OIC 34: AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI INTERESSATI E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIOIC 34: AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI INTERESSATI E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIOIC 34: AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI INTERESSATI E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIOIC 34: AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI INTERESSATI E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
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OIC 34: AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI INTERESSATI E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI


OIC 34: AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI INTERESSATI E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Lo scorso 19 aprile, l’organismo italiano di contabilità, ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile OIC 34, rubricato “Ricavi”. Il documento si pone l’obiettivo di fornire adeguate risposte agli operatori commerciali in merito alla rilevazione ed iscrizione dei ricavi derivanti da contratti di vendita aventi ad oggetto più unità elementari di beni e servizi a fronte di un unico corrispettivo.

L’OIC 34 si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile e a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi relativi alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico (Voci A1 e A5). Il rubricato principio, quindi, non solo dà una visione uniforme e sistematizzata delle indicazioni già contenute in altri documenti come l’OIC 15 e l’OIC 12 ma affronta anche nuove tematiche non disciplinate dai precedenti principi contabili.

Si evidenzia, pertanto, come il sistema contabile nazionale si stia sempre di più uniformando al principio secondo il quale le rilevazioni di bilancio vengano effettuate secondo il criterio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Da un lato, infatti, i ricavi derivanti dalla vendita di beni sono rilevati quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita; dall’altro, il redattore di bilancio deve analizzare il contratto al fine di individuare le unità elementari di contabilizzazione (c.d. “segmentazione”), cioè i singoli beni o i servizi che attraverso il contratto sono promesse al cliente e che devono essere contabilizzati separatamente.

Attività propedeutica alla contabilizzazione del ricavo, è quindi l’identificazione e la valorizzazione delle unità elementari che compongono il contratto: il redattore del bilancio deve infatti identificare i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente e trattarle separatamente. Dopo aver determinato le singole unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto ad ogni unità elementare di contabilizzazione identificata.

Con riferimento alla vendita di beni l’OIC 34 conferma quanto già stabilito in precedenza dall’OIC 15, ovvero che il ricavo viene rilevato quando è avvenuto il trasferimento sostanziale di rischi e benefici connessi alla vendita, l’ammontare dei ricavi è determinato in maniera attendibile e il processo produttivo dei beni è completato.

I ricavi riferiti alle prestazioni di servizi invece, vengono rilevati in base allo stato di avanzamento se l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. Per quantificare in modo affidabile lo stato di avanzamento lavori e, quindi, valorizzare l'ammontare dei ricavi, è possibile utilizzare due metodologie: la percentuale di avanzamento derivante dal rapporto tra le ore del lavoro alla data di bilancio e il monte ore previste alla data di conclusione del lavoro; la percentuale di avanzamento dato dal rapporto tra i costi registrati alla data di bilancio e i costi complessivi stimati a conclusione del lavoro.

Le novità introdotte dal nuovo principio contabile impatteranno sui bilanci 2024. Tuttavia, secondo la circolare n. 30, pubblicata il 16 novembre 2023 da Assonime, viene chiarito che le parti del principio che specificano e circoscrivono la valenza applicativa di principi generali preesistenti possono considerarsi già applicabili, quanto meno in via facoltativa, in riferimento ai bilanci 2023 di prossima chiusura.



La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

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