Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 3/2021
19 Maggio 2021Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 5/2021
29 Ottobre 2021
Per il recupero dell’IVA è sufficiente l’avvio della procedura concorsuale
Il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, nell’ambito delle “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha introdotto importanti modifiche all’art. 26 del Dpr 633/1972.
Il La norma in sostanza anticipa il momento a partire dal quale è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, al fine di ottenere il recupero dell’Iva non corrisposta dai committenti nel caso in cui questi siano sottoposti a procedure concorsuali..
Tale modifica – da tempo sollecitata dagli operatori economici che vedevano dilatato oltremodo il tempo necessario a recuperare delle somme della cui perdita doveva rimanere invece inciso l’erario - risponde all’esigenza, da parte della normativa italiana, di uniformarsi alle direttive e alla giurisprudenza europea, che ravvisavano nel previgente quadro normativo e di prassi una violazione del principio della “neutralità dell’imposta sul valore aggiunto”.
Con l’introduzione del comma 3-bis e del comma 10-bis del Decreto IVA, è stato previsto infatti che il fornitore che non ha riscosso l’imposta addebitata in una fattura attiva regolarmente emessa, può recuperarla mediante l’emissione di una nota di credito il cui termie di emissione varia a seconda della procedura ma, in linea generale, senza dover attendere la conclusione della stessa.
In particolare:
- in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) o concordato preventivo la nota potrà essere emessa già all’apertura della procedura, ossia dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis) alla data dell’omologazione;
- in caso di piano attestato (art. 67, co.3, lett. d) alla data di pubblicazione nel Registro delle imprese.
Sul piano dell’efficacia temporale, la norma così modificata trova applicazione alle procedure concorsuali avviate successivamente all’entrata in vigore del Decreto e quindi a partire dal 26 maggio 2021, mentre per quelle precedenti si fa riferimento al vecchio quadro normative e soprattutto di prassi, che subordinava la facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA all’accertata infruttuosità della procedura, vale a dire:
- per ciò che atteneva al fallimento, che fosse scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato (articolo 110del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito L.F.) ovvero, in assenza del piano di riparto, che fosse scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (articolo 119 L.F.);
- per quanto riguardava le procedure esecutive non concorsuali, che il credito del cedente o prestatore del servizio non avesse trovato soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato, ossia fosse accertata e documentata dagli organi della procedura l'insussistenza di beni da assoggettare all'esecuzione.
Mettendo a disposizione la possibilità di recuperare l’imposta mai versata dalla controparte, in via “anticipata” rispetto alla conclusione della procedura, nel nuovo comma 5-bis dell’art. 26 del DPR 633/1972, il “DL Sostegni” ha previsto che, nel caso in cui si dovesse incassare, anche soltanto parzialmente, l’importo che era stato oggetto della nota di variazione, il cedente o prestatore dovrà provvedere ad emettere una nota di variazione in aumento al fine di permettere la rivalsa dell’imposta, mentre il cessionario o committente, dopo aver registrato tale documento, avrà il diritto di portare in detrazione l’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R 633/1972.
Per quanto riguarda il diritto alla detrazione in capo al cedente/prestatore che emette la nota di variazione, nulla è variato continuandosi a far riferimento all’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972, secondo il quale questo può essere esercitato “al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto”. Ciò posto, la decorrenza per l’esercizio della detrazione dovrebbe partire dalla data di avvio della procedura concorsuale e non più da quella in cui questa si conclude infruttuosamente.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, la dottrina prevalente ha rilevato che all’apertura della procedura ci si potrebbe trovare nella situazione in cui non è possibile determinare con precisione l’importo oggetto della nota di variazione da emettere. L’interpretazione prevalente suggerisce di assumere quale data di decorrenza quella in cui il cedente o committente abbia la certezza dell’importo riconosciutogli dalla procedura. Ciò nonostante, la nuova disciplina non sembra fornire aperture temporali in tale ambito.
Sarà dunque necessario tenere conto del più ristretto termine di emissione della nota anche al fine di poter esercitare legittimamente la facoltà di recuperare l’importo corrispondente all’IVA non incassata e non decadere dal corrispondente diritto alla detrazione.
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