
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026
11 Marzo 2026COSTI DI TELEFONIA E INERENZA: I CHIARIMENTI OPERATIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 71/2026, ha fornito un importante chiarimento in materia di deducibilità delle spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, ai sensi dell’art. 102, comma 9, del TUIR.
In linea generale, l’art. 102, comma 9, del TUIR prevede che le spese relative ai servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati siano deducibili in misura limitata (pari all’80%), in quanto considerate potenzialmente suscettibili di utilizzo promiscuo tra sfera aziendale e personale.
Nel caso esaminato, la società istante – una S.r.l. italiana operante nel settore dei servizi informatici, con head office in Italia e stabili organizzazioni all’estero – ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate due quesiti operativi di particolare interesse.
In primo luogo, è stato chiesto il corretto trattamento fiscale delle spese per servizi di telefonia sostenute nell’ambito di contratti con i clienti, e utilizzate esclusivamente dai dipendenti di questi ultimi. Si tratta, quindi, di costi non suscettibili di utilizzo proprio e strettamente funzionali all’attività d’impresa.
In secondo luogo, l’attenzione è stata posta sulle spese telefoniche sostenute dalle stabili organizzazioni estere, anch’esse destinate esclusivamente a finalità imprenditoriali.
A supporto della propria posizione, la società ha evidenziato di aver adottato un sistema in grado di distinguere in modo puntuale due diverse categorie di costi:
- da un lato, quelli riferibili all’autoconsumo, connessi all’uso interno e solo indirettamente collegati all’attività;
- dall’altro, quelli direttamente integrati nei servizi resi ai clienti, e quindi immediatamente produttivi di ricavi.
Tale distinzione risulta particolarmente rilevante anche per le attività svolte all’estero, dove è stato implementato un sistema di separazione analitica dei costi che rende, di fatto, impossibile un utilizzo promiscuo delle apparecchiature.
Alla luce di questi elementi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di dispositivi non utilizzabili per finalità diverse da quella imprenditoriale, le relative spese seguono le regole ordinarie di deducibilità del reddito d’impresa, senza applicazione del limite forfettario previsto dall’art. 102, comma 9, del TUIR.
Diversamente, si determinerebbe una distorsione: a fronte di ricavi integralmente tassati, i costi verrebbero infatti dedotti solo parzialmente, pur essendo direttamente correlati alla loro produzione.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, come nei casi in cui i costi per telefonia costituiscano l’oggetto stesso dell’attività d’impresa, gli stessi accedano naturalmente al regime più favorevole della deducibilità integrale, in quanto direttamente correlati alla produzione dei ricavi.
Con riferimento al secondo profilo analizzato – relativo alle spese sostenute dalle stabili organizzazioni estere – il tema si intreccia con il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation principle).
In base a tale principio, recepito dall’art. 165 del TUIR, i soggetti residenti sono tassati in Italia sui redditi ovunque prodotti. Ne consegue che anche i componenti reddituali riferibili alle stabili organizzazioni estere – sia positivi che negativi – concorrono alla formazione del reddito imponibile della casa madre.
In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che:
- le spese telefoniche sostenute all’estero e integralmente riferibili all’attività d’impresa sono deducibili senza limitazioni;
- resta invece applicabile una deducibilità parziale per la quota eventualmente imputabile ad autoconsumo.
Il chiarimento si inserisce in una linea interpretativa che privilegia la coerenza tra imputazione dei ricavi e trattamento dei costi, anche nelle strutture organizzative con presenza internazionale.
L’orientamento espresso si pone in linea con un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la deducibilità dei costi deve essere valutata alla luce dei principi di:
- inerenza, intesa come collegamento diretto tra costo e attività d’impresa;
competenza e congruità, quali criteri per la corretta imputazione dei componenti negativi di reddito.
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