Responsabilità solidale nelle cessioni da bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Sono stati emanati con la circolare 33/E del 6 ottobre 2022, gli attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle disposizioni riguardanti la responsabilità solidale di fornitori e cessionari in ambito di cessione di crediti di imposta da bonus edilizi ex. articolo 121 del D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, così come modificato dall’articolo 33-ter della legge n. 142 di conversione del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 c.d. decreto Aiuti – bis.
Si ricorda che nella versione del Comma 6 art.121 DL.34/2020 del Decreto Rilancio, precedente alla conversione in legge del decreto Aiuti – bis, i fornitori ed i cessionari rispondevano in caso di concorso nella violazione indifferentemente in caso di dolo o colpa.
In sede di conversione del Decreto Aiuti – bis, il legislatore è poi intervenuto modificando il comma 6 del citato articolo 121 limitando la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che per i crediti originati dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121 sia acquisita la documentazione prevista dalla normativa (visti di conformità, asseverazioni e attestazioni appositamente previste dagli articoli 119 e art. 121, comma 1-ter del Decreto 34/2020).
Per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni (quindi per quelli ante 12 novembre 2021), invece, il cedente diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo bancario coincidente con il fornitore, dovrà acquisire, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione sopra citata.
Con riferimento alla corretta individuazione della nozione di dolo e colpa grave, quale elemento soggettivo che deve connotare l’illecito tributario per la sua sanzionabilità, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997 e ha specificato, fornendo alcune ipotesi esemplificative, i casi di violazione dolosa o per colpa grave quali:
- il caso in cui il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, ovvero quando il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente (violazione considerata dolosa);
- il caso in cui il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, acquisendo dei crediti in assenza di documentazione a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (violazione con colpa grave)
Per la valutazione della colpa grave, la Circolare ha fornito, inoltre,
chiarimenti sugli indici illustrati nel paragrafo 5.3 della Circolare n. 23/E, nonché sulla loro relativa rilevanza probatoria, specificando altresì la chiave di lettura di tali indicatori con riferimento a specifiche fattispecie.
La circolare ha assunto anche un’importante funzione di guida in caso di errore nelle comunicazioni di opzione di cessione del credito e di necessario annullamento delle precedenti comunicazioni.
In particolare, è stato precisato che, se l’errore nella comunicazione di opzione è di natura
formale, cioè non tale da incidere sugli elementi essenziali della detrazione spettante (ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori), l’opzione sarà considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito potrà essere ceduto o utilizzato in compensazione. In tal caso sarà sufficiente inviare una segnalazione all’Agenzia, all’indirizzo PEC specificato nella circolare.
Se invece l’errore è
sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, sarà possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni precedenti.
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