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6 Dicembre 2023COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, il decreto attuativo del MIMIT del 29 settembre 2023 che sancisce l’operatività del sistema di comunicazione del titolare effettivo di cui al D.lgs n. 231 del 21 novembre 2007.
Si ricorda che con il citato D.Lgs. 231, che recepisce nell’ordinamento le direttive dell’Unione Europea 2005/60/CE e 2006/60/CE, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha reso obbligatoria la comunicazione della titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).
L’art. 3 comma 6 del DM 55/2022 ha fissato a 60 giorni dall’emanazione del decreto, il termine entro il quale gli amministratori delle società ed enti o i liquidatori, nel caso di trust o affini, il fiduciario, sono tenuti alla comunicazione alla Camera di commercio competente.
Il termine dell’adempimento, quindi, scade il giorno 11 dicembre 2023 (il giorno di scadenza previsto dal decreto, ovvero l’8 dicembre, cade in un giorno festivo e, seguito da sabato e domenica, slitta al successivo lunedì).
La comunicazione potrà essere effettuata solo per via telematica e comporterà l’iscrizione del titolare in un’apposita sezione del Registro delle imprese dove verranno riportate tutte le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e trust; essa, inoltre, deve essere effettuata mediante autodichiarazione attraverso l’apposito modello di comunicazione unica di impresa, all’ufficio del Registro Imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo, se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, inoltre, "il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo".
Per quanto riguarda l’identificazione della persona fisica come titolare effettivo di un’impresa, la norma individua tre criteri:
- Titolarità diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25%
- Il controllo di una società
- Il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o di direzione della società.
- fondatori, ove in vita;
- beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Il Registro dei titolari effettivi ha una sezione autonoma, dove sono presenti i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, e una speciale, riguardante tutte le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici fiscali e istituti affini.
Si ricorda che con l’entrata in vigore dell’obbligo, qualsiasi variazione deve essere comunicata preventivamente entro 30 giorni dell’atto e, con cadenza annuale, è necessario confermare dati e informazioni trasmesse entro 12 mesi della prima comunicazione o successiva variazione. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
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