Credito d’imposta per le imprese energivore
Dall’inizio del 2022 si è assistito a importanti rincari sulle bollette di luce e gas: l’energia elettrica è aumentata del 55%, mentre il gas ha subito un aumento del 41,8%. Come spiega l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), gli aumenti sono dovuti, principalmente, ai nuovi prezzi della materia prima (+37,3% per l’energia) che si sommano ad un +3,3% dei costi di dispacciamento e a un +15% del prezzo per la perequazione dell’energia. Il calcolo porterebbe quindi a un rincaro del 55,6%, se non fosse che i costi di distruzione, monitoraggio e trasmissione sono stati leggermente ritoccati al ribasso (-0,6%).
A tutto ciò si aggiunge anche il recente conflitto in Ucraina, tutt’oggi in corso, che ha spinto l’Unione Europea a sanzionare l’economia russa con conseguenze a cascata a livello globale.
Gli sviluppi dello scenario geopolitico internazionale hanno, così, indotto il legislatore a varare delle misure a supporto delle c.d. “imprese energivore”, vale a dire quelle imprese, definite dall’art.3 del D.M. 21 dicembre 2017, che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori dell'Allegato 3 delle Linee guida CE (fra cui produzione di oli e grassi, tessitura, estrazione di sale);
- operano in uno dei settori dell' Allegato 5 delle Linee guida CE (fra cui estrazione di petrolio greggio e gas naturale, produzione di zucchero) e hanno un indice di intensità elettrica positivo superiore al 20% determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valore aggiunto lordo (VAL) dell’impresa;
- non rientrano nei primi due punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del D.L. n. 83/2012.
Il primo step agevolativo è contenuto nel decreto c.d. “
Sostegni-Ter” (D.L. n. 4/2022), il cui art.15 ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia.
Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle “
imprese energivore” che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% (ora 25%, come si dirà appresso) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.
In un secondo momento, il legislatore ha ampliato la platea dei beneficiari dell’agevolazione intervenendo con il D.L. n.17/2022 (“Decreto Energia”), il cui art.4 ha sostanzialmente esteso l’erogazione del contributo anche alle imprese che hanno sostenuto spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, purché le medesime abbiano una media dei costi sostenuti per KWh nel primo trimestre 2022 superiore del 30% rispetto alla media dei costi sostenuti nel quarto trimestre 2019.
Con apposite Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti nuovi codici tributo per poter utilizzare gli importi del credito spettanti in compensazione nel modello F24. Detti crediti d’imposta, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
In una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia Entrate è stato ammesso l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in commento in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.
Da ultimo, a seguito dell’inasprimento del conflitto russo-ucraino, il legislatore ha novellato ulteriormente la misura agevolativa del c.d. decreto Energia emanando il D.L. 21/2022 (“Decreto Ucraina”), il cui art.5 ha innalzato l’entità del contributo di cui all’art.4 del decreto Energia dal 20% al 25% delle spese sostenute per la componente energetica. L’art.9 dello stesso decreto ha previsto, inoltre, la possibilità di cedere i crediti d’imposta di cui al decreto Sostegni-Ter e al decreto Energia, solo per intero, ad altri soggetti – tra cui gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari - con l’applicazione delle regole già dettate per i bonus edilizi. Da ultimo, segnaliamo che è stata fissata la data del 31 dicembre 2022 quale termine ultimo per la fruizione di ambo i crediti d’imposta in parola.
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