L’Istituto Nazionale per i Principi Contabile “OIC” ha pubblicato, nelle scorse settimane, la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”, che disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi.
Il documento aggiorna quanto previsto nel precedente principio emanato nel 2006 e seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, basa le regole di predisposizione dei bilanci intermedi sull’assunto che questi debbano essere redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale.
L’OIC precisa che il principio è destinato a tutti quei casi in cui le società, volontariamente o per obbligo normativo, redigono bilanci riferiti a periodi diversi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Da tale ambito vengono, però, escluse le situazioni contabili intermedie redatte in alcuni particolari casi, quali, ad titolo esemplificativo, la situazione patrimoniale prevista dagli articoli 2446 e 2447 c.c..
In tali contesti, comunque, l’applicazione di quanto previsto dal nuovo principio, non è vietata e l’operatore può farvi ricorso.
In merito ai contenuti, i bilanci intermedi devono fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, in particolare:
I. la situazione patrimoniale deve contenere informazioni sulla composizione del patrimonio dell'azienda, incluse quelle sugli asset e le passività;
II. la situazione finanziaria deve fornire informazioni sulla finanza dell'azienda, incluse quelle su flussi di cassa e la liquidità;
III. i risultati economici devono fornire informazioni sui risultati dell'azienda, incluse quelle su ricavi e i costi.
Il bilancio intermedio si compone, pertanto, di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e, nei casi in cui è previsto dalle norme, salvo diversa volontà dell’operatore, dal Rendiconto finanziario.
Con riferimento alla Nota integrativa, questa potrà contenere informazioni meno dettagliate della nota integrativa al bilancio d’esercizio, ma, comunque, l’OIC 30 ne indica il contenuto minimo, tra cui la descrizione dei principi di valutazione, incidenza delle stagionalità, le stime su valori economici la cui determinazione si avrà solo a fine anno, il criterio di calcolo delle imposte adottato e tutte le altre informazioni ritenute rilevanti per fornire dettagli agli stakeholders.
Uno degli aspetti più importanti ribaditi nel documento è che il bilancio intermedio dovrà essere costruito sulla base delle medesime regole di rettifica e valutazione che di norma si effettuano al 31/12 prima del bilancio d’esercizio.
A riguardo, in particolare, il principio fornisce chiarimenti in merito a specifiche voci specificatamente analizzate nell’appendice A, quali :