Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/20Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/20Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/20Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/20
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Edizione speciale D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”
31 Marzo 2020
Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 5/20 – Edizione speciale D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”
25 Maggio 2020

Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/20

NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:  
  1. DPCM 26 aprile 2020: sintesi delle principali novità di interesse per le imprese (protocolli approvati pe i vari settori).
  2. Circ. 9/2020 del 13 aprile: chiarimenti sulla riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti di maggio.
  3. Circ. 9/2020 del 13 aprile: chiarimenti sul credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
  4. Circ. 10/2020 del 16 aprile: chiarimenti su rinvii di udienze e sospensione dei termini processuali causa COVID 19.
  5. Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 166579/2020: Novità in materia di fatturazione elettronica.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:  
  1. Caso Assonime n. 5/2020: l’emergenza Covid non incide sul Bilancio al 31/12/2019, ma occorre informativa.
  2. Nessuna proroga per il deposito dei Bilanci - 30 gg dall’approvazione.
  NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:  
  1. Proroga in materia di Congedi cd. Speciali.
  2. Convenzione Abi e Sindacati.
  3. Tar del Lazio e FSBA: recente pronuncia.

NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
 
  1. DPCM 26 aprile 2020: sintesi delle principali novità di interesse per le imprese (protocolli approvati per i vari settori).
  Lo scorso 26 aprile è stato approvato il Decreto con il quale il Governo ha dato avvio alla c.d. “Fase 2” dell’emergenza Covid-19, prevedendo misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciale. Alle imprese per le quali è prevista la ripresa dell’attività a partire dal 4 maggio 2020 è stato consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020, anche al fine di compiere le necessarie attività di manutenzione, di pulizia e sanificazione. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, alle Regioni sarà demandato il compito di monitorare, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. I dati del monitoraggio saranno comunicati giornalmente al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. Se da tale monitoraggio emergesse un aggravamento del rischio sanitario, saranno re-introdotte le misure restrittive che si ritenessero necessarie e urgenti. Al fine di poter esercitare la propria attività sarà indispensabile il rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro che è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.   
 
  1. Circ. 9/2020 del 13 aprile: chiarimenti sulla riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti di maggio.
  Con la circolare n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 18 DL 23/2020. In particolare nel quesito è stato chiesto se per la sospensione dei versamenti di Aprile e Maggio, fosse necessaria una riduzione del fatturato nel solo mese di Aprile, o dei mesi di Marzo e Aprile. L’Agenzia ha chiarito che la sospensione dei versamenti dovrà essere valutata sulla base della riduzione del fatturato e dei corrispettivi:
• del mese di Marzo 2020 rispetto al mese di Marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad Aprile 2020;
• del mese di Aprile 2020 rispetto al mese di Aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a Maggio 2020.
In base al chiarimento, pertanto, potrà verificarsi che, il medesimo contribuente potrà aver diritto alla sospensione dei versamenti di Aprile (presupposti verificati a Marzo), e non alla sospensione dei versamenti di Maggio (presupposti non verificati ad Aprile), o viceversa.
  
 
  1. Circ. 9/2020 del 13 aprile: chiarimenti sul credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
  L’art. 30 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha esteso il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, già previsto dal D.L. “Cura Italia”, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari, detergenti mani e disinfettanti, nonché all’acquisto e all’istallazione di barriere e pannelli che consentano il distanziamento interpersonale. Il credito sarà riconosciuto, ad esercenti di impresa, arti e professioni, nella misura del 50% delle spese agevolabili, fino ad un massimo di Euro 20.000 per ciascun beneficiario. Ad oggi si è ancora in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo, prevista al co. 2 dell’art. 64 del D.L. Cura Italia, che fissi i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dell’agevolazione.   
 
  1. Circ. 10/2020 del 16 aprile: chiarimenti su rinvii di udienze e sospensione dei termini processuali causa COVID 19
  L’ADE, con la circolare 10/E, ha fornito chiarimenti in relazione al contenuto dell'art. 83 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) e dell’art. 36 dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020). L’art. 83 ha disposto il rinvio d’ufficio delle udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020; l’art. 36 ha ulteriormente prorogato il termine all’11 maggio 2020. La circolare ha specificato che il rinvio riguarda la quasi totalità delle udienze, ad eccezione di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può creare grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato o il procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo. Il Decreto Liquidità ha prorogato all’11 maggio, la sospensione dei termini processuali per tutti gli adempimenti processuali, tra i quali:
• la proposizione dell'atto di appello;
• la proposizione del ricorso per cassazione, del controricorso e l’integrazione dei motivi di ricorso;
• la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale;
• la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale;
• la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
• la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente;

L’Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare, ha precisato che la sospensione non opera sui seguenti termini:
• termini relativi ai procedimenti cautelari;
• termini già soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’articolo 6 D.L. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti;
• termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti;
• termine per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, fissato al 31 maggio.
 
 
  1. Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 166579/2020: Novità in materia di fatturazione elettronica
  Con il provvedimento direttoriale n.166579/2020, pubblicato lo scorso 20 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le nuove specifiche tecniche sulla fatturazione elettronica, che avrebbero dovuto entrare in vigore dal 1 ottobre 2020, ma sono rinviate al 1 gennaio 2021 a causa dell’emergenza Covid-19. Tuttavia, a partire dal 1 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con l’attuale tracciato xml, sia con il nuovo tracciato. Le principali novità del tracciato riguardano i campi “Tipo documento” e “Natura operazione”. Per il primo sono stati aggiunti nuovi codici per identificare le operazioni d’acquisto con inversione contabile (cd. Reverse charge), nonché la fatturazione differita, le operazioni triangolari interne e l’emissione dell’autofattura per regolarizzare lo splafonamento. Per quanto riguarda, invece, il campo “Natura operazione”, sono stati introdotti nuovi codici per meglio identificare le operazioni escluse, non imponibili ed esenti. Si ricorda, infine, che il passaggio dal vecchio al nuovo tracciato xml si è reso necessario al fine di mettere a disposizioni dati di dettaglio necessari per la predisposizione della dichiarazione Iva precompilata.  


NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE
 
  1. Caso Assonime n. 5/2020: l’emergenza Covid non incide sul Bilancio al 31/12/2019, ma occorre informativa.
Con il caso n. 5/2020, Assonime ha fatto chiarezza sugli effetti che l’epidemia da Covid-19 può avere su Bilanci in fase di approvazione e sull’informativa da fornire. Secondo l’Associazione, l’avvento della epidemia da Covid-19 e l’insorgere dell’emergenza sanitaria correlata, non avendo avuto effetti economici rilevanti a essa riconducibili sino al mese di marzo del 2020, è da considerarsi un evento di competenza dell’esercizio 2020 e, come tale, non dovrebbe produrre effetti sui valori dei bilanci dell’esercizio 2019. Tale emergenza, tuttavia, potrebbe incidere sulla stessa continuità aziendale, nonostante le misure adottate dal Governo Italiano. Pertanto non può non avere influenza e una conseguente menzione in termini qualitativi nei documenti del Bilancio al 31/12/2019. I fatti successivi alla chiusura dell’esercizio sono disciplinati, rispettivamente:
• dallo IAS 10, per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
• dall’art. 2427 comma 1 n. 22-quarter c.c. e dal documento OIC 29, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

Per quanto riguarda l’OIC 29, al paragrafo 59, vengono delineati tre tipologie di fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio:
• Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
• Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
• Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Ricorrendo questa ultima ipotesi, seppur non producendo effetti sui valori dei bilanci, diviene necessario inserire all’interno della nota integrativa, nell’ambito dei “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” una serie di elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell’emergenza sanitaria, che renda noto l’impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato, economico e strategico della singola impresa.
 
 
 
  1. Nessuna proroga per il deposito dei Bilanci al 31/12/2019 – 30 giorni dall’approvazione.
Uno dei chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare del 15 aprile 2020, inviata alle Camere di Commercio e Unioni Regionali, riguarda il termine di deposito dei Bilanci 2019. A tal proposito la circolare ripercorre quanto detto nell’art. 106 del Decreto legislativo “Cura Italia”, secondo cui le società tenute all’obbligo di deposito del Bilancio possono convocare l’Assemblea entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale indipendentemente dalle previsioni statutarie. Tuttavia i termini di legge per il deposito previsti dall’art. 2435 del Codice Civile non sono mutati e pertanto il termine rimane a 30 giorni dall’approvazione, restando ferme anche le sanzioni previste in caso di inottemperanza dei termini previsti. Il legislatore ha deciso di prolungare i termini per la convocazione nel caso in cui l’emergenza sanitaria impattasse sul normale operato di redazione del Bilancio d’esercizio. È necessario sottolineare, però, che alcune imprese hanno comunque rispettato i termini di approvazione, soprattutto al fine di ottenere vantaggi rilevanti in termini di consolidamento dei rapporti con gli istituti di credito. Tale circostanza risulta ancora più evidente se si considerano le implicazioni derivanti dai nuovi canali di accesso al credito aperti dal decreto Liquidità. Le soglie di accesso ai finanziamenti sono determinate, infatti, in funzione dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Per esempio, per quanto riguarda il fondo centrale di garanzia, che è stato fortemente rafforzato grazie al DL 23/2020, la garanzia è innalzata al 90% e si applica su finanziamenti che sono calcolati sul maggiore di tre elementi, il secondo dei quali è il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
 
  1. Proroga in materia di Congedi cd. Speciali.
A causa dell’eccezionalità dell’Emergenza Sanitaria, l’Inps ha prorogato la validità del congedo parentale straordinario per l’emergenza Coronavirus fino al 3 maggio. Una decisione che deriva dal prolungamento del periodo di sospensione delle scuole fino al 3 maggio, previsto dal DPCM del 10 aprile 2020. Nonostante la disciplina sia stata già dettata a seguito dell’emanazione del DL N° 18/2020 l’Inps, con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1621 ha fornito ulteriori chiarimenti:
• i lavoratori dipendenti che non abbiano già fruito del congedo parentale cd. “speciale” ma che si siano comunque astenuti dall’ attività lavorativa (mediante fruizione di permessi o ferie), possono, ancora presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire data del 5 marzo e per un periodo, comunque, non superiore ai 15 giorni;
• durante il predetto periodo di sospensione, il congedo “speciale” può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale: infatti è possibile alternare tali congedi con giornate nelle quali si svolge regolarmente l’attività lavorativa o nelle quali si ricorra ad altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio ferie, permessi, congedo parentale ordinario o permessi ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).
• l’Ente, inoltre, in materia di limiti nella loro fruizione ribadisce che possono essere richiesti alternativamente fra i due genitori a condizione che l’altro genitore non percepisca ulteriori strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavoratore.
 
 
  1. Convenzione Abi e Sindacati.
Alla presenza del Ministro del Lavoro, Abi e Sindacati è stata definita la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, così come previsto dagli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, con riferimento a sospensioni dal lavoro a zero con domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga. Tale Convenzione, con termine di scadenza al 31 dicembre 2020, consente l’anticipazione, da parte delle Banche che hanno aderito alla stessa, dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori. La modalità per usufruire dell’anticipazione dell’indennità spettante si realizza tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito per un importo forfettario complessivo pari ad euro 1.400, riparametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore; tale importo sarà oggetto a ri-proporzionamento in caso di durata inferiore o di contratti di lavoro a tempo parziale.  

  1. Tar del Lazio e FSBA: recente pronuncia.
Con la circolare n° 47 del 2020 l’Inps ha specificato che le aziende artigiane che avessero fatto ricorso ai cd. Ammortizzatori sociali, avrebbero dovuto presentare domanda esclusivamente al Fondo di Solidarietà bilaterale alternativo dell’Artigianato (cd. FSBA). E’ bene precisare, che per le imprese artigiane non vi è l’obbligo di iscrizione a tale Fondo, per tale ragione l’accesso agli ammortizzatori sociali precludevano:
• l’iscrizione al Fondo in oggetto;
• la regolarizzazione della propria posizione contributiva: l’irregolarità, in realtà, non costituiva elemento di esclusione all’accesso alle procedure di Integrazione Salariale poiché era sufficiente definire un piano di rateizzazione dell’importo calcolato e dovuto.

A tale proposito il Tar del Lazio si è espresso con un provvedimento cautelare, in merito all'obbligo di iscrizione al Fondo Fsba. I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto l'istanza del ricorrente, ordinando all'EBNA - Ente bilaterale nazionale per l'artigianato - e al Fondo Fsba di consentire allo stesso la presentazione dell'istanza di concessione per l'assegno ordinario di integrazione salariale, senza l'obbligo di iscrizione alle predette associazioni.
 
 


La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

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