
Edizione speciale D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”
31 Marzo 2020
Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 5/20 – Edizione speciale D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”
25 Maggio 2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
• del mese di Marzo 2020 rispetto al mese di Marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad Aprile 2020;
• del mese di Aprile 2020 rispetto al mese di Aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a Maggio 2020.
In base al chiarimento, pertanto, potrà verificarsi che, il medesimo contribuente potrà aver diritto alla sospensione dei versamenti di Aprile (presupposti verificati a Marzo), e non alla sospensione dei versamenti di Maggio (presupposti non verificati ad Aprile), o viceversa.
• la proposizione dell'atto di appello;
• la proposizione del ricorso per cassazione, del controricorso e l’integrazione dei motivi di ricorso;
• la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale;
• la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale;
• la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
• la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente;
L’Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare, ha precisato che la sospensione non opera sui seguenti termini:
• termini relativi ai procedimenti cautelari;
• termini già soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’articolo 6 D.L. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti;
• termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti;
• termine per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, fissato al 31 maggio.
• dallo IAS 10, per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
• dall’art. 2427 comma 1 n. 22-quarter c.c. e dal documento OIC 29, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.
Per quanto riguarda l’OIC 29, al paragrafo 59, vengono delineati tre tipologie di fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio:
• Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
• Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
• Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Ricorrendo questa ultima ipotesi, seppur non producendo effetti sui valori dei bilanci, diviene necessario inserire all’interno della nota integrativa, nell’ambito dei “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” una serie di elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell’emergenza sanitaria, che renda noto l’impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato, economico e strategico della singola impresa.
• i lavoratori dipendenti che non abbiano già fruito del congedo parentale cd. “speciale” ma che si siano comunque astenuti dall’ attività lavorativa (mediante fruizione di permessi o ferie), possono, ancora presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire data del 5 marzo e per un periodo, comunque, non superiore ai 15 giorni;
• durante il predetto periodo di sospensione, il congedo “speciale” può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale: infatti è possibile alternare tali congedi con giornate nelle quali si svolge regolarmente l’attività lavorativa o nelle quali si ricorra ad altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio ferie, permessi, congedo parentale ordinario o permessi ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).
• l’Ente, inoltre, in materia di limiti nella loro fruizione ribadisce che possono essere richiesti alternativamente fra i due genitori a condizione che l’altro genitore non percepisca ulteriori strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavoratore.
• l’iscrizione al Fondo in oggetto;
• la regolarizzazione della propria posizione contributiva: l’irregolarità, in realtà, non costituiva elemento di esclusione all’accesso alle procedure di Integrazione Salariale poiché era sufficiente definire un piano di rateizzazione dell’importo calcolato e dovuto.
A tale proposito il Tar del Lazio si è espresso con un provvedimento cautelare, in merito all'obbligo di iscrizione al Fondo Fsba. I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto l'istanza del ricorrente, ordinando all'EBNA - Ente bilaterale nazionale per l'artigianato - e al Fondo Fsba di consentire allo stesso la presentazione dell'istanza di concessione per l'assegno ordinario di integrazione salariale, senza l'obbligo di iscrizione alle predette associazioni.
- DPCM 26 aprile 2020: sintesi delle principali novità di interesse per le imprese (protocolli approvati pe i vari settori).
- Circ. 9/2020 del 13 aprile: chiarimenti sulla riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti di maggio.
- Circ. 9/2020 del 13 aprile: chiarimenti sul credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
- Circ. 10/2020 del 16 aprile: chiarimenti su rinvii di udienze e sospensione dei termini processuali causa COVID 19.
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 166579/2020: Novità in materia di fatturazione elettronica.
- Caso Assonime n. 5/2020: l’emergenza Covid non incide sul Bilancio al 31/12/2019, ma occorre informativa.
- Nessuna proroga per il deposito dei Bilanci - 30 gg dall’approvazione.
- Proroga in materia di Congedi cd. Speciali.
- Convenzione Abi e Sindacati.
- Tar del Lazio e FSBA: recente pronuncia.
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
- DPCM 26 aprile 2020: sintesi delle principali novità di interesse per le imprese (protocolli approvati per i vari settori).
- Circ. 9/2020 del 13 aprile: chiarimenti sulla riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti di maggio.
• del mese di Marzo 2020 rispetto al mese di Marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad Aprile 2020;
• del mese di Aprile 2020 rispetto al mese di Aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a Maggio 2020.
In base al chiarimento, pertanto, potrà verificarsi che, il medesimo contribuente potrà aver diritto alla sospensione dei versamenti di Aprile (presupposti verificati a Marzo), e non alla sospensione dei versamenti di Maggio (presupposti non verificati ad Aprile), o viceversa.
- Circ. 9/2020 del 13 aprile: chiarimenti sul credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
- Circ. 10/2020 del 16 aprile: chiarimenti su rinvii di udienze e sospensione dei termini processuali causa COVID 19
• la proposizione dell'atto di appello;
• la proposizione del ricorso per cassazione, del controricorso e l’integrazione dei motivi di ricorso;
• la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale;
• la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale;
• la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
• la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente;
L’Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare, ha precisato che la sospensione non opera sui seguenti termini:
• termini relativi ai procedimenti cautelari;
• termini già soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’articolo 6 D.L. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti;
• termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti;
• termine per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, fissato al 31 maggio.
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 166579/2020: Novità in materia di fatturazione elettronica
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE
- Caso Assonime n. 5/2020: l’emergenza Covid non incide sul Bilancio al 31/12/2019, ma occorre informativa.
• dallo IAS 10, per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
• dall’art. 2427 comma 1 n. 22-quarter c.c. e dal documento OIC 29, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.
Per quanto riguarda l’OIC 29, al paragrafo 59, vengono delineati tre tipologie di fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio:
• Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
• Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
• Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Ricorrendo questa ultima ipotesi, seppur non producendo effetti sui valori dei bilanci, diviene necessario inserire all’interno della nota integrativa, nell’ambito dei “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” una serie di elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell’emergenza sanitaria, che renda noto l’impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato, economico e strategico della singola impresa.
- Nessuna proroga per il deposito dei Bilanci al 31/12/2019 – 30 giorni dall’approvazione.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
- Proroga in materia di Congedi cd. Speciali.
• i lavoratori dipendenti che non abbiano già fruito del congedo parentale cd. “speciale” ma che si siano comunque astenuti dall’ attività lavorativa (mediante fruizione di permessi o ferie), possono, ancora presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire data del 5 marzo e per un periodo, comunque, non superiore ai 15 giorni;
• durante il predetto periodo di sospensione, il congedo “speciale” può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale: infatti è possibile alternare tali congedi con giornate nelle quali si svolge regolarmente l’attività lavorativa o nelle quali si ricorra ad altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio ferie, permessi, congedo parentale ordinario o permessi ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).
• l’Ente, inoltre, in materia di limiti nella loro fruizione ribadisce che possono essere richiesti alternativamente fra i due genitori a condizione che l’altro genitore non percepisca ulteriori strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavoratore.
- Convenzione Abi e Sindacati.
- Tar del Lazio e FSBA: recente pronuncia.
• l’iscrizione al Fondo in oggetto;
• la regolarizzazione della propria posizione contributiva: l’irregolarità, in realtà, non costituiva elemento di esclusione all’accesso alle procedure di Integrazione Salariale poiché era sufficiente definire un piano di rateizzazione dell’importo calcolato e dovuto.
A tale proposito il Tar del Lazio si è espresso con un provvedimento cautelare, in merito all'obbligo di iscrizione al Fondo Fsba. I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto l'istanza del ricorrente, ordinando all'EBNA - Ente bilaterale nazionale per l'artigianato - e al Fondo Fsba di consentire allo stesso la presentazione dell'istanza di concessione per l'assegno ordinario di integrazione salariale, senza l'obbligo di iscrizione alle predette associazioni.
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