Lo scorso 29 giugno è entrato in vigore il D. Lgs 14 giugno 2024 n. 87, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, con l’obiettivo di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, ridurne il carico e armonizzarlo con il livello degli altri Paesi europei.
In particolare, sono state introdotte modifiche sostanziali nell’ambito delle sanzioni amministrative e penali, quali:
- l’introduzione di una definizione per i crediti “non spettanti” e crediti “inesistenti”;
- l’estensione del termine per il versamento dell’IVA periodica non versata affinché non si configuri reato penale. Sarà possibile, infatti, regolarizzare i debiti superiori a 250 mila euro, non ancora rateizzati, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- l’introduzione di cause di non punibilità del reato di indebita compensazione in presenza di obiettiva incertezza di spettanza del credito, nonché in caso di omesso versamento di ritenute e IVA qualora il fatto dipenda da cause non imputabili all’autore, sopravvenute al momento dell’effettuazione delle ritenute e all’incasso dell’IVA;
- l’esclusione del sequestro ai fini di confisca nel caso in cui il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione a seguito di accertamento con adesione, procedure conciliative e ravvedimento speciale;
- la possibilità di utilizzare i crediti vantati nei confronti della PA per regolarizzare eventuali omessi versamenti di imposte;
- la comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati relativi ad omessi versamenti IVA e a ritenute certificate saranno inviati al contribuente e al sostituto d’imposta entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Sarà possibile provvedere spontaneamente al loro pagamento anche in forma rateale, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare.
Sono state inoltre ridotte le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi contenute nel D. Lgs. 471 del 1997, quali ad esempio:
- la riduzione della sanzione, pari al 120% e non più variabile dal 120% al 240%, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. Resta invariato l’importo minimo di 250 euro;
- l’introduzione di sanzioni specifiche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni, purché prima della conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, ecc.;
- la riduzione della sanzione, pari al 70% e non più variabile dal 90% al 180%, dei casi di infedele dichiarazione e l’introduzione di specifiche sanzioni nel caso in cui l’infedele dichiarazione riguarda una dichiarazione integrativa;
- l’abrogazione delle maggiorazioni delle sanzioni relative ai redditi prodotti all’estero;
- l’aumento delle sanzioni in presenza di documentazione falsa o operazioni inesistenti;
- la riduzione delle sanzioni in materia di violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta e alle dichiarazioni IVA;
- la semplificazione della procedura per la regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario (cd. “autofattura spia”) e per la detrazione dell’IVA, nonché la riduzione delle sanzioni, dal 100% al 70% dell’imposta, nel caso in cui il cessionario non provveda alla regolarizzazione mediante la procedura stessa;
- la riduzione delle sanzioni per gli esportatori che non osservano i termini entro i quali i beni devono essere consegnati nello Stato di destinazione, non emettono dichiarazione d’intento o effettuano dichiarazioni in dogana irregolari;
- la riduzione, in generale, delle sanzioni connesse al contenuto della documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi e IRAP previste dall’art. 8 del D.lgs. 471/1997, nonché quelle relative agli obblighi di comunicazione degli operatori finanziari di cui all’art. 10 e quelli relativi all’IVA contenute nell’art. 11 dello stesso decreto;
- la riduzione, dal 30% al 25%, delle sanzioni applicate sul cd. ” ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.lgs. 471/1997, prevedendo, inoltre, per i versamenti eseguiti entro 90 giorni, la riduzione al 12,50% in luogo del 15% e, per i versamenti eseguiti entro 15 giorni, la riduzione di 1/15 per ogni giorno di ritardo, in luogo di 1/10.
Sono state introdotte modifiche anche nell’ambito delle sanzioni amministrative tributarie presenti nel D.Lgs. 472/1997, quali:
- l’introduzione del principio secondo cui una sanzione relativa al rapporto tributario proprio nei confronti di società o enti, con o senza personalità giuridica, viene imputata a carico della società o ente senza coinvolgere la persona fisica che li rappresenta. Resta comunque ferma la responsabilità solidale per i soggetti senza personalità giuridica in fase di riscossione;
- l’ampliamento dell’arco temporale in cui sarà possibile applicare la riduzione di 1/7 del minimo delle sanzioni ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett b-bis). In particolare, sarà consentito applicare tale riduzione alle regolarizzazioni effettuate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche (nella versione previgente la regolarizzazione era limitata al termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo/entro due anni dall’omissione, oltre il quale si applicava la riduzione ad 1/6);
- la riduzione di 1/6 del minimo delle sanzioni da ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett b-ter) ai casi in cui è avvenuta la comunicazione dello schema d’atto (art. 6-bis, c.3, L.212/2000) in fase di contraddittorio obbligatorio, purché non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione; nei casi in cui la regolarizzazione avvenga dopo la constatazione di violazione (pvc) prima della comunicazione dello schema d’atto, si applicherà la riduzione di 1/5, mentre se questa avviene dopo la comunicazione dello schema d’atto relativo alla violazione constatata (pvc) si applicherà la riduzione di 1/4;
- l’introduzione di una “definizione agevolata” delle sanzioni in caso di autotutela parziale dell’atto, a condizione che il contribuente rinunci al ricorso.
Infine, sono state snellite le sanzioni amministrative legate alla regolarizzazione delle violazioni concernenti l’imposta di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo e, in generale, di altri tributi indiretti.
In deroga al principio del favor rei (retroattività delle norme più favorevoli al contribuente), le nuove disposizioni si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 per quanto attiene alle sanzioni tributarie ed amministrative, mentre quelle di tipo penale sono in vigore dal 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore del decreto), ed avranno efficacia retroattiva solo se queste si rivelano più favorevoli al contribuente.