La legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 (Decreto cessione crediti o decreto Superbonus) che contiene misure urgenti in materia di cessione dei crediti legati al Superbonus ed ecobonus, pone fine ai dubbi interpretativi in merito alla compensazione dei debiti contributivi con crediti fiscali mediante il modello F24. L’intervento risolutivo del legislatore si è reso necessario in seguito ad alcune pronunce di merito che negli ultimi mesi hanno destato particolare timore tra contribuenti, dottrina ed Ordini professionali. Con una norma di interpretazione autentica viene, infatti, definitivamente chiarito che l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, inerente versamenti unitari delle imposte e dei contributi, si interpreta nel senso che la compensazione prevista può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. Si ritiene, inoltre, che, trattandosi di norma interpretativa, non possano sussistere dubbi circa l’efficacia retroattiva della disposizione.
Tutto è scaturito dalla presa di posizione di alcuni uffici territoriali dell’Inps che, interpretando in maniera restrittiva il dettato dell’art. 17, hanno iniziato a non riconoscere i versamenti eseguiti tramite compensazione con crediti erariali. A seguito di ricorso da parte di alcuni contribuenti, i giudici del lavoro di Milano e di Brescia, respingendo il ricorso, hanno iniziato ad avvalorare le tesi dell’Istituto previdenziale.
Nello specifico la prima controversia è stata sentenziata il 19 ottobre 2021 dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano affermando che “In ambito contributivo non è mai stata adottata una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali [...] che permetta una estinzione di tali debiti mediante crediti di natura fiscale, anche se facenti parte allo stesso soggetto”.
Un altro simile caso è riguarda l’ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 1251 del Tribunale di Brescia che ha respinto la domanda, da parte una società di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il rilascio del DURC ai sensi dell'art. 3 co. 2, lett. e) del D.M. 30 gennaio 2015 in quanto l’inadempienza aperta dall’Istituto era stata compensata con un credito fiscale.
La c.d. compensazione orizzontale è prassi da sempre utilizzata dai contribuenti per poter estinguere i propri debiti contributivi mediante la compensazione anche con i crediti d’imposta. Alcuni uffici INPS (prevalentemente situati tra Milano e Brescia) ritengono che gli oneri previdenziali non possano essere estinti mediante compensazione con i crediti d’imposta e di conseguenza procedono al recupero dei contributi previdenziali versati mediante questo tipo compensazione oppure negano il rilascio del DURC (attestante, per l’appunto, la regolarità contributiva).
L’intervento di Assonime, che ha preceduto la legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023, nella Pubblicazione de “il Caso”n. 3/2023 con il titolo “Le sentenze che negano la compensazione fra debiti contributivi e crediti erariali”, considera che tali giudizi sono frutto di una contestabile interpretazione letterale dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, e non sono in linea con le consolidate indicazioni di prassi che depongono in favore di questo tipo di compensazione e sulle quali i contribuenti hanno riposto legittimo affidamento.
Sempre secondo Assonime, la norma vuole semplicemente riconoscere ai contribuenti la possibilità di pagare le somme dovute a diversi soggetti con un unico versamento, con unico modello di versamento (ad esempio il mod F24) e di estinguere allo stesso tempo debiti anche di diversa natura attraverso altresì l’utilizzo in compensazione delle poste creditorie che i contribuenti vantano nei confronti non dei rispettivi soggetti, bensì dei “medesimi soggetti” indicati dall’art. 17.
Assonime sottolinea anche che l’INPS da sempre è stato favorevole alla possibilità di estinguere i debiti contributivi mediante compensazione con i crediti fiscali, lo dimostrano le istruzioni fornite dallo stesso in occasione dell’introduzione dall’art. 17, con la circolare n. 79 del 1998 riguardo alla compilazione dei modelli di versamento: “il contribuente utilizza tutto il credito verso il fisco per coprire il versamento alle regioni, dei contributi propri come artigiano e parte del debito per DM10 che diventa parzialmente insoluto”.
Allo stesso modo, anche l’’Agenzia delle fornì indicazioni in merito all’utilizzo del credito IVA in compensazione con contributi INPS (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 101/E del 19 maggio 2000), osservando che tale compensazione è pienamente legittima.
Con la recentissima conversione in legge del d.l. n. 11/2023 – cfr. legge 11 aprile 2023, n. 38 – è stato definitivamente approvato l'art. 2-quater del decreto ai sensi del quale: "L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi"
A questo punto non vi sono più incertezze e dubbi riguardo l’interpretazione della norma che ha generato in precedenza, spazio a interpretazioni da parte dei Giudici del lavoro che, se non arginate, avrebbero potuto diventare potenzialmente pericolose in termini di creazione “del precedente”.
Fortunatamente, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo che blocca sul nascere qualsiasi “deviazione” dal percorso fino ad oggi seguito.