L’art. 1-bis del D.L. 118/2021, come inserito in sede di conversione nella L.147/2021, ha decretato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
Si tratta di una novità di particolare rilievo sia nell’ottica di assicurare adeguatezza all’assetto organizzativo di società connotate da ridotte dimensioni, sia in ragione del ruolo che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riconosce all’organo di controllo al fine di assicurare un tempestivo early warning.
In tema di organo di controllo si rammenta che nelle S.r.l., come disposto dall’art.2477 commi 2 e 3 Codice civile, vigente sino al 16 marzo 2019, l’obbligo di nomina sussisteva per le società:
a) tenute alla redazione del bilancio consolidato;
b) controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) che per due esercizi consecutivi avessero superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis, c. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
- totale dell’attivo di Stato patrimoniale pari ad € 4.400.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 8.800.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessava se, per due esercizi consecutivi, tali limiti non venivano superati.
L’art. 379, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), era poi intervenuto a sostituire i citati commi 2 e 3 dell’art. 2477 del Codice Civile, prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria se la società:
a) fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controllasse una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) avesse superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessava quando, per tre esercizi consecutivi, non fosse stato superato alcuno dei predetti limiti.
Dunque, mentre nella previgente disciplina, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo della nomina occorreva il superamento di almeno due dei limiti indicati per due esercizi consecutivi (non necessariamente gli stessi), la disciplina successiva di cui all’art. 379 c. 1, D.Lgs. n. 14/2019, riteneva sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi, riducendo inoltre sensibilmente i limiti del totale attivo, ricavi delle vendite e numero dipendenti.
Da ultimo, il D.L. 32/2019, convertito in L.55/2019 (cd. Decreto sblocca-cantieri) è intervenuto a modificare nuovamente quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 del Codice Civile, determinandone la sua formulazione attuale.
Dunque, rimangono invariate le ipotesi di cui all’art. 2477, c. 2, lett. a) e b), Codice Civile, mentre le soglie previste dalla lettera c) vengono modificate nei seguenti termini:
- il totale dell’attivo di stato patrimoniale anziché 2 milioni di euro, passa a 4 milioni di euro;
- anche i ricavi delle vendite e delle prestazioni passano da 2 a 4 milioni di euro;
- il numero dei dipendenti mediamente occupati durante l’esercizio passa da 10 a 20 unità.
L’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo al superamento delle indicate soglie, come da ultimo modificate, scatta sempre qualora anche una sola di esse venga superata per due esercizi consecutivi.
Allo stesso modo rimane ferma la previsione dell’art. 2477, c. 3, Codice Civile, a norma del quale l’obbligo di nomina in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei sopradescritti parametri.
Si ricorda inoltre che l’assemblea dei soci che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al comma 2 dell’art. 2477 c.c. deve provvedere entro trenta giorni alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro imprese.
In tal senso si richiama la massima I.D.10 del 2011 del Comitato Triveneto dei Notai, tutt’oggi valida, la quale ha rilevato come in assenza di nomina di un organo di controllo obbligatorio ai sensi dell’art. 2477 c.c., “non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo”: tra queste, ovviamente, vi rientra anche la delibera di approvazione del bilancio.
In conclusione, con riferimento alle cooperative, occorre ricordare che, quale che sia la forma societaria adottata (S.p.a. o S.r.l.), la nomina del collegio sindacale è obbligatoria in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi.