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Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 1/2022
26 Gennaio 2022
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28 Marzo 2022

Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 2/2022


Riforma IRPEF, detrazioni fiscali e trattamento integrativo 2022

La manovra finanziaria per il 2022 ha apportato importanti modifiche alla disciplina Irpef, rimodulando gli scaglioni di reddito e le aliquote con una riduzione delle imposte per la grandissima parte dei contribuenti. Gli scaglioni di reddito e le relative aliquote passano da 5 a 4. La tabella seguente mette a confronto la situazione fino al 31/12/2021 e quella attuale:


Aliquote e scaglioni IRPEF 2021 Aliquote e scaglioni IRPEF 2022
23 per cento fino a 15.000 euro 23 per cento fino a 15.000 euro
27 per cento da 15.001 fino a 28.000 euro 25 per cento fino a 28.000 euro
38 per cento da 28.001 fino a 55.000 euro 35 per cento da 28.000 a 50.000 euro
41 per cento da 55.001 fino a 75.000 euro 43 per cento da 50.000 euro in su
43 per cento oltre 75.000 euro -

La manovra è intervenuta anche sulla modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente innalzando, per il primo scaglione, la soglia di reddito entro la quale spettano i 1.880,00 euro in misura piena (passa dai precedenti 8.000 agli attuali 15.000). Per le soglie di reddito tra i 15.001 e i 28.000 e tra i 28.001 e 50.000 euro, invece, vengono aumentati considerevolmente gli importi erogabili, fino anche al raddoppio rispetto al periodo precedente. In aggiunta è riconosciuto un importo pari a 65 euro se il reddito è compreso tra i 25.001 euro e i 35.000 euro.

Sull’argomento è intervenuta anche la circolare 4/2022 dell’Agenzia delle Entrate specificando che, oltre a trattarsi di un “correttivo in aumento” delle detrazioni, queste vanno corrisposte per intero nel corso del 2022, senza, quindi, che vengano riproporzionate in base al periodo di lavoro effettuato nell’anno (come invece accadeva con la disciplina precedente).

Altra particolarità introdotta dalla manovra 2022 è relativa alle detrazioni fiscali per i lavoratori senza Green Pass. E’ previsto, infatti che non rientrino nei giorni utili al calcolo delle detrazioni spettanti sui redditi da lavoro dipendente le assenze ingiustificate per violazione dell’obbligo di possesso del Green Pass.

La rivoluzione maggiore, però, riguarda la disciplina delle detrazioni per familiari a carico. Mentre le mensilità di gennaio e febbraio verranno gestite esattamente come l’anno precedente, da marzo 2022, con l’entrata in vigore della normativa sull’assegno unico, transiteranno in busta paga soltanto le detrazioni per coniuge e per figli a carico di età superiore ai 21 anni, mentre quelle per i figli minori di 21 anni confluiranno nell’assegno unico. La stessa circolare 4/2022, intervenendo sull’argomento, chiarisce che, a differenza delle detrazioni da lavoro dipendente, che non vanno mai riproporzionate, quelle per figli fino a 21 anni vanno erogate in proporzione ai mesi di competenza (gennaio e febbraio 2022).

Questo comporterà un ritocco al ribasso delle detrazioni spettanti a cui si accompagnerà anche l’importante modifica trattamento integrativo ex dall’art. 1 del D.L. N. 3/2020 ("Bonus 100 euro" o ex "Bonus Renzi"). Infatti, mentre non è prevista alcuna variazione per i redditi fino a 15.000 euro, per i quali il bonus sarà riconosciuto automaticamente in busta paga, per i redditi compresi tra i 15.001 ed i 28.000 euro, il trattamento integrativo non spetterà più, salvo il caso in cui si verifichino i requisiti per l’applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia”. In altre parole, solo nel caso in cui la somma di tutte le detrazioni di cui il lavoratore avrebbe diritto (da lavoro dipendente, per familiari a carico, interessi sui mutui prima casa ecc.) è superiore all’imposta lorda, verrà erogato, a titolo di trattamento integrativo, l’importo corrispondente alla differenza tra totale detrazioni e imposta.
Il beneficio non dipenderà più esclusivamente dalle informazioni in possesso dei sostituti d’imposta, per cui è consigliabile avvalersi di tale clausola in sede di dichiarazione dei redditi.

La mancata fruizione del trattamento integrativo e la fuoriuscita dalla busta paga delle detrazioni per figli minori di 21 anni, è comunque compensata da una riduzione della tassazione Irpef e da un aumento delle detrazioni per lavoro dipendente, con un bilanciamento tale da ridurre al minimo l’impatto sul reddito netto del lavoratore.



La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

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