
Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 2/20
27 Febbraio 2020
Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/20
30 Aprile 2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- Sospensione dei termini dei versamenti (artt. 60 - 62)
- Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti (art. 62 c. 1)
- Indennità per il mese di marzo di 600 Euro per partite IVA (artt. 27 – 30, 38, 96)
- Agevolazioni di natura fiscale e finanziaria (artt. 55, 64, 65, 98)
- Erogazioni liberali (art. 66)
- Sospensione dei termini amministrativi (artt. 67 – 68)
- Sospensione dei termini processuali (art. 83)
- Estensione dei termini di approvazione del Bilancio al 31/12/2019 (art. 106)
- Informativa di Bilancio: l’emergenza Coronavirus tra i fatti intervenuti dopo la chiusura del Bilancio in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione
- Norme in tema di trattamento di integrazione salariale (artt. 19 – 22)
- Disciplina dei Congedi e dei Permessi L. 104 (artt. 23 – 25)
- Il Lavoro agile – cd. “Smart Working” (art. 39 D.L. 1/2020 e DPCM 25/02/2020 – 1/03/2020 – 4/03/2020 – 8/03/2020 – 9/03/2020)
- Sospensione delle procedure di licenziamento (art. 46)
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”
- Sospensione dei termini dei versamenti (artt. 60 - 62)
- l’art. 62 ha previsto un ulteriore differimento per i contribuenti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno realizzato nel 2019 un volume di ricavi o compensi inferiore ai 2 milioni di Euro, indipendentemente dal settore di appartenenza: questi avranno la facoltà di sospendere i versamenti in scadenza dal 8 al 30 marzo e di poterne regolarizzare il versamento entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione oppure a partire dal mese di maggio in 5 rate costanti;
- l’art. 61 reca l’elenco delle attività (individuate mediante i relativi codici ATECO) che, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi realizzato nel 2019, potranno beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza fino al 30 aprile con l’obbligo regolarizzarli entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione oppure a partire dal mese di maggio in 5 rate costanti.
- Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti (art. 62 c. 1)
- i modelli Intrastat;
- la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi ai mesi di febbraio, marzo ed aprile;
- l’Esterometro;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche e il modello TR relativi al primo trimestre 2020;
- la Dichiarazione IVA relativa al 2019 (resta tuttavia fermo l’obbligo della preventiva presentazione della Dichiarazione IVA per poter compensare in F24 il credito di oltre 5.000 euro annui che ne deriva).
- Indennità per il mese di marzo di 600 Euro per partite IVA (artt. 27 – 30, 38, 96)
- Lavoratori autonomi e professionisti (anche iscritti a casse private);
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS;
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Ago dell’Inps (come Artigiani e Commercianti).
- Agevolazioni di natura fiscale e finanziaria (artt. 55, 64, 65, 98)
- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64): per il 2020 è riconosciuto un credito d’imposta per un massimo di Euro 20.000 in misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, che siamo opportunamente documentate.
- Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi (art.65): ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili di categoria catastale C/1.
- Modifiche al Credito d’imposta per investimenti pubblicitari (art. 98 co. 1): è stata introdotta una modifica delle disposizioni già presenti relative al credito d’imposta per investimenti in pubblicità, innalzandola al 30% dell’investimento complessivo effettuato per tali spese.
- Conversione delle DTA ed eccedenze ACE in credito d’imposta (art.55): è stata introdotta una procedura che consente, a determinate condizioni, la conversione in credito d’imposta delle imposte anticipate (DTA) riferibili a perdite pregresse e eccedenze di ACE, con l’obiettivo di generare liquidità per fronteggiare l’instabilità economica.
- Modifiche al Credito d’imposta per le edicole (art.98 co. 2): è stato incrementato il tax credit, già istituito dalla legge di bilancio 2018, riconosciuto alle edicole.
- Erogazioni liberali (art. 66)
- Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è stata introdotta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 in favore di determinati soggetti al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica. Tale detrazione non potrà superare i 30.000,00 euro.
- Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, saranno deducibili dal reddito d’impresa in misura piena. Ai fini dell’IRAP tali erogazioni saranno deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
- Sospensione dei termini amministrativi (artt. 67 – 68)
- Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate rientranti nell’art. 29, comma 1, lett. b) del DL 78/2010 - che si riferisce ai soli termini per il versamento degli importi dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione. Al contrario, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/2020, per gli avvisi di accertamento esecutivi, per i quali non siano ancora decorsi i termini di impugnazione alla data del 9 marzo 2020, l’unica sospensione applicabile è quella prevista dall’art. 83 per la proposizione del ricorso introduttivo;
- Avvisi di addebito INPS;
- Cartelle di pagamento, indipendentemente dall’ente che ha emesso il ruolo. La sospensione dei termini opera anche per le attività esecutive e cautelari. Si precisa, altresì, che la sospensione riguarda anche le somme iscritte a ruolo e dilazionate, nonché le somme oggetto di rottamazione e di “Saldo e stralcio”. Tuttavia, il mancato pagamento entro il 30 giugno delle rate attualmente sospese, si aggiunge al computo delle rate utili ai fini della decadenza dalla dilazione e dalla rottamazione.
- Sospensione dei termini processuali (art. 83)
- la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione prevista ordinariamente;
- la sospensione di 38 giorni (dal 9/03 al 14/04) prevista dal Decreto.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”
- Estensione dei termini di approvazione del Bilancio al 31/12/2019 (art. 106)
- Informativa di Bilancio: l’emergenza Coronavirus tra i fatti intervenuti dopo la chiusura del Bilancio in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia
- Norme in tema di trattamento di integrazione salariale (artt. 19 – 22)
- durata massima, per le aziende, dell’applicazione della fattispecie della Cassa Integrazione Ordinaria è fissata a nove settimane che dovranno collocarsi nell’arco temporale tra il 23/02/2020 ed il 31/08/2020;
- i lavoratori dovranno essere in forza nell’azienda alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi tra trasferimenti ai sensi dell’art. 2112 c.c. e quelle di lavoratori che siano passati alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto;
- non sarà necessario dimostrare la sussistenza della temporaneità dell’evento né la previsione della normale ripresa dell’attività, tantomeno presentare la relazione tecnica ordinariamente necessaria;
- L’invio della richiesta alla CIGO/Assegno ordinario con causale “Covid-19 nazionale”, prevarrà d’ufficio su altre eventuali e precedenti domande presentate, anche nei casi in cui queste fossero già state autorizzate.
- Per le integrazioni salariali, così come disciplinate, non si applica il contributo addizionale così come previsto dal D.Lgs. 148/2015.
- Disciplina dei Congedi e dei Permessi L. 104 (artt. 23 – 25)
- per i figli di età non superiore ai 12 anni, per un numero di 12 giornate aggiuntive (usufruibili nel mese di marzo e di aprile 2020) rispetto a quanto già previsto dall’ art. 3, comma 3 L. 104/92, indennizzate al 50%. La fruizione del congedo è alternativa fra i due genitori a condizione che l’altro genitore non percepisca ulteriori strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavoratore;
- per i figli di età superiore ai 12 e fino a 16, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche; in tale ultima fattispecie, tuttavia, non è prevista alcuna forma di indennità. Anche per tale fattispecie la fruizione del congedo è alternativa fra i due genitori a condizione che l’altro genitore non percepisca ulteriori strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavoratore.
- Il Lavoro agile – cd. “Smart Working” (art. 39 D.L. 1/2020 e DPCM 25/02/2020 – 1/03/2020 – 4/03/2020 – 8/03/2020 – 9/03/2020)
- Sospensione delle procedure di licenziamento (art. 46)
La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:
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