In attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 18 della L. 9.8.2023 n. 111, con il D. Lgs. 29.7.2024 n.110 viene riordinato il sistema nazionale della riscossione, disciplinato dal DPR 602/73.
In materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 19 del DPR 602/73, il decreto interviene apportando modifiche ai requisiti previsti per le richieste di dilazione presentate dai contribuenti a partire dall'1.1.2025.
Continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni introdotte dall’art. 15 bis del D.L. 50/2022 per le istanze prodotte a partire dal 16 luglio 2022 e quelle previste dalla precedente normativa per le rateizzazioni richieste anteriormente a tale data.
L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme iscritte a ruolo possono essere oggetto di dilazione in un numero massimo di 72 rate mensili (dilazione ordinaria), elevabili a 120 ove sussistono i presupposti per la c.d. "dilazione straordinaria".
Per quanto riguarda la dilazione ordinaria, è previsto che al contribuente che versi in una situazione di temporanea difficoltà può essere concesso un differimento fino a 72 rate:
- automaticamente, ovvero, senza dimostrazione della difficoltà economica finanziaria, se le somme sono inferiori a 120.000 euro (60.000 euro, per le richieste antecedenti al 16 luglio 2022);
- previa verifica da parte dell’Amministrazione circa l’effettiva difficoltà per i debiti del valore superiore a 120.000 euro. In questo caso grava sul contribuente l’onere di provare la propria condizione di difficoltà mediante presentazione di idonea documentazione.
Va ricordato che la soglia di 120.000 euro deve essere parametrata a ciascuna richiesta.
Ovviamente la documentazione da presentare varia in base alla natura del soggetto richiedente, ed in particolare a seconda del fatto che questi sia una persona fisica o una società.
Per quanto riguarda la dilazione straordinaria la normativa vigente prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere al contribuente una rateazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili (art 19 co. 1-quinquies del DPR 602/73) ove lo stesso si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità.
L’articolo 19 definisce i casi in cui si manifesta la comprovata e grave difficoltà stabilendo che:
- deve essere accertata l'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione "ordinario" (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili);
- non sussistano le cause di decadenza dal beneficio della dilazione.
Il D. Lgs. 29.7.2024 n. 110, è intervenuto sull’attuale normativa elevando il numero di rate di dilazione dei ruoli, in maniera graduale e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore.
Nello specifico, per importi sino a 120.000 euro, su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di difficoltà economica, l'Agente della Riscossione concederà una dilazione sino ad un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.
Su richiesta del contribuente, che invece, documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, per le somme di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione viene concessa:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.
Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.
A decorrere dal primo gennaio 2025 entra in vigore la nuova rateizzazione prevista e introdotta dal D. Lgs. 29.7.2024 n. 110 in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Mediante successivi decreti ministeriali, verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta economica e finanziaria del debitore che vedono confermati criteri in essere presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l'indice ISEE unitamente all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione;
- per i soggetti diversi dai precedenti, l'indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione.
Verranno inoltre individuati:
- particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri.