Legge di Bilancio 2023 – Le novità in ambito lavoro
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28 Febbraio 2023
Legge di Bilancio 2023: novità in materia di crediti d’imposta
La Legge 29/12/2022 n. 197, cd. “Legge di bilancio 2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29/12/2022 n. 303 S.O. 43, entrata in vigore il 01/01/23, contiene una serie di interventi finalizzati ad assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle imprese.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nel documento normativo in materia di crediti d’imposta.
- Credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0”
La legge di bilancio 2023 è intervenuta nell’ambito dei contributi sugli investimenti in beni strumentali rientranti tra le agevolazioni note come Industria 4.0, modificando il termine ultimo di completamento degli investimenti prenotati entro il 31/12/2022.
In particolare, l'art. 1 co. 423 della L. 197/2022, ha modificato l’art. 1 co 1057 della L. 30.12.2020 n. 178, prorogando dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Per tali beni, gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il temine lungo del 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il versamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40 % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 % del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 10 % del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In assenza di prenotazione, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal primo di gennaio 2023, invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10%, 5%.
Si ricorda che dal primo gennaio 2023, non sarà più possibile avvalersi del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali ordinari non “4.0”, non prenotati entro il 31.12.2022; in caso di valida prenotazione per gli investimenti ultimati entro il 30/06/2023 sarà riconosciuto un bonus nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- Crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas – Proroga al I trimestre 2023 (art. 1 co. 2-9)
L’art 1 co 2-9 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) è intervenuto altresì sul tema dei crediti d’imposta per l’energia prorogando al I trimestre 2023 l’accesso ai contributi riconosciuti a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia e gas ed incrementando le percentuali di calcolo del beneficio rispetto a quelle previste dai precedenti interventi normativi.
Di conseguenza, il credito maturato in riferimento al primo trimestre spetterà:
- per le imprese energivore, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel I trimestre 2023;
- per le imprese non energivore, ma dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, nella misura del 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023;
- per le imprese gasivore, nella misura del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I° trimestre 2023;
- per le imprese non gasivore, nella misura 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel I° trimestre 2023.
Le imprese beneficiarie potranno compensare il credito spettante, senza alcun limite annuale, entro il 31/12/2023, restando ferma la possibilità di compensare il credito maturato con riferimento al terzo e quarto trimestre 2022, entro il 30/09/2023.
- Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca – I Trimestre 2023 (art.1 co 45-50)
Anche il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti riconosciuto alle società operanti nei settori della pesca, dell’agricoltura e della aeromeccanica è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2023. Nello specifico l'art. 1 co 45-50 della L. 197/2022 ha esteso al primo trimestre del nuovo anno il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburanti impiegati nelle suddette attività. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 fino al 31.12.2023 e può essere ceduto (solo per intero) e cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi.
Si ricorda che tra le spese agevolabili, vi rientrano a oltre agli acquisti di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa, anche quelli destinati al riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Per quanto concerne il credito maturato sull’acquisto di carburanti utilizzato per l’esercizio delle sole attività agricole e della pesca effettuato nel III Trimestre 2022 resta la possibilità di utilizzo entro il 31/03/2023.
- Sport bonus – Proroga (art. 1 co 614) e Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive – Proroga (art. 1 co 615)
Con la legge di bilancio 2023 il legislatore è intervenuto prorogando le misure di vantaggio per i settori sportivi colpiti dalle misure restrittive dovute alla crisi pandemica.
A tal proposito, l’art. 1 co 614 della L. 197/2022, confermando anche per l’anno 2023 quanto previsto dall‘art. 1 co 190 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha esteso ai soli soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate, riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione con F24.
La misura, già prevista dall’ art. 1 della L. 145/2018 e dal DPCM 30.04.2019, poi prorogata al 2020 dalla L. 160/2019, era in origine fruibile sia dalle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, sia dagli enti commerciali.
Inoltre, la legge di bilancio 2023 al comma 615 dell’articolo 1, nel modificare l’art. 9 co 1 del DL 27/01/2022, ha esteso altresì, agli investimenti effettuati nel I Trimestre 2023, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari, nel limite massimo di 10.000 euro.
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