Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/20
30 Aprile 2020Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 6/20
2 Luglio 2020
Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19
maggio 2020, n. 34), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di
seguito si dà conto in forma sintetica delle principali misure in esso contenute di potenziale interesse
per le imprese, molte delle quali, pur con decorrenza immediata, necessitano di decreti attuativi e di
chiarimenti da parte di circolari ministeriali.
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- Disposizioni in materia di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e al primo acconto 2020
(art. 24)
- Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza da Covid-19 (art. 25)
- Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda
(art. 28)
- Credito di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro (art. 120)
- Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)
- Cessione dei crediti di imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 (art. 120)
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
- Cassa Integrazione ed emergenza sanitaria (artt. 68/69/70)
- Congedi per i dipendenti (art. 72)
- Indennità a favore dei Lavoratori Domestici (art. 85)
- Rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato (art. 93)
- Proroga corresponsione dei versamenti sospesi (art. 126)
- Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della Riscossione su stipendi e pensioni (art. 152)
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”
- Disposizioni in materia di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e al primo acconto
2020 (art. 24)
Con una norma che necessita sicuramente di chiarimenti ministeriali, viene previsto che “non è dovuto
il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per medesimo anno.
Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 [...];
l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo
stesso periodo di imposta”.
Nella sostanza, ferma rimanendo la necessità di effettuare il versamento degli acconti dovuti per il
2019, il saldo dell’IRAP emergente dalla conseguente liquidazione per il medesimo periodo di
imposta non è dovuto, così come non lo è la corrispondente prima rata di acconto per il 2020.
Non possono beneficiare di tale abbuono i contribuenti con ricavi superiori ai 250 milioni di Euro nel
periodo di imposta precedente quello di entrata in vigore del Decreto (ricavi 2019 per i contribuenti
solari), nonché banche, assicurazioni, intermediari finanziari e holding.
- Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza da Covid-19 (art. 25)
È previsto, a favore di soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario
titolari di partita IVA, un contributo a fondo perduto pari ad una percentuale decrescente per scaglioni
di ricavi, da applicarsi alla contrazione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 rispetto a
quello dell’aprile 2020.
Condizioni per l’accesso a tale fondo sono l’aver conseguito ricavi non superiori ai cinque milioni
nell’esercizio precedente e aver registrato una contrazione del fatturato/corrispettivi di almeno il un
terzo nel confronto tra aprile 2019 e aprile 2020.
Non possono accedere al beneficio gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui
all’articolo 162-bis del TUIR.
- Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di
azienda (art. 28)
Viene previsto un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, di
leasing o di concessione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o per l’esercizio di arti e
professioni. Il credito, nella misura ridotta pari al 30% del canone, è esteso anche ai contratti di
servizio a prestazioni complesse e ai contratti di affitto d’azienda, purché comprensivi di un immobile
ad uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività. L’agevolazione spetta ai soggetti con ricavi
inferiori ai 5 milioni di euro, sui canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio se nel mese di
riferimento abbiano subito un calo del fatturato almeno pari al 50%, sui canoni effettivamente pagati.
Disposizioni particolari sono previste per le attività turistico-ricettive e per gli enti non commerciali.
- Credito di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro (art. 120)
Al fine di incentivare l’adozione di misure legate alle necessità di adeguare i processi produttivi e gli
ambienti di lavoro, viene riconosciuto un credito di imposta fino ad un massimo di 80.000 Euro, pari
al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del Covid-19, ivi inclusi quelli edilizi necessari al
rifacimento di spogliatoi e mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di
sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative.
Il credito è rivolto alla generalità degli esercenti attività di impresa, arti e professioni nonché alle
associazioni, fondazioni ed altri enti privati.
- Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)
È previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli
ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale
e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e dei clienti.
Tra le spese ammesse rientrano anche quelle per detergenti e disinfettanti, per l’acquisto di termometri
e termo-scanner e di distanziatori.
L’importo massimo di fruizione del credito, che è rivolto alla generalità degli esercenti attività di
impresa, arti e professioni nonché alle associazioni, fondazioni ed altri enti privati, è di 60.000 Euro.
- Cessione dei crediti di imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 (art. 120)
Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti di imposta relativi a:
- Credito di imposta “negozi e botteghe” sul canone di locazione relativo al mese di marzo 2020
(art. 65 del Decreto Cura Italia);
- Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (art. 28 del
Decreto Rilancio)
- Credito di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro (art. 120 del Decreto Rilancio)
- Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del
Decreto Rilancio)
possono essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli intermediari
finanziari.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto
Rilancio”
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)
Vengono previste una serie di agevolazioni connesse agli aumenti di capitale a pagamento deliberati,
eseguiti ed integralmente versati entro il 31 dicembre 2020.
L’agevolazione ha come oggetto i conferimenti in società con fatturato compreso tra i cinque ed i
cinquanta milioni di euro, che abbiano avuto una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo
e aprile 2020 pari almeno al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Viene precisato
che, in caso di Società appartenenti ad un gruppo societario, entrambe le grandezze sono da calcolarsi
considerando il livello più elevato di consolidamento.
A seguito del già menzionato conferimento, sia il conferente che la conferitaria maturano due distinti
crediti di imposta da calcolarsi in maniere differente.
Nel medesimo articolo è prevista anche l’istituzione di un Fondo per le PMI che potrà sottoscrivere
emissioni obbligazionarie delle società interessate.
L’accesso alle agevolazioni è subordinato al rispetto di una serie di requisiti di regolarità nel rispetto
di normative di vario genere (ambientali, fiscali, contributive etc.), oltre all’impegno a mantenere la
partecipazione ottenuta da parte dei soggetti conferenti sino al 31 dicembre 2023 e a non distribuire
alcun tipo di riserve sino al 1 gennaio 2024 da parte dei soggetti conferitari.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”
- Cassa Integrazione ed emergenza sanitaria (artt. 68-69-70)
L’art. 68 consente alle imprese che sospendono o riducono la propria attività per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica di richiedere in aggiunta alle nove settimane (accessibili e concesse
dai precedenti decreti per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020) ulteriori nove
settimane di Cassa Integrazione Ordinaria, delle quali cinque da richiedere per il medesimo periodo
per i soli datori che abbiano interamente fruito del periodo precedente (ovvero delle nove settimane
inizialmente previsto), mentre è possibile ricorrere alle restanti ed ultime quattro settimane nel
periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.
L’art. 69 stabilisce la medesima previsione per quanto attiene la Cassa Integrazione Straordinaria.
L’art. 70 stabilisce la medesima previsione per quanto attiene la Cassa Integrazione in deroga.
Eccezioni sono previste per i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, poiché per tali settori è possibile fruire
delle successive/ultime quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre a condizione
che siano state interamente fruite le precedenti quattordici settimane.
Sempre in merito alla Cassa integrazione in Deroga, il Decreto Rilancio, dispone modifiche
sostanziali. Infatti, viene previsto che le domande di sospensione/riduzione debbano essere presentate
direttamente all’Inps e non più alle Regioni. L’Ente procederà, così, a corrispondere ai dipendenti un
assegno pari al 40%, erogando la restante parte il mese successivo.
- Congedi parentali per i dipendenti (art. 72)
L’art. 72 estende a 30 i giorni di congedo usufruibile, nel periodo tra il 5 marzo e sino al 31 luglio
2020, in maniera continuativa o frazionata dai dipendenti del settore privato per la cura e assistenza
dei figli di età non superiore ai 12 anni. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 %
della retribuzione.
Lo stesso articolo prevede, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 a 5 dell’art. 23 Decreto Cura
Italia, ai genitori lavoratori dipendenti con figli minore di anni 16, il diritto di astenersi dal lavoro per
l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi senza corresponsione di indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
L’art. 73 in tema di permessi Legge 104, introduce ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio
e giugno 2020.
- Indennità a favore dei Lavoratori Domestici (art. 85)
Sono state introdotte forme di sostegno anche per la categoria dei Lavoratori domestici, in precedenza
rimasti esclusi da qualsiasi indennità. In particolare, il Decreto Rilancio ha previsto per i lavoratori
domestici in forza già alla data del 23 febbraio 2020 ed assunti con contratto di lavoro di almeno 10
ore settimanali (purché non conviventi con il datore di lavoro) una indennità di importo pari a 500,00
Euro per i mesi di aprile e maggio, a condizione che questi non beneficino di altre indennità previste
dalle normative in vigore.
- Rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato (art. 93)
L’esaminato Decreto Rilancio pone deroghe nell’ambito della disciplina dei rinnovi/proroghe dei
contratti a termine.
Infatti, la disciplina “ordinaria”, introdotta con il D.L. 81/2015, prevede che questi possano essere
prorogati liberamente nei primi dodici mesi e successivamente solo al verificarsi di determinate
circostanze (quali incremento della produzione non programmabile nonché il sopravvenire di
esigenze temporanee ed oggettive di sostituzione di altri lavoratori).
In deroga a tale previsione, l’art. 93 del Decreto Rilancio, allo scopo di sostenere il riavvio
dell’attività economica delle aziende, consente la proroga nonché il rinnovo di tali contratti fino al 30
agosto 2020 senza obbligo di rispettare i vincoli previsti dalla normativa “ordinaria”.
- Proroga corresponsione dei versamenti sospesi (art. 126)
L’art. 126 del Decreto Rilancio ha previsto uno slittamento della ripresa dei versamenti sospesi ai
sensi dell’art. 18 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 18 aprile 2020). Tale “ripresa” era, infatti,
originariamente prevista per il mese di giugno 2020, mentre l’art. 126 del Decreto Rilancio ha
disposto che i versamenti sospesi possano essere effettuati - in un’unica soluzione o in quattro rate di
uguale importo - con decorrenza della prima o unica rata fissata al 16 settembre 2020.
- Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della Riscossione su stipendi e pensioni (art. 152)
All’art. 152 il Decreto prevede la sospensione, dalla data della sua entrata in vigore del Decreto
Rilancio e fino al 31 agosto 2020, dei pignoramenti presso terzi su stipendi e pensioni a favore
dell’Agente della Riscossione; in conseguenza di tale previsione le somme oggetto di pignoramento
resteranno nella piena disponibilità del dipendente/ pensionato (debitore esecutato).
Terminato tale periodo, riprenderanno ad operare gli obblighi per il sostituto d’imposta (terzo
pignorato), il quale dovrà procedere a trattenere gli importi dovuti, fino a concorrenza del debito,
corrispondendoli all’Agente della Riscossione.
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