Differita al primo luglio 2022 la trasmissione dell’esterometro via Sdi
E’ stato approvato in via definitiva, il 14 dicembre 2021, il D.L. 146, c.d. Decreto Fisco Lavoro, che differisce l’efficacia delle modifiche apportate con L. 178/2020 (art. 1 comma 1103), al c.d. “esterometro”, di cui all’art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. 127/2015.
Si ricorda che l’obbligo introdotto dalla legge 178/2020 ha previsto, dal 1° gennaio 2022, la comunicazione dei dati riguardanti le operazioni transfrontaliere, mediante l’invio via Sistema di interscambio, nel formato della fattura elettronica. L’obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.
L’invio dei dati dovrà avvenire:
- quanto alle operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
- quanto alle operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il decreto 146/2021, è intervenuto prorogando al 1° luglio 2022 l’avvio dell’obbligo di trasmissione dei dati sulle operazioni transfrontaliere allo Sdi, comportando, così, il mantenimento delle vecchie forme di comunicazione per tutte le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.
Per queste ultime, dunque, permane la necessità di trasmissione massiva dei dati con cadenza trimestrale, termine che per le operazioni 2022 ricadrà il 2 maggio per il primo trimestre ed il 1° agosto per il secondo, ferma restando la facoltativa trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti essendo, la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell’obbligo comunicativo.
È doveroso rammentare come le modifiche apportate alle modalità di comunicazione dell’”esterometro” hanno destato non poche preoccupazioni da parte dei soggetti obbligati all’adempimento, come confermato anche dalla soddisfazione espressa da alcune associazioni di categoria (ANC e Confimi) a fronte del differimento dei termini previsti dal D. L. 146/2021.
Gli impatti più significativi, riguarderanno i termini di svolgimento dell’adempimento, che, in modo particolare per le operazioni passive, dovranno debitamente tenere in considerazione le scadenze previste per l’emissione dell’autofattura (acquisti da soggetti Extra Ue) o per l’integrazione della fattura ricevuta (acquisti da soggetti Intra Ue) e quelle per l’annotazione del documento nei registri IVA.
Si ricorda, infatti, che i termini di tali obblighi risultano essere in modo diverso ancorati al momento di effettuazione dell’operazione o a quello di ricezione dei documenti, aspetti questi, che seppure con cadenza diversa, definiscono altresì i termini entro i quali dovrà essere eseguita la trasmissione dei dati sulle operazioni transfrontaliere allo Sdi.
Per tale ragione, quella prevista dal decreto, è una proroga che consentirà agli attori coinvolti nell’adempimento che non abbiano ancora provveduto, di avere un lasso di tempo maggiore per poter adeguare sistemi contabili e procedure interne alla portata del nuovo adempimento, che si ricorda essere esteso a tutte le operazioni effettuate con soggetti esteri, senza che abbia rilevanza il tipo di operazione o la natura della controparte coinvolta.
Sul tema delle sanzioni connesse al mancato adempimento, si rammenta in fine che il Legislatore, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1 della Legge 178 del 30/12/2020, ha adeguato l’art 11 comma 2-quater del D.Lgs. n. 471/1997 prevedendo una sanzione di 2 euro, con un limite massimo di 400 Euro mensili, per ciascuna operazione non comunicata a partire dal 1°gennaio 2022, non seguendo quello che è la nuova data di decorrenza (1°luglio) dei rinnovati obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze previste o se nel medesimo termine è effettuata trasmissione corretta dei dati.
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