Congedo parentale - La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/23) rimodella l’art. 34 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma della Legge 8 marzo 2000, n. 53”.
Nello specifico la Manovra 2024 conferma e amplia quanto già disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023, prevedendo la maggiore indennità all’80% della retribuzione per uno solo dei 9 mesi indennizzabili tra entrambi i genitori, ma a questa novità si aggiunge un secondo mese di congedo retribuito con indennità al 60%, che per il solo anno 2024 viene innalzata all’80%.
Resta confermato che a partire dall’anno 2025, il primo mese di congedo manterrà indennità pari all’80% della retribuzione, il secondo mese sarà retribuito con indennità pari al 60% e i restanti al 30%.
Due mesi retribuiti quindi con indennità elevata all’80% della retribuzione, divengono prerogativa per il solo anno 2024, da godere sino al compimento del sesto anno di vita del bambino (ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), e per i soli lavoratori che terminano il congedo di maternità obbligatorio, (o in alternativa di paternità) successivamente al 31 dicembre 2023.
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai lavoratori e alle lavoratrici per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali; tale facoltà è riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti sia pubblici che privati con esclusione di alcune categorie (lavoratori domestici e a domicilio); durante tale periodo di assenza, i beneficiari percepiscono un'indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro a carico dell’INPS, erogata in busta paga da parte del datore, il quale la conguaglierà poi con i debiti previdenziali da versare mensilmente all’Istituto. Tale indennità è pari all’80% o 30%, a seconda della mensilità goduta, della retribuzione media globale giornaliera, moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili ricomprese nel periodo di congedo richiesto; sono indennizzate dall’Inps tutte le giornate comprese nel periodo di assenza, ad eccezione delle festività e domeniche nel caso di operai, delle festività cadenti di domenica per gli impiegati. Per RMG (retribuzione media giornaliera) s’intende quella percepita nel periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente antecedente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Il congedo parentale (o astensione facoltativa) spetta ad entrambi i genitori per ogni bambino fino al compimento del 12° anno di età; l’estensione a 12 anni di età rappresenta un importante cambiamento degli ultimi anni ed è stato introdotto in risposta alla Direttiva UE 2019/1158, superando il precedente limite anagrafico di 6 anni e garantendo ai genitori una finestra temporale più ampia per conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari.
Il congedo ha durata massima complessiva fra entrambi i genitori di 10 mesi, elevato a 11 mesi qualora il padre dipendente ne usufruisca di almeno 3 mesi continuativi. Nello specifico, compete ad entrambi i genitori un periodo massimo di 6 mesi (di cui 3 non trasferibili); la sola astensione del padre è estendibile a 7 qualora ne richieda almeno 3 continuativi; per i genitori soli o qualora sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio, il periodo massimo di astensione dal lavoro è di 11 mesi.
Il limite delle mensilità indennizzabili è di massimo 9; gli eventuali ulteriori periodi di congedo parentale sono indennizzati solo se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Bonus badanti - Con il Decreto Legge 19/2024, cosiddetto Decreto PNRR 4, pubblicato In Gazzetta Ufficiale il giorno 2 marzo 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, è stato confermato il “Bonus badanti over 80” in base a quanto approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 nell’ambito del “Programma nazionale Giovani Donne e Lavoro 2021-2027”.
Tale misura consiste in una decontribuzione totale a carico del datore di lavoro che decide di assumere a tempo indeterminato, o di stabilizzare assunzioni già in essere a termine, un caregiver per assistere un proprio familiare ultraottantenne, fungendo altresì anche da strumento finalizzato all’emersione del lavoro domestico irregolare.
L’esonero contributivo totale, fino ad un massimo di € 3.000 annui, potrà essere richiesto da tutti i cittadini, che hanno necessità di assumere un collaboratore per assistere un parente anziano di più di 80 anni non autosufficiente, già beneficiario quindi di indennità di accompagnamento da parte dell’INPS, purché, il richiedente il Bonus presenti, un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore ad € 6.000.
Tale misura scade a fine dicembre 2025 o prima qualora si esauriscano i fondi stanziati, che per l’anno 2024 ammontano a circa 10 milioni di Euro e circa 40 milioni per il 2025; per gli anni successivi sono scontati solo i contributi per i quali è stato già avviato il bonus che potrà avere durata massima 24 mesi; non si conosce al momento ancora la data effettiva di partenza, che sarà decisa dall’INPS solo dopo il via libera della Commissione Europea, ultimate le procedure necessarie per ottenere i finanziamenti.
Il suddetto Bonus non spetta se tra il lavoratore e datore di lavoro, o altra persona appartenente allo stesso nucleo familiare, sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistenza a soggetti anziani da meno di 6 mesi; inoltre non è possibile ottenere il bonus in caso di assunzioni di parenti o affini, a meno che il rapporto lavorativo si instauri per assistere soggetti ciechi, invalidi civili o di guerra, o Sacerdoti cattolici.
In attesa quindi delle istruzioni operative da parte dell’Ente Previdenziale, che chiariscano le modalità di richiesta e fruizione del Bonus badanti, ma soprattutto la data certa di inizio agevolazione, le informazioni note alquanto generiche hanno destato numerose perplessità in materia; resta da chiarire infatti se l’assunzione del collaboratore debba essere fatta a nome dell’anziano assistito che potrebbe trovarsi in condizioni di salute tali da non poter essere parte contraente attiva; inoltre non viene chiarito nulla in merito a contratti di lavoro a tempo indeterminato già in essere, che stando al testo del Decreto sembrerebbero esclusi; altro punto da chiarire è se, sempre in base a quanto indicato nel testo del Decreto, la quota contributiva non dovuta sia la sola carico datore di lavoro e non anche quella carico lavoratore.