COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0: LE NOVITÀ
Il 24 aprile 2024 è stato emanato un nuovo Decreto Direttoriale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy circa le modalità di compensazione dei crediti d'imposta per investimenti di transazione 4.0.
Tale credito d'imposta - istituito dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, legge n. 160/2019), modificata successivamente dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, legge n. 178/2020) e dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, legge 234/2021 - ha lo scopo di incentivare le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ad investire in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, volti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Il credito d'imposta può essere riconosciuto alle imprese, agli esercenti di arti e professioni, ai soggetti in regime forfettario, alle imprese agricole e marittime.
Le imprese, per poter ottenere il credito d'imposta, devono acquisire una perizia tecnica, redatta da un ingegnere o un perito industriale, nella quale si certifica che i beni abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla legge:
- Strumentalità: si deve trattare di beni durevoli e impiegati all’interno del processo produttivo dell’impresa;
- Novità: i beni non devono essere mai entrati in funzione; nel caso in cui si tratti di beni complessi, è necessario che il costo complessivamente sostenuto non sia formato prevalentemente da beni usati.
Per i beni con un costo fino a
300.000 euro, in luogo della perizia, è sufficiente una attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.
La compensazione del credito deve avvenire, per i beni 4.0, attraverso F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'interconnessione; per il credito ricerca e sviluppo, la compensazione in F24 può avvenire, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Un’ulteriore novità è stata introdotta dall’art. 6 del DL 39/2024 -"Misure per il monitoraggio di transazione 4.0" – il quale ha stabilito un presupposto fondamentale, secondo cui le imprese, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti di transazione 4.0., sono tenute a:
- comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di attuazione del decreto;
- la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
- il completamento degli investimenti.
Si è reso quindi necessario individuare una modalità per l'invio di tali comunicazioni.
A tal proposito, sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati:
- Investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui all'art. 1 commi da 1057 bis a 1058 ter della L. 178/2020;
- Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art.1 commi 200, 201 e 202 della L.160/2019.
I modelli e la procedura sono disponibili sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dal 29 aprile 2024.
Il GSE, il 18 maggio 2024, con un nuovo comunicato ha stabilito che l'invio dei moduli dovrà avvenire direttamente attraverso il portale mediante la procedura semplificata attivata, superando il precedente comunicato con il quale si prevedeva l'invio per mezzo PEC, inoltre sui moduli dovrà essere apposta la firma elettronica del rappresentante legale.
Il modello di comunicazione va trasmesso sia in via preventiva che consuntiva, in particolare:
- per gli investimenti relativi all’anno 2023, il cui credito d’imposta è maturato, ma che non è ancora stato fruito, vige l’obbligo di una comunicazione consuntiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, la comunicazione dovrà essere trasmessa solamente al completamento degli investimenti, indicando gli importi degli investimenti effettuati e i relativi crediti maturati;
- per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, data in cui è entrato in vigore il decreto direttoriale, il modello dovrà essere trasmesso in via preventiva, al fine di comunicare l’ammontare degli investimenti, e in via consuntiva per aggiornare quanto dichiarato preventivamente.
L’invio dei modelli si è reso necessario a seguito della Risoluzione del 13 aprile 2024, n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate, con la quale ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti 4.0.
Per il credito d’imposta in beni strumentali 4.0 è prevista la sospensione per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056,1057 e 1057-bis della L 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0, ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020).
Per i crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo, sono stati sospesi i codici tributi: “6938”, relativo a investimenti in R&S, transazione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art.1 commi 198 e ss., della L.160/2019); “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in R&S maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244, comma 1 del DL n. 34/2020); “6940” relativo al credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione di tali codici tributi avviene solamente quando in F24, come “anno di riferimento”, viene indicato il 2023 o 2024; sarà invece possibile utilizzare la compensazione con il codice tributo “6936” in F24 i crediti di imposta industria 4.0 per investimenti effettuati nel 2022 o nel 2021 interconnessi nel 2023 o nel 2024.
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