Con la Legge 29/12/2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023), entrata in vigore il 01 gennaio 2023, sono state introdotte una serie di misure volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale condizione di crisi economica, tra cui quelle rientranti nel novero della c.d. “Tregua fiscale”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, fornendo chiarimenti ed istruzioni ai contribuenti che intendono beneficiare di tali misure e delle quali forniremo di seguito una sintesi.
È possibile regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, c.d. “violazioni formali”, commesse fino al 31 ottobre 2022, purché queste non risultino rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’IVA, dell’IRAP , delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta. Le violazioni si intendono regolarizzate a seguito del versamento di una somma pari a euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, eseguibile in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024, oltre che con la rimozione delle irregolarità o omissioni entro il termine di versamento della seconda rata.
Le violazioni che incidono sulla corretta determinazione della base imponibile dei tributi, c.d. “sostanziali” e “prodromiche”, concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti ancora accertabili, possono essere regolarizzate mediante il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 8 rate trimestrali a partire dalla stessa data, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.
Inoltre, per poter avvalersi della regolarizzazione in commento, è necessario che alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non risultino già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni inviate dall’amministrazione finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni.
È possibile “definire”, in adesione o in acquiescenza, gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 o notificati entro il 31 marzo 2023, con la riduzione delle sanzioni applicabili a 1/18 dell’importo previsto dalla legge o irrogate. Il pagamento può avvenire anche ratealmente, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
Nel caso di accertamento con adesione a fronte di un avviso di rettifica o di accertamento, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione. In caso di rateizzazione, tale scadenza rileva ai fini del pagamento della 1° rata.
In caso di acquiescenza all’accertamento, ossia di rinuncia del contribuente ad impugnare l’atto, il versamento va eseguito entro il termine per la proposizione del ricorso, solitamente 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento.
Per le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, attribuite alla giurisdizione tributaria e in cui sono parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ancora pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, è possibile presentare domanda di accesso alla definizione agevolata entro il 30 giugno 2023 all’Agenzia delle entrate parte in giudizio. La stessa si perfeziona con il pagamento eseguito entro la stessa data dell’importo dovuto, che è correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio. In particolare, in caso di definizione, l’importo dovuto è pari:
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, è stata introdotta la possibilità di conciliare fuori udienza i giudizi pendenti al 1.1.2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, beneficiando dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori, in deroga all’articolo 48-ter, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Per i giudizi pendenti in Corte di Cassazione ove la controparte è l’Agenzia delle Entrate, sarà possibile esercitare l’opzione di rinuncia, entro il 30.06.2023, mediante definizione transattiva con la controparte ai sensi dell’art. 390 c.p.c., a seguito della quale il contribuente dovrà versare le imposte, gli interessi e gli eventuali accessori, beneficiando tuttavia della riduzione delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile regolarizzare le somme scadute al 1.1.2023, dovute per:
a) rate successive alla prima relative a accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
Per aderire alla suddetta regolarizzazione, sarà sufficiente versare le somme dovute entro il 31.03.2023 in unica soluzione oppure in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31.03.2023.
La regolarizzazione potrà avvenire anche nel caso in cui è intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’art. 15-ter del DPR.n. 602 del 1973.
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione si procederà all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti.
È stato riproposto lo stralcio dei singoli debiti iscritti a ruolo dall’1.1.2000 al 31.12.2015 per un importo residuo inferiore a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni.
L’annullamento di tali debiti avverrà automaticamente entro il 31.03.2023 per i carichi affidati all’Agente per la riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Per gli altri tipi di ruoli, lo stralcio riguarderà solo gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora.
Infine, è stata reintrodotta la rottamazione dei ruoli per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022, consentendo al contribuente di estinguere tali carichi, anche in forma rateale, senza corrispondere interessi né sanzioni, nonché gli interessi di mora e le somme aggiuntive.
Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate trimestrali, purché la prima e la seconda rata siano pari al 10% delle somme dovute
Inoltre, a partire dal 16 febbraio 2023, viene reso disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la procedura per richiedere il prospetto informativo dal quale sarà possibile evincere quali sono i carichi rottamabili, oltre a fornire il dettaglio degli importi dovuti a seguito di adesione alla definizione.