NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- CAE 1/2020: ritenute sugli appalti, chiarimenti dalle Entrate.
- Risoluzione ADE 6/2020: primo semestre di applicazione della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
- Risoluzione ADE 7/2020: modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione dal regime forfettario.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:
- Decreto Milleproroghe: nomina del revisore nelle S.r.l. entro l’approvazione del Bilancio 2019.
- Cassazione 3657/2020: la rinuncia tacita dell’amministratore al compenso.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
- Apprendistato: agevolazioni dal 1° gennaio 2020.
- Cassazione 2527/2020: illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
- CAE 1/2020: ritenute sugli appalti, chiarimenti dalle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E del 12/02/2020, è intervenuta sulla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi dei lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97 introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019).
In particolare, sono stati forniti chiarimenti in merito agli aspetti applicativi e ai presupposti della nuova normativa riguardanti:
- la decorrenza della nuova disciplina, chiarendo che trova applicazione per le ritenute operate sugli emolumenti di competenza di gennaio 2020;
- l’ambito oggettivo di applicazione, con analisi dettagliata dei soggetti inclusi ed esonerati dalla disciplina;
- la disapplicazione della nuova disciplina, con evidenza dei requisiti di affidabilità richiesti per ottenere tale agevolazione, tra i quali: lo svolgimento dell’attività da almeno tre anni, il regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi, l’ammontare di versamenti minimi nel triennio precedente a quello di entrata in vigore della disciplina e l’assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi alle imposte sui redditi;
- le modalità di richiesta e rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del certificato attestante i requisiti per la disapplicazione della nuova disciplina;
- la qualifica di soggetti committenti, con chiarimenti specifici relativamente alle catene di soggetti che rivestono tale ruolo nell’ambito di contratti di appalto, subappalto o affidamento a consorzi;
- la sussistenza di presupposti oggettivi di applicazione della nuova disciplina, quali:
- l’affidamento del compimento delle opere o servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- la prevalenza nell’utilizzo di manodopera dell’affidatario presso le sedi del committente;
- l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma;
- gli obblighi dell’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice;
- gli obblighi del committente e le relative sanzioni;
- il divieto di compensazione delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori con eccezione dei crediti maturati dall’impresa nella veste di sostituto d’imposta.
- Risoluzione ADE 6/2020: primo semestre di applicazione della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Con Risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un periodo transitorio di sei mesi per l’applicazione della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nello specifico, dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2020, non saranno applicate sanzioni, a condizione che venga effettuato l’invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate, salvo che l’imposta venga comunque correttamente e tempestivamente liquidata.
Pertanto, gli esercenti che non siano riusciti a procurarsi e/o a farsi attivare un registratore telematico potranno continuare a emettere scontrini o ricevute fiscali con i metodi previgenti, inviandoli all’Amministrazione Finanziaria entro il mese successivo attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Da ultimo, per le piccole imprese che emettono poche ricevute fiscali potranno, in alternativa alla trasmissione telematica dei corrispettivi, rilasciare fatture elettroniche per ciascuna operazione effettuata nei confronti di ciascun cliente, anche privato. In questo modo si potrà evitare sia l’acquisto del registratore telematico che l’utilizzo della procedura web della Agenzia delle entrate.
- Risoluzione ADE 7/2020: modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione dal regime forfettario.
L’11 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 7/E, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche al regime forfetario apportate dalla legge di bilancio 2020 relativamente ai requisiti di accesso ed alle cause di esclusione.
La legge di bilancio prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni possano aderire al regime forfetario se, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000 e nell’ipotesi in cui abbiano sostenuto spese per il personale superiori a 20.000 euro. È prevista, quale causa di esclusione dall'applicazione del regime, l'ipotesi in cui nel periodo precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.
La risoluzione in esame ha specificato che la suddetta causa di esclusione ricalca quanto già previsto dalla prima versione in vigore dell’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014 che prevedeva, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro e si renderà applicabile nel 2020 con riferimento all’esercizio precedente. Infine, l’Agenzia Entrate ha ribadito che le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non sono in contrasto con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente in quanto non impongono alcun adempimento immediato bensì la sola verifica dell’eventuale superamento delle soglie.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE
- Decreto Milleproroghe: nomina del revisore nelle S.r.l. entro l’approvazione del Bilancio 2019.
Tra le novità introdotte nel testo del decreto Milleproroghe, la cui conversione in legge è prevista entro il prossimo 29 febbraio, vi è la modifica dell’art. 379, comma 3 primo periodo del D.Lgs 14/2019. In base a tale emendamento le S.r.l. e le società cooperative dovranno provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore legale entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, termine che, nella generalità dei casi, è fissato entro il 29 aprile 2020. La modifica farebbe decadere il termine originario del 16 dicembre 2019 entro il quale le società avrebbero dovuto provvedere alla nomina dell’organo di controllo. Autorevole dottrina ha sollevato la questione di iniquità che il differimento dei termini causerebbe sotto il profilo concorrenziale tra imprese che, diligentemente, hanno rispettato il termine del 16 dicembre provvedendo alla nomina, rispetto a quelle che hanno rinviato la decisione. Infatti, qualora il termine per la nomina fosse procrastinato al prossimo 29 aprile, da un’attenta lettura dell’art. 2477 del c.c., per periodi antecedenti, rilevanti ai fini del calcolo del superamento dei limiti prescritti che impongono l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, dovrebbero essere il 2018 e lo stesso 2019 (non più gli esercizi 2017 e 2018, esercizi di riferimento per coloro che hanno adempiuto all’obbligo di nomina entro lo scorso 16 dicembre).
- Cassazione 3657/2020: la rinuncia tacita dell’amministratore al compenso.
Con la sentenza n. 3657 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla rinuncia del compenso da parte dell’amministratore di società di capitali.
Nello specifico è stato chiarito che la rinuncia può essere tacita, ma che un comportamento solo omissivo non è sufficiente a far presumere la volontà abdicativa di un proprio diritto.
La volontà del soggetto, infatti, deve essere oggettivamente, propriamente e univocamente desumibile da un comportamento concludente, che non sia fraintendibile come mera tolleranza ovvero disattenzione.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
- Apprendistato: agevolazioni dal 1° gennaio 2020.
Con la Legge di stabilità 2020 viene incentivata l’alternanza scuola lavoro, favorendo l’assunzione di apprendisti di primo livello - giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni. L’incentivo, applicabile alle assunzioni a partire dal 1° gennaio 2020, ha come destinatari prevalentemente le imprese artigiane e prevede lo sgravio totale dei contributi per i tre anni di durata dell’apprendistato. La retribuzione e gli oneri previdenziali, così come previsto nell’Accordo Interconfederale di Confindustria, vengono commisurate alle ore di lavoro prestate in azienda e stabilite in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento.
Per gli anni successivi al primo è stato confermato il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi.
Tra gli ulteriori incentivi ricordiamo che:
- non si ha l’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- come previsto per le altre tipologie di apprendistato, gli assunti con questa tipologia di contratto non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo ai fini del computo dell’aliquota dei disabili;
- le spese sostenute per gli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’Irap.
- Cassazione 2527/2020: illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2527 del 4 febbraio 2020, ha espresso l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto allorché è dimostrato un nesso di casualità tra un infortunio sul lavoro - nel caso in esame dovuto ad una caduta - e l’assenza per malattia - dolore alla caviglia. Secondo i Supremi Giudici il principio è applicabile ogni qualvolta il datore di lavoro risulti responsabile di una situazione dannosa.
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