Edizione speciale L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”
1 Febbraio 2021Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 3/2021
19 Maggio 2021
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- Contributo a fondo perduto
- Importi iscritti a ruolo e avvisi di addebito INPS: proroga dei termini di versamento
- Proroga dei termini di versamento delle rate da “rottamazione-ter” e da “saldo e stralcio degli
omessi versamenti”, oltre che per le procedure esecutive e cautelari
- Annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000 Euro
- Proroga del termine per la conservazione dei documenti digitali 2019
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
- Novità in tema di Cassa Integrazione Guadagni
- Smart working e congedi straordinari per i figli
- Novità in tema di contratti di lavoro
Edizione speciale D.L. 41/2021 c.d. decreto “Sostegni”
Con il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22
marzo 2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici,
lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Di
seguito le principali disposizioni in materia fiscale e giuslavoristiche, suscettibili di modifiche ed
integrazioni in corso di conversione in Legge.
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE del D.L. 41/2021 c.d. decreto “Sostegni”
- Contributo a fondo perduto
L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita
IVA, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell’anno 2019.
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:
- 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.
Il contributo, che sarà riconosciuto a mezzo accredito bancario o, a scelta del contribuente, sotto
forma di credito d’imposta, non può superare 150.000,00 euro ed è riconosciuto nella misura
minima pari a 1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, da
trasmettere entro il prossimo 28 maggio 2021.
- Importi iscritti a ruolo e avvisi di addebito INPS: proroga dei termini di versamento
Per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8 marzo 2020 al 30
aprile 2021 dovranno avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo (31 maggio 2021), potendo corrispondere gli importi in unica soluzione ovvero dilazionando il pagamento.
Per quanto concerne gli avvisi di addebito INPS, le somme scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, andranno pagate entro il 31 maggio 2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
Medesima scadenza è prevista per le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure
derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.
- Proroga dei termini di versamento delle rate da “rottamazione-ter” e da “saldo e stralcio degli omessi versamenti”, oltre che per le procedure esecutive e cautelari
Per effetto del DL 41/2021 sono state posticipate la rate derivanti dalla “rottamazione-ter” e del c.d.
“saldo e stralcio degli omessi versamenti”.
Il pagamento potrà avvenire:
- entro il 31 luglio 2021, per le rate scadute nel 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.
Il pagamento posticipato non darà luogo a decadenza ovvero aggravio di sanzioni e interessi; le rate
prorogate non potranno essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applicherà il “periodo di
tolleranza” di 5 giorni.
Dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 sono, inoltre, sospese le attività esecutive (pignoramenti)
nonché cautelari (fermi e ipoteche). Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure
eventualmente già disposte.
- Annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000 Euro
Tra le altre disposizioni, il Decreto in commento ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli 2000-2010 consegnati agli Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.
Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all’INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.
Potranno beneficiare dell’annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che
dimostreranno il conseguimento di un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro nell’anno 2019
(Modello di dichiarazione 2020).
- Proroga del termine per la conservazione dei documenti digitali 2019
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 il Decreto “Sostegni” ha
differito la scadenza per la conclusione del processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui all’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014.
Come effetto, per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 è scaduto lo scorso 10 dicembre 2020, il processo di conservazione dei documenti informatici potrà, quindi, concludersi
entro il prossimo 10 giugno 2021.
Parimenti, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, potranno procedere all’upload dei file XML, relativi al 2019, che devono ancora essere portati in conservazione, entro il 10 giugno 2021.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO del D.L. 41/2021 c.d. decreto “Sostegni”
- Novità in tema di Cassa Integrazione Guadagni
Il D.L. n. 41/2021 ha rinnovato la possibilità di ricorrere alla Cassa con causale Covid-19. Nello
specifico il rinnovo è stato esteso al periodo temporale ricompreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno
2021, per un totale complessivo di n. 13 settimane, per tutte quella attività alle quali è concesso il
ricorso a Trattamenti di integrazione salariale di natura ordinaria. In tutti quei casi, invece, nei quali
è previsto il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga il totale ammonta a n. 28 settimane, delle
quali usufruire nell’intero anno solare 2021.
È bene precisare che, a differenza di precedenti previsioni, si continua a non applicare il contributo
addizionale sui periodi richiesti.
- Smart working e congedi straordinari per i figli
La normativa in oggetto ha esteso, fino al 30 giugno 2021, la possibilità ai lavoratori dipendenti,
genitori di figli conviventi, di poter ricorrere allo smart working per un periodo corrispondente,
rispettivamente, alla DAD, alla durata della positività del figlio o alla quarantena dello stesso.
Qualora la particolare tipologia di lavoro/mansione non consentisse lo smart-working, in alternativa
la normativa consente di richiedere un congedo:
- Indennizzato, qualora riguardi figli che non abbiano ancora compiuto i 14 anni di età: in tal caso l’indennizzo ammonta al 50% della retribuzione, calcolata secondo le medesime modalità previste dal testo unico sulla meternità e paternità
- Non indennizzato, per i figli con età dai 14 ai 16 anni.
- Novità in tema di contratti di lavoro
Nell’ambito dei contratti di lavoro in essere, il D.L. 41/2021 ha previsto lo slittamento dello stop ai
licenziamenti, sia individuali che collettivi, fino al prossimo 30 giugno 2021.
Nello specifico la sospensione dei licenziamenti sarà estesa al 31 ottobre 2021 per tutte le piccole
aziende ed imprese del terziario che contemporaneamente ricorreranno ai trattamenti di integrazione
salariale in deroga.
Rimanendo sempre in tema di contratti di lavoro, resta ferma la possibilità di procedere alla proroga
di contratti a termine (già in essere) sino al 31/12/2021, senza l’inserimento della cd. “Causale”.
A differenza della precedente normativa, per l’applicazione di tale disposizione non rilevano le
proroghe ed i rinnovi formalizzati prima del 23 marzo (anche se attuati mediante il ricorso alle
disposizioni Covid-19). In particolare, pur non rilevando le proroghe ed i rinnovi antecedenti, resta
comunque ferma la durata massima complessiva di 24 mesi e la possibilità di una sola proroga per
ulteriori 12.
La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:
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