FOCUS D.L. n. 48 del 04 maggio 2023 (cd. DECRETO LAVORO)
Lo scorso 4 maggio - con efficacia dal giorno successivo - è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 48 (cd. Decreto Lavoro), che ha introdotto novità in tema di “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Diversi i temi affrontati e sui quali si è intervenuti: di maggior rilievo, ed in questa sede analizzati, sono gli interventi in tema di Welfare, di Contratti a termine, di Cuneo Contributivo e di Semplificazioni Decreto Trasparenza.
Misure Fiscali per il Welfare Aziendale
Per il 2023 resta ferma la soglia esente, pari ad € 258,23 per la generalità dei lavoratori dipendenti, venendo innalzata ad € 3.000,00 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i soli lavoratori con figli a carico (come definiti dall’articolo 12 comma 2 del Tuir).
Rientrano in tale agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas). In via ordinaria, ricordiamo che:
✓ i fringe benefit sono generalmente beni e servizi, aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione, messi a disposizione dei dipendenti (es. autovettura aziendale, telefono cellulare, buoni pasto, pc, etc);
✓ il datore ha piena autonomia decisionale nell’individuare i beneficiari di tali somme e/o beni, in quanto non vi è obbligo di concederli ad una platea generalizzata e/o omogenea di beneficiari né a particolari categorie di dipendenti, avendo quindi la facoltà di erogare il fringe benefit
ad personam.
Misure in tema di Contratti a termine
Interventi stringenti in tale ambito furono introdotti con il cd. Decreto Dignità, per cui le misure intervenute con il cd. Decreto Lavoro hanno lo scopo di alleggerire il precedente intervento soprattutto in tema di causali che giustificano l’apposizione di un termine alla stipula di un contratto.
Resta ferma la libertà di stipulare contratti a tempo determinato: per i primi 12 mesi non occorre fornire alcuna “giustificazione” ed alcuna causale all’apposizione del termine, ma qualora si volesse prorogare il contratto per un periodo successivo, ma comunque non oltre i 24 mesi complessivi, sarà necessaria, così come previsto dal DL Lavoro:
✓ O la ricorrenza di uno dei casi previsti dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali (che sarà possibile adeguare sino al 30 aprile 2024 - lasso di tempo congruo per consentire alla contrattazione collettiva di individuare le specifiche esigenze che giustifichino la prosecuzione del rapporto a termine oltre i 12 mesi-);
✓ O, in assenza di previsioni dei contratti collettivi, la ricorrenza di una esigenza di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuata dalle parti. Questa previsione segna il vero cambiamento sul tema in quanto il Legislatore attribuisce, in assenza di specifiche previsioni stabilite nel Contratto collettivo, al Datore di Lavoro l’autonomia di poter gestire liberamente il contratto a termine;
✓ O la necessità di sostituire lavoratori (per qualunque esigenza).
Inoltre, nell’ambito dei contratti a Termine, il Decreto Lavoro integrando l’articolo n. 7, comma 2 del Decreto Legislativo n. 104 del 24 giugno 2022 (in tema di Lavoro Trasparente) ha fornito indicazioni operative (e di calcolo) in tema di riproporzionamento del periodo di prova. Infatti, il periodo di prova sarà pari:
✓ ad un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario (a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro), e comunque non inferiore a due giorni e non superiore a quindici giorni per i contratti di durata non superiore ai sei mesi e, trenta per quelli con durata superiore ai sei mesi ed inferiore a dodici mesi.
Misure in tema di Cuneo Contributivo
Con il Decreto Lavoro è stato prorogato in maniera più incisiva quanto già previsto dal Decreto Aiuti bis, in tema di esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Nel dettaglio, per il periodo decorrente dal 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero in oggetto si innalza, dal 2% al 6% per i redditi fino ad € 35.000 lordi annui e al 7% per i redditi fino ad € 25.000 lordi annui.
A differenza delle previsioni previgenti, la norma non ha alcun impatto sul rateo di tredicesima; infatti la mensilità in questione godrà della riduzione prevista dalla legge di Bilancio 2023 (ovvero della riduzione contributiva del 2% e del 3%).
Misure intervenute allo scopo di semplificare quanto previsto dal cd. Decreto Trasparenza
Il Decreto Lavoro rivoluziona quanto disposto non molto tempo fa dal cd. Decreto Trasparenza, allo scopo di alleggerire sia il Datore di Lavoro da gravosi obblighi in materia di comunicazione ai lavoratori, sia di rendere disponibile nei confronti dei lavoratori, nella maniera più immediata e soprattutto sempre aggiornata, la disciplina contenuta nella contrattazione collettiva e quindi a lui applicabile.
Il Datore, quindi, per assolvere a tale obbligo dovrà esclusivamente indicare il riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, che disciplina queste materie. A tale scopo, il Datore dovrà indicare nella Lettera di Assunzione o con atto separato le seguenti informazioni:
I. identità delle parti;
II. luogo di lavoro;
III. sede o domicilio del datore di lavoro;
IV. inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;
V. data di inizio del rapporto di lavoro;
VI. tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
VII. nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
VIII. contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
IX. ulteriori obblighi informativi qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati.
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