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CPB – CAUSE DI ESCLUSIONE E DISCIPLINA DEL “PATENT BOX”
5 Giugno 2025

OIC 30 E BILANCI INTERMEDI

OIC 30 E BILANCI INTERMEDI

L’Istituto Nazionale per i Principi Contabile “OIC” ha pubblicato, nelle scorse settimane, la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”, che disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi.

Il documento aggiorna quanto previsto nel precedente principio emanato nel 2006 e seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, basa le regole di predisposizione dei bilanci intermedi sull’assunto che questi debbano essere redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale.

L’OIC precisa che il principio è destinato a tutti quei casi in cui le società, volontariamente o per obbligo normativo, redigono bilanci riferiti a periodi diversi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Da tale ambito vengono, però, escluse le situazioni contabili intermedie redatte in alcuni particolari casi, quali, ad titolo esemplificativo, la situazione patrimoniale prevista dagli articoli 2446 e 2447 c.c..

In tali contesti, comunque, l’applicazione di quanto previsto dal nuovo principio, non è vietata e l’operatore può farvi ricorso.

In merito ai contenuti, i bilanci intermedi devono fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, in particolare:

  I. la situazione patrimoniale deve contenere informazioni sulla composizione del patrimonio dell'azienda, incluse quelle sugli asset e le passività;
  II. la situazione finanziaria deve fornire informazioni sulla finanza dell'azienda, incluse quelle su flussi di cassa e la liquidità;
  III. i risultati economici devono fornire informazioni sui risultati dell'azienda, incluse quelle su ricavi e i costi.

Il bilancio intermedio si compone, pertanto, di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e, nei casi in cui è previsto dalle norme, salvo diversa volontà dell’operatore, dal Rendiconto finanziario.

Con riferimento alla Nota integrativa, questa potrà contenere informazioni meno dettagliate della nota integrativa al bilancio d’esercizio, ma, comunque, l’OIC 30 ne indica il contenuto minimo, tra cui la descrizione dei principi di valutazione, incidenza delle stagionalità, le stime su valori economici la cui determinazione si avrà solo a fine anno, il criterio di calcolo delle imposte adottato e tutte le altre informazioni ritenute rilevanti per fornire dettagli agli stakeholders.

Uno degli aspetti più importanti ribaditi nel documento è che il bilancio intermedio dovrà essere costruito sulla base delle medesime regole di rettifica e valutazione che di norma si effettuano al 31/12 prima del bilancio d’esercizio.

A riguardo, in particolare, il principio fornisce chiarimenti in merito a specifiche voci specificatamente analizzate nell’appendice A, quali :

  • i costi di ricerca e sviluppo, da capitalizzare nel periodo intermedio solo se alla fine del periodo risultano essere soddisfatti i criteri previsti; costi di manutenzione, da imputare solo se al termine del periodo intermedio esiste una obbligazione certa al loro sostenimento;
  • i premi di fine anno su vendite, da stimare e imputare al bilancio intermedio sulla base della ragionevole certezza della loro maturazione;
  • l’ammortamento delle immobilizzazioni, utilizzando l’aliquota annua opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all’intero esercizio;
  • le rimanenze di magazzino, da valutare con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale;
  • accantonamento a fondi rischi ed oneri, da operare unicamente se alla fine del periodo intermedio sono soddisfatti i requisiti previsti per la loro iscrizione;
  • sconti quantità di fine anno, da rilevare nel bilancio intermedio solo se si prevede che entro la fine dell’anno si verificheranno le condizioni per la loro applicazione.
Nel principio è stabilito anche che le imposte sul risultato del periodo intermedio sono determinate applicando l’aliquota fiscale annua effettiva stimata rappresentata dalla stima dell’incidenza dell’onere fiscale annuale (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale ante imposte.

Si tratta questo di uno degli argomenti oggetto di maggiore confronto con gli operatori, a fronte del quale l’Istituto ha deciso di chiarire il funzionamento dell’aliquota fiscale effettiva con esempi riportati nell’appendice B.

L’adozione delle indicazioni fornite dall’OIC 30, permetterà di fornire informazioni tempestive sulla performance e sulla situazione finanziaria dell'azienda consentendo di:
  • Monitorare la performance che permetterà di identificare eventuali aree di miglioramento;
  • Permettere a creditori, investitori e a tutti gli altri stakeholders di prendere decisioni informate;
  • Ridurre l'incertezza e migliorare la trasparenza, in quanto forniscono informazioni regolari sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda.
Per quanto concerne l’esercizio di prima applicazione, Il principio contabile OIC 30 si applicherà a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva. Tuttavia, sarà possibile applicare il presente principio, in via anticipata, anche ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.



La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

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