reddito da lavoro annuo del beneficiario non deve superare i 40.000 euro.
Al fine di ricevere l’erogazione del bonus, l’INPS ha attivato il servizio online, canale che sarà aperto ed accessibile per 40 giorni, pertanto la domanda può essere presentata dal giorno 28.10.2025 al giorno 07.12.2025 (termine che slitta al 09.12.2025 in quanto il 07 dicembre sarò di domenica e l’8 sarà festivo), ovvero entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.
La domanda può essere presentata:
- Accedendo autonomamente sul portale Inps;
- Tramite patronati;
- Tramite contact center.
Ad integrazione dell’argomento in esame, si fa presente che all’articolo 46 del disegno di Legge di Bilancio 2026 presentato in Senato, viene confermata la volontà di mantenere il Bonus in via transitoria (e, quindi, non strutturale, dalla proposta potrebbe diventare tale dal 2027) elevandolo da euro 40,00 ad euro 60,00 mensili (fino ad euro 720,00 l’anno) con il mantenimento della soglia di reddito ad euro 40.000.
È fondamentale che trattandosi, al momento, di una proposta potrà essere oggetto di modifiche durante l’esame parlamentare prima della definitiva approvazione e saranno, quindi, definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:
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