LEGGE “DELEGA FISCALE” PER LA REVISIONE DEL REGIME IMPOSITIVO SUI REDDITI
L’articolo 1 della legge “delega fiscale” n. 111 del 2023 ha conferito al Governo delega legislativa per la revisione del sistema tributario italiano al fine di rinnovare profondamente il nostro sistema impositivo per renderlo sempre più in linea alla crescita e alla competitività del Paese.
A tal fine, il Governo, nelle ultime settimane ha proposto uno schema, approvato con il D.Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, che pone l’obiettivo di dare attuazione ad alcuni principi individuati dalla suddetta legge delega per la riforma fiscale in materia sia di IRPEF che di IRES.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, della legge n. 111 del 2023, nell’indicare i principi e i criteri direttivi per la revisione dell’imposizione sul reddito delle società, prevede:
- alla lettera a), la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui una somma corrispondente al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione sia impiegata in investimenti, in nuove assunzioni, o ancora, in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili;
- alla lettera c), la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti.
All’art. 9 invece della suddetta legge, sono state proposte modifiche significative al TUIR che riportiamo di seguito:
- Art. 88 comma 3 del TUIR – Contributi per cassa
Viene modificato il trattamento tributario dei contributi aventi natura di sopravvenienze attive. In particolare, si tratta dei contributi in conto capitale per i quali esiste ragionevole certezza che le condizioni per le quali è possibili l’iscrizione degli stessi siano soddisfatte (solitamente alla delibera dell’ente erogante).
La disciplina previgente prevedeva che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo il principio di cassa e che sono tassabili in un numero massimo di cinque quote annuali dal periodo d’imposta relativo al momento dell’incasso.
La modifica prevista nella legge delega nell’intento di uniformare, per quanto possibile, il trattamento fiscale e quello contabile dei contributi in questione, stabilisce, invece, che la loro concorrenza alla determinazione del reddito avvenga in una unica soluzione così come in unica soluzione è prevista la partecipazione agli utili degli stessi.
Il principio di cassa è stato mantenuto per evitare la possibile penalizzazione per il percipiente dovuta alla tassazione anticipata di proventi non incassati, soprattutto nei casi in cui tra l’imputazione a bilancio e l’effettiva erogazione da parte dell’ente erogante trascorrano anche diversi anni.
- Art. 92 del TUIR – Opere e servizi di durata infrannuale
Il secondo intervento riguarda l’art. 92 del T.U.I.R., ovvero alla lettera b) del comma 1, che modifica la disciplina delle valutazioni delle cosiddette opere e dei servizi infrannuali.
Fino ad oggi per le opere e i servizi infrannuali – vale a dire quelli di durata inferiore ai 12 mesi ma a cavallo di due esercizi – si riconosceva unicamente l’adozione del criterio del costo o della commessa completata. In caso di adozione del modello contabile della percentuale di completamento, l’impresa in dichiarazione dei redditi operava una variazione in diminuzione per la parte contabilizzata che valorizzava le rimanenze e nell’anno successivo, al momento di consegna della commessa, operava una variazione in aumento per la tassazione dell’ultimo margine dell’operazione.
Con il nuovo intervento normativo si determina il riconoscimento fiscale del criterio della percentuale di completamento, se utilizzato conformemente ai corretti principi contabili, eliminando la necessità di gestire l’eventuale doppio binario civilistico/fiscale.
- Art. 93 del TUIR – Opere e servizi di durata ultrannuale
Secondo quanto disposto dall’OIC 23, i lavori in corso che hanno durata ultrannuale devono essere valutati con il criterio della percentuale di completamento solo al verificarsi di determinate condizioni, altrimenti deve essere applicato il criterio della commessa completata, ovvero secondo i costi effettivamente sostenuti.
Secondo la previgente normativa la determinazione del reddito d’impresa veniva effettuata sempre secondo il principio della percentuale di completamento sulla base dei corrispettivi pattuiti, escludendo la rilevanza fiscale del metodo della commessa completata, laddove applicato contabilmente. Con l’entrata in vigore della legge delega, invece, se vengono rispettati i corretti principi contabili, si dà rilevanza fiscale al criterio effettivamente utilizzato eliminando anche in questo caso il doppio binario.
- Art. 110, comma 3, TUIR - Differenze di cambio
La differenza di cambio da valutazione (utile/perdita) si genera contabilmente quando si rileva una differenza tra il costo storico iscritto del credito/debito (valore convertito al tasso di cambio iniziale) e l’importo del credito/debito convertito con il tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio.
Nel previgente assetto normativo, gli utili/perdite su cambi relativi a poste in valuta estera, costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilati, assumevano rilevanza fiscale solo se realizzati.
Con la legge delega invece si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall’impresa.
Quanto precede rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito della riorganizzazione del sistema tributario e si inserisce nel complesso della riforma che nel corso del 2024 ha visto altri importanti interventi in tutti i settori impositivi.
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