Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 2/20
27 Febbraio 2020Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/20
30 Aprile 2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- Sospensione dei termini dei versamenti (artt. 60 - 62)
- Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti (art. 62 c. 1)
- Indennità per il mese di marzo di 600 Euro per partite IVA (artt. 27 – 30, 38, 96)
- Agevolazioni di natura fiscale e finanziaria (artt. 55, 64, 65, 98)
- Erogazioni liberali (art. 66)
- Sospensione dei termini amministrativi (artt. 67 – 68)
- Sospensione dei termini processuali (art. 83)
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:
- Estensione dei termini di approvazione del Bilancio al 31/12/2019 (art. 106)
- Informativa di Bilancio: l’emergenza Coronavirus tra i fatti intervenuti dopo la chiusura del Bilancio in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
- Norme in tema di trattamento di integrazione salariale (artt. 19 – 22)
- Disciplina dei Congedi e dei Permessi L. 104 (artt. 23 – 25)
- Il Lavoro agile – cd. “Smart Working” (art. 39 D.L. 1/2020 e DPCM 25/02/2020 – 1/03/2020 – 4/03/2020 – 8/03/2020 – 9/03/2020)
- Sospensione delle procedure di licenziamento (art. 46)
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”
- Sospensione dei termini dei versamenti (artt. 60 - 62)
L’art. 60 del D.L. n. 18/2020 ha disposto, in via generale, il differimento al 20/03/2020 di tutti i versamenti – ad es. relativi e ritenute, contributi previdenziali-assistenziali, premi INAIL, IVA, tassa di vidimazione dei libri sociali ecc.- i cui termini originari erano previsti in scadenza per il 16/03/2020.
Tuttavia, i successivi artt. 61 e 62 hanno introdotto delle estensioni alla sospensione generalizzata dei versamenti fissata dall’art. 60. In particolare:
- l’art. 62 ha previsto un ulteriore differimento per i contribuenti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno realizzato nel 2019 un volume di ricavi o compensi inferiore ai 2 milioni di Euro, indipendentemente dal settore di appartenenza: questi avranno la facoltà di sospendere i versamenti in scadenza dal 8 al 30 marzo e di poterne regolarizzare il versamento entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione oppure a partire dal mese di maggio in 5 rate costanti;
- l’art. 61 reca l’elenco delle attività (individuate mediante i relativi codici ATECO) che, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi realizzato nel 2019, potranno beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza fino al 30 aprile con l’obbligo regolarizzarli entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione oppure a partire dal mese di maggio in 5 rate costanti.
- Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti (art. 62 c. 1)
Secondo quanto disposto dall’art.62, c. 1 del Decreto, gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono sospesi fino al 30 giungo 2020. Si tratta di:
- i modelli Intrastat;
- la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi ai mesi di febbraio, marzo ed aprile;
- l’Esterometro;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche e il modello TR relativi al primo trimestre 2020;
- la Dichiarazione IVA relativa al 2019 (resta tuttavia fermo l’obbligo della preventiva presentazione della Dichiarazione IVA per poter compensare in F24 il credito di oltre 5.000 euro annui che ne deriva).
Dagli adempimenti sospesi sono esclusi la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2020 all’ADE e ai contribuenti sostituiti e la comunicazione dei dati per la precompilata, che dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2020.
Inoltre, nonostante l’ampia formulazione del dettato normativo, rimane fermo l’obbligo della fatturazione elettronica delle operazioni effettuate, secondo le vigenti regole che rimangono immutate.
- Indennità per il mese di marzo di 600 Euro per partite IVA (artt. 27 – 30, 38, 96)
Dal D.L. 18/2020 è stata prevista un’indennità per il solo mese di marzo di importo pari a 600 Euro a sostegno del reddito della generalità dei titolari di partita IVA. Tale indennità non concorrerà alla formazione del reddito del percipiente.
Tale indennità potrà essere richiesta, tra gli altri, da:
- Lavoratori autonomi e professionisti (anche iscritti a casse private);
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS;
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Ago dell’Inps (come Artigiani e Commercianti).
L'Inps ha reso noto che le domande potranno essere presentate online, dalla sezione 'My Inps online' del sito dell'Istituto, a partire dal 1° aprile 2020. I professionisti iscritti a casse private, invece, dovranno presentare le richieste alle rispettive casse di appartenenza, verificando il possesso dei requisiti che verranno fissati per l’accesso all’indennità.
- Agevolazioni di natura fiscale e finanziaria (artt. 55, 64, 65, 98)
Il Decreto “Cura Italia” ha previsto una serie di strumenti a supporto delle imprese per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, anche mediante l’utilizzo della leva fiscale. Tra queste misure sono ricomprese:
- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64): per il 2020 è riconosciuto un credito d’imposta per un massimo di Euro 20.000 in misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, che siamo opportunamente documentate.
- Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi (art.65): ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili di categoria catastale C/1.
- Modifiche al Credito d’imposta per investimenti pubblicitari (art. 98 co. 1): è stata introdotta una modifica delle disposizioni già presenti relative al credito d’imposta per investimenti in pubblicità, innalzandola al 30% dell’investimento complessivo effettuato per tali spese.
- Conversione delle DTA ed eccedenze ACE in credito d’imposta (art.55): è stata introdotta una procedura che consente, a determinate condizioni, la conversione in credito d’imposta delle imposte anticipate (DTA) riferibili a perdite pregresse e eccedenze di ACE, con l’obiettivo di generare liquidità per fronteggiare l’instabilità economica.
- Modifiche al Credito d’imposta per le edicole (art.98 co. 2): è stato incrementato il tax credit, già istituito dalla legge di bilancio 2018, riconosciuto alle edicole.
- Erogazioni liberali (art. 66)
L’art. 66 del Decreto in parola ha previsto disposizioni agevolative per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori, ovvero imprenditori.
- Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è stata introdotta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 in favore di determinati soggetti al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica. Tale detrazione non potrà superare i 30.000,00 euro.
- Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, saranno deducibili dal reddito d’impresa in misura piena. Ai fini dell’IRAP tali erogazioni saranno deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
- Sospensione dei termini amministrativi (artt. 67 – 68)
Il cd. “Cura Italia”, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto la sospensione dei termini, a partire dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, sono stati posticipati al 31 dicembre 2022 i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori che avrebbero trovato scadenza naturale nel corso del 2020.
L’articolo 68 del Decreto in commento ha previsto, inoltre, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Nello specifico, sono stati differiti al 30 giugno 2020 i pagamenti in scadenza tra il giorno 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020, derivanti da:
- Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate rientranti nell’art. 29, comma 1, lett. b) del DL 78/2010 - che si riferisce ai soli termini per il versamento degli importi dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione. Al contrario, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/2020, per gli avvisi di accertamento esecutivi, per i quali non siano ancora decorsi i termini di impugnazione alla data del 9 marzo 2020, l’unica sospensione applicabile è quella prevista dall’art. 83 per la proposizione del ricorso introduttivo;
- Avvisi di addebito INPS;
- Cartelle di pagamento, indipendentemente dall’ente che ha emesso il ruolo. La sospensione dei termini opera anche per le attività esecutive e cautelari. Si precisa, altresì, che la sospensione riguarda anche le somme iscritte a ruolo e dilazionate, nonché le somme oggetto di rottamazione e di “Saldo e stralcio”. Tuttavia, il mancato pagamento entro il 30 giugno delle rate attualmente sospese, si aggiunge al computo delle rate utili ai fini della decadenza dalla dilazione e dalla rottamazione.
Tutti gli altri atti non rientranti nel decreto, come ad es. avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale, avvisi di recupero dei crediti d’imposta, solleciti emessi da ogni ente impositore, non beneficiano della sospensione e le relative rate andranno versate entro i termini ordinari.
L’Agenzia delle Entrate, infine, con propria Circolare n. 6/2020, ha precisato che non sono oggetto di sospensione neppure le rate derivanti da accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, che dovranno osservare i termini ordinari a pena di decadenza dalla dilazione.
- Sospensione dei termini processuali (art. 83)
Il Decreto ha previsto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020. Rispetto ai procedimenti amministrativi, è stato previsto che “tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi” e qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
L’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n. 6/2020, ha chiarito l’impatto che la sospensione processuale dei termini prevista dall’art. 83 del Decreto “Cura Italia” avrà sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione in corso.
In particolare, nel caso di pendenza di un procedimento di accertamento con adesione alla data dell’8 marzo 2020, si renderanno applicabili cumulativamente:
- la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione prevista ordinariamente;
- la sospensione di 38 giorni (dal 9/03 al 14/04) prevista dal Decreto.
Nel medesimo chiarimento interpretativo sono state indicate le modalità di svolgimento “a distanza” del procedimento di accertamento con adesione, da adottare nell’ipotesi in cui Fisco e contribuente, nonostante la sospensione dei termini di cui sopra, abbiano un condiviso interesse a concludere tale procedimento.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”
- Estensione dei termini di approvazione del Bilancio al 31/12/2019 (art. 106)
Ai sensi dell’art. 106, c. 1 del Decreto “Cura Italia” è ammessa la facoltà di convocare l’assemblea ordinaria, per procedere all’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il prossimo 30 giugno 2020.
Al comma 2 del medesimo articolo è, altresì, stabilito che, in deroga alle disposizioni statutarie, è possibile esprimere il proprio voto in via elettronica o attraverso corrispondenza e intervenire all’assemblea anche esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso è necessario garantire l’identificazione dei partecipanti e non vi è la necessità che presidente, segretario ed eventuale notaio si trovino nel medesimo luogo.
- Informativa di Bilancio: l’emergenza Coronavirus tra i fatti intervenuti dopo la chiusura del Bilancio in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione
A fronte dell’intensificarsi degli effetti dell'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, le ripercussioni sul sistema economico e produttivo italiano si fanno sempre più pesanti, in particolare per i settori direttamente interessati dai provvedimenti limitativi richiesti con i decreti emanati nel mese di marzo per contenere il numero dei contagi.
In tale contesto, gli amministratori, chiamati a predisporre i bilanci di esercizio al 31/12/2019, dovranno porre particolare attenzione agli impatti prospettici della crisi, valutando la capacità dell'azienda di mantenere, da qui ai prossimi mesi, la propria capacità produttiva ed il proprio equilibrio economico e finanziario.
Tali valutazioni non impatteranno sulle attività e passività al 31/12/2019, in quanto, gli eventi dell'emergenza si sono verificati nel 2020, dopo la chiusura dell’esercizio.
Tuttavia, visto il contesto di grande incertezza in cui le aziende sono costrette ad operare, sarà senza dubbio necessario comprendere la possibilità di mantenere il presupposto della continuità aziendale; sarà, inoltre, opportuno fornire un'adeguata informativa tanto nella nota integrativa quanto nella relazione sulla gestione, con riferimento ai risultati dei test di operatività effettuati e sui fattori sulla base dei quali essi sono costruiti.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia
- Norme in tema di trattamento di integrazione salariale (artt. 19 – 22)
L’articolo 19 del Decreto ha previsto per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva, la possibilità di ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario, inserendo la causale “COVID-19 nazionale”.
I limiti e le caratteristiche previste dal Decreto sono i seguenti:
- durata massima, per le aziende, dell’applicazione della fattispecie della Cassa Integrazione Ordinaria è fissata a nove settimane che dovranno collocarsi nell’arco temporale tra il 23/02/2020 ed il 31/08/2020;
- i lavoratori dovranno essere in forza nell’azienda alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi tra trasferimenti ai sensi dell’art. 2112 c.c. e quelle di lavoratori che siano passati alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto;
- non sarà necessario dimostrare la sussistenza della temporaneità dell’evento né la previsione della normale ripresa dell’attività, tantomeno presentare la relazione tecnica ordinariamente necessaria;
- L’invio della richiesta alla CIGO/Assegno ordinario con causale “Covid-19 nazionale”, prevarrà d’ufficio su altre eventuali e precedenti domande presentate, anche nei casi in cui queste fossero già state autorizzate.
- Per le integrazioni salariali, così come disciplinate, non si applica il contributo addizionale così come previsto dal D.Lgs. 148/2015.
- Disciplina dei Congedi e dei Permessi L. 104 (artt. 23 – 25)
All’art. 23 del Decreto in commento viene disciplinato il cd. “Congedo Speciale” introdotto allo scopo di favorire i genitori lavoratori durante il periodo di emergenza del Coronavirus. Il congedo speciale può essere fruito:
- per i figli di età non superiore ai 12 anni, per un numero di 12 giornate aggiuntive (usufruibili nel mese di marzo e di aprile 2020) rispetto a quanto già previsto dall’ art. 3, comma 3 L. 104/92, indennizzate al 50%. La fruizione del congedo è alternativa fra i due genitori a condizione che l’altro genitore non percepisca ulteriori strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavoratore;
- per i figli di età superiore ai 12 e fino a 16, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche; in tale ultima fattispecie, tuttavia, non è prevista alcuna forma di indennità. Anche per tale fattispecie la fruizione del congedo è alternativa fra i due genitori a condizione che l’altro genitore non percepisca ulteriori strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavoratore.
Gli artt. 24 e 25 dello stesso Decreto, in tema di “permessi 104” hanno previsto un incremento di ulteriori 12 giorni di permesso condizionandone la fruizione nei periodi di marzo ed aprile 2020.
- Il Lavoro agile – cd. “Smart Working” (art. 39 D.L. 1/2020 e DPCM 25/02/2020 – 1/03/2020 – 4/03/2020 – 8/03/2020 – 9/03/2020)
Il lavoro agile (o smart-working) è stato regolamentato ed introdotto con la legge 81/2017 disciplinandolo quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro, con l’ausilio di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La normativa prevede che per dare forma a tale fattispecie è necessario stipulare un accordo per iscritto che ne disciplini l'esecuzione.
Il Decreto in parola, oltre ai numerosi DPCM che si sono susseguiti tra la fine del mese di febbraio e la prima metà di marzo, ha parzialmente derogato quanto disciplinato dalla Legge 81/2017, prevedendo semplificazioni circa la modalità di attivazione: sarà possibile accedere al lavoro agile anche senza la redazione di un accordo scritto, mediante la semplice comunicazione al lavoratore e alle RSU. La comunicazione dell’attivazione dello smart working da parte dell’azienda deve essere comunicata alla piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Sospensione delle procedure di licenziamento (art. 46)
In tema di licenziamento, il Decreto “Cura Italia” all’art. 46 ha stabilito che, dall’entrata in vigore dello stesso e per un periodo di 60 giorni è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, con conseguente sospensione di quei procedimenti avviati successivamente al 23 febbraio 2020. Inoltre, nello stesso periodo i datori non potranno neppure ricorrere ai licenziamenti cd. “per giustificato motivo oggettivo”.
La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:
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