Con la sentenza n.10200 del 23 dicembre 2022, il tribunale di Milano fornisce indicazioni in merito alla fattispecie “assemblea deserta” e alla necessità della presenza del presidente al fine di accertare la validità della prima convocazione andata deserta.
Diversamente da quanto si sia tentati di credere, infatti, qualora l’assemblea in prima convocazione sia andata deserta, la presenza del presidente non è affatto necessaria; anzi, la sua assenza non costituisce un’irregolarità.
Il tribunale di Milano fornisce indicazioni in merito a tale fattispecie.
In particolare, la sentenza si riferisce alla situazione avvenuta in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio di una Spa in prima convocazione in cui si presentavano solo un socio di minoranza e un sindaco effettivo, i quali sottoscrivevano un verbale di assemblea deserta.
Lo stesso socio di minoranza in sede di assemblea in seconda convocazione, in cui era presente l’intero capitale sociale, contestava l’invalidità della prima convocazione in violazione dell’art. 2371 c.c. a causa dell’assenza, a tale assemblea, del presidente, l’unico, a suo parere, ad avere i poteri necessari per verificare o meno la regolarità dell’adunanza. Messa ai voti la questione, il resto dei soci aveva ritenuto valida l’assemblea, e questo aveva portato il socio di minoranza ad agire in giudizio.
I giudici del Tribunale di Milano osservano come la previsione della seconda convocazione abbia come motivazione quella di semplificare il raggiungimento di una deliberazione attraverso l’eliminazione del quorum costitutivo previsto per la prima (art. 2369 comma 3 c.c.).
Si parla quindi di “assemblea deserta”, intendendo quella che non si sia potuta svolgere per mancato raggiungimento del quorum costitutivo. Perché sia tale non è necessario che, a fronte della convocazione, non ci sia la partecipazione dei soggetti a ciò legittimati.
L’orientamento della giurisprudenza dimostra che è superato l’assunto secondo il quale la mancata verbalizzazione dell’assemblea deserta in prima convocazione vizierebbe la delibera adottata in seconda.
Si è, infatti, stabilito che la deliberazione assembleare assunta in seconda convocazione, non preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione, ha tutti gli elementi per essere riconducibile al modello legale delle deliberazioni assembleari e per essere imputata alla società nel cui ambito viene assunta.
Il Tribunale di Milano si sofferma, poi, sulla relazione sulla gestione ponendo l’attenzione su come tale documento non sia oggetto di delibera assembleare perché rappresenta esclusivamente un allegato al Bilancio, ai sensi dell’art. 2428 comma 1 c.c. Di conseguenza, le comunicazioni contenute nella relazione, seppure carenti, non possono costituire il presupposto di una pronuncia di nullità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio.
Tuttavia, questo assunto è valido nel caso in cui i vizi della relazione sulla gestione non sono connessi a dati espressi in bilancio. Se, invece, sono connessi ad informazioni direttamente collegabili a dati contenuti nel bilancio d’esercizio e se tali informazioni possano minare ai principi che sono alla base della redazione del bilancio di esercizio (art. 2423 c.c.) questi comportano la nullità della delibera assembleare di approvazione.