Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 9/20
3 Novembre 2020Edizione speciale L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”
1 Febbraio 2021
Edizione speciale D.L. 157/2020 c.d. “Decreto Ristori quater”
Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori quater (Decreto-Legge 30
novembre 2020, n. 157), contenente “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Di seguito si dà conto in forma sintetica delle principali misure in
esso contenute di potenziale interesse per le imprese. Nelle sezioni relative alle novità in ambito
contabile e giuslavoristico si riportano ulteriori novità.
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- Proroga del II acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre 2020 (art. 1)
- Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi relativi al mese di novembre 2020 (art. 2)
- Proroga della scadenza dell’invio delle dichiarazioni (art. 3)
- Proroga della scadenza delle definizioni Agenzia Entrate Riscossione (art. 4)
- Esenzioni IMU (art. 8)
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:
- Fondi per l’internazionalizzazione, fiere, spettacoli e cultura (art. 12)
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
- Istruzioni per Congedo Quarantena figli in alternativa allo Smart Working
- Corte di Cassazione 16864/2020 e Lavoro Part Time
- Nuova Versione del D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Edizione speciale D.L. 157/2020 c.d. “Decreto Ristori quater”
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
- Proroga del II acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre 2020 (art. 1)
L’art. 1, del D.L. 157/2020 prevede il rinvio della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e
IRAP del 30 novembre:
- al 10 dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- al 30 aprile 2021 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati
dagli ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano
subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020.
Minori vincoli al rinvio dei versamenti sono stati previsti per quei soggetti che operano nei settori
economici individuati negli Allegato 1 e 2 del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), aventi domicilio
fiscale o sede operativa in zona rossa nonché per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone
arancioni.
- Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi relativi al mese di novembre 2020 (art. 2)
L’art. 2 dispone la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (incluse le trattenute relative
ad addizionale regionale e comunale), dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi
al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per:
- le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso e che hanno subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso
mese dell'anno precedente;
- è stata prevista la sospensione per gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui
redditi, IRAP, IVA;a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi:
- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del
3 novembre 2020;
- per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio
fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni;
- per i soggetti che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse
come individuate alla data del 26 novembre 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica
soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in un numero massimo di 4 rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
- Proroga della scadenza dell’invio delle dichiarazioni (art. 3)
L’art. 3 del citato Decreto rinvia dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per la
presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, concedendo
ai contribuenti e ai loro consulenti 10 giorni di tempo in più per l’elaborazione/trasmissione delle
stesse.
- Proroga della scadenza delle definizioni Agenzia Entrate Riscossione (art. 4)
L’ art. 4 del Decreto c.d. “Ristori-quater”, modificando l’art. 68, comma 3 del D.L. 18/2020, c.d.
“Cura Italia”, ha disposto il rinvio al 1° marzo 2021 del pagamento delle rate della rottamazione ter
e del saldo e stralcio, la cui scadenza era già stata posticipata al prossimo 10 dicembre 2020, senza
inficiare la regolarità della definizione agevolata.non inerenza della destinazione del bene o servizio
all’utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva”.
- Esenzioni IMU (art. 8)Proroga della scadenza delle definizioni Agenzia Entrate Riscossione (art. 4)
L’art. 8 del Decreto in commento ha chiarito che l’esenzione IMU per alberghi e strutture ricettive -
prevista dai decreti Rilancio (D.L. 34/2020), Agosto (D.L. 104/2020), Ristori (D.L. n.137/2020) e
Ristori bis (D.L. n. 149/2020) - si applica ai soggetti passivi dell'imposta che siano anche gestori delle
attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE
- Fondi per l’internazionalizzazione, fiere, spettacoli e cultura (art. 12)
L’art. 12 del D.L. 157/2020 ha introdotto “Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, cultura
e per l’internazionalizzazione.
Sono stati previsti, infatti, incrementi di:
- 90 milioni, per l’anno 2021, con riferimento alla dotazione del Fondo destinato al sostegno
delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;
- 10 milioni, per l’anno 2020, con riferimento alla dotazione del Fondo per il sostegno alle
agenzie di viaggio e ai tour operator e alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus
scoperti.
Ai sensi del comma 4, i ristori ricevuti dai predetti fondi non concorreranno alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione IRAP.
Il comma 5 precisa che ai soli fini dell’erogazione dei predetti contributi, i documenti unici di
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conserveranno la
loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
- 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, la disponibilità del
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali;
- 500 milioni di euro, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
Vengono inoltre stanziati 350 milioni per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei
congressi.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
- Istruzioni per Congedo Quarantena figli in alternativa allo Smart Working
L’Inps, con propria circolare n° 132/2020, ha fornito ulteriori delucidazioni nell’ambito della
fruizione del congedo concesso ai genitori nei casi di:
- Quarantena scolastica dei figli (di età minore ai quattordici anni, solo nel caso in cui la
quarantena sia disposta con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della Asl
territorialmente competente;
- Sospensione dell’attività scolastica dei figli in presenza, solo nel caso in cui la sospensione
stessa sia stata disposta con provvedimento adottato a livello nazionale (o, in alternativa
regionale/provinciale/comunale o dei singoli plessi scolastici).
Stante le casistiche sopra descritte, l’ente precisa che, il genitore, non può far ricorso allo strumento
concesso dall’ente nei seguenti casi:
- Uno dei due genitori non svolge attività lavorativa;
- Lo svolgimento del lavoro in modalità agile dell’altro genitore;
- La fruizione del medesimo congedo da parte dell’altro genitore.
- Corte di Cassazione 16864/2020 e Lavoro Part Time
Il contratto di lavoro Part Time è stato, da sempre, oggetto di revisioni ed approfondimenti. In passato,
in particolare, con il DL n. 726/1984, si stabiliva che il contratto Part Time dovesse necessariamente
essere stipulato in forma scritta, pena la sua nullità.
Successivamente la normativa, allo scopo anche
di uniformarsi alle direttive Comunitarie, ha superato tale visione. Infatti, si è giunti ad affermare che
la forma scritta di tale tipologia contrattuale aveva una funzione di mero titolo probatorio, ma il
contratto conclusosi in maniera diversa da quella scritta era comunque valido ed efficace fra le parti.
Contestualmente, però, è stato affrontato anche il tema della contribuzione previdenziale, infatti la
Corte di Cassazione con ordinanza n. 16864/2020 ha affermato che in mancanza della forma scritta,
non può applicarsi il regime contributivo previsto e riservato ai rapporti di lavoro a tempo parziale
ma dovrà applicarsi, in qualsiasi caso, il regime ordinario di contribuzione.
- Nuova Versione del D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
L’Ispettorato Nazione del Lavoro, in data 24 novembre 2020, ha pubblicato una nuova Versione del
Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
L’aggiornamento recepisce le novità relative all’emergenze epidemiologica Covid 2019.
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