Proroga al 30 novembre dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid
L’impatto socio-economico legato alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha portato i governi a dover intervenire con misure volte ad impedire il tracollo dell’economia.
In Europa la Commissione Europea ha adottato il 19 marzo 2020 il cosiddetto “Temporary Framework Covid-19”, quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che racchiude e delinea tutte le misure prese e le regole introdotte per sostenere le economie nazionali in seguito alla pandemia.
L’obiettivo è quello di consentire agli Stati membri di aiutare in modo efficace gli operatori economici colpiti dalla crisi, limitando al contempo le distorsioni della concorrenza e del mercato interno che possono derivare dagli interventi selettivi da parte dei diversi Stati membri a sostegno delle loro imprese.
L'art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato UE 26.10.2012, G.U.UE 26.10.2012 n. C 326), prevede infatti che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Il Quadro temporaneo è composto da diverse sezioni, ciascuna delle quali prevede dei “massimali” di aiuti che si riferiscono alla cosiddetta “impresa unica" che ne ha beneficiato.
In particolare, la Commissione Europea ha approvato l’istanza dell’Italia di cui all'art. 1 co. 13 - 17 del DL 41/2021 c.d. "Sostegni". Attraverso questo decreto è stato consentito di fruire delle soglie di aiuti previste dalle sezioni 3.1, relativa ad aiuti ricevuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscale e 3.12, sezione residuale rispetto alla prima per il sostegno di costi fissi non coperti, del quadro.
In particolare, nella sezione 3.1 i massimali sono stati definiti come segue:
- per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021, in misura pari a 800.000,00 euro per impresa, ovvero a 120.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021, in misura pari a 1,8 milioni di euro per impresa, ovvero a 270.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 225.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- per gli aiuti ricevuti dall'1.1.2022 al 30.6.2022, il limite per gli aiuti di importo limitato di cui alla Sezione 3.1 è stato aumentato a 2,3 milioni di euro, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura il limite è stato portato a 345.000,00 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000,00 euro.
Per quanto riguarda la sezione 3.12, i massimali sono i seguenti:
- 3 milioni di euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.1.2021;
- 10 milioni di euro per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021;
- 12 milioni di euro per impresa per gli aiuti dall'1.1.2022 al 30.6.2022.
I soggetti che hanno beneficiato degli aiuti previsti dal Decreto Sostegni, cosiddetto “regime ombrello”, devono presentare
all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nella quale vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate, quali:
- le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica;
- l’allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Temporary Framework e la sussistenza dei requisiti attinenti le citate sezioni;
- in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
Non vengono, invece, richiesti i dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.
Ciascuna Sezione prevede dei massimali di aiuti specifici. In particolare, il massimale si riferisce all’insieme degli aiuti ricevuti da ciascuna “impresa unica” a partire dall’inizio della crisi pandemica, in base alla Sezione del Quadro temporaneo che viene richiamata. A tal fine è necessario fare riferimento al concetto di impresa unica ai sensi del regolamento de minimis 1407/2013, art. 2, paragrafo 2.
Esempi di agevolazioni rientranti sono:
- tutti i contributi a fondo perduto erogati a fronte dell'emergenza Covid, quindi sia quelli per la sanificazione, sia quelli per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, sia quelli per riduzione di fatturato;
- le esclusioni dal versamento dell'Irap;
- i crediti d'imposta per canoni locazione immobili non abitativi
Per effetto del provvedimento n. 233822/2022 del 22 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate il termine ultimo per l’invio dell’autodichiarazione slitta dal 30 giugno al 30 novembre 2022.
Nel caso in cui l’autodichiarazione venga presentata prima rispetto al modello Redditi 2022 è stato previsto l’esonero dalla compilazione del quadro RS, in particolare dei righi RS401 e RS402, per evitare la duplicazione dell’informazione. Il quadro dovrà comunque essere compilato se la dichiarazione viene presentata prima dell’autodichiarazione.
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