L’art. 1 comma 266 della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), sostituisce integralmente l’art. 6 del DL n. 23/2020 e sospende l’operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale sociale sia delle cause di scioglimento della società previste dalla disciplina civilistica (articoli 2446 e 2482-bis c.c.) in caso di perdite che riducano il patrimonio netto ad un valore inferiore di oltre un terzo del capitale nominale sottoscritto o di un valore inferiore al minimo legale del capitale sociale (articoli 2447 e 2482-ter c.c.).
Il testo attualmente in vigore infatti stabilisce che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli sopracitati posticipando le decisioni in merito alle riduzioni di capitale o allo scioglimento della società al quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Da un punto di vista operativo, le perdite subiscono una sorta di “sterilizzazione” che si traduce nella non concorrenza delle stesse, per i cinque esercizi successivi all’esercizio 2020, alla riduzione del patrimonio netto della società. Il riferimento alle perdite “emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020” sarebbe, secondo la più autorevole dottrina, da intendere nel senso di perdite rilevate in bilancio di esercizio comprendendo dunque tutte le perdite idonee ad incidere sul capitale sociale anche se portate a nuovo da esercizi precedenti.
Al di fuori di detta “sterilizzazione”, tutte le disposizioni previste dalla disciplina civilistica continuano a trovare integrale applicazione (così lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comitato Triveneto dei Notai con le massime T.A.5 e T.A.7 del mese di aprile 2021), lasciando fuori dalla fattispecie di applicazione della sospensione anche le perdite maturate nel corso del 2021. Pertanto, in assenza di un nuovo intervento del legislatore, se le sole perdite formatesi nel 2021, saranno superiori ad un terzo del capitale portandolo sotto il minimo legale dovranno essere ripianate senza indugio, mentre quelle che superiori a un terzo non intaccheranno il minimo legale, avranno il 2022 come “anno di grazia”, con obbligo di ripianamento nel 2023.
Tenuto conto di quanto precede, con l’avvicinarsi della fine dell’esercizio è necessario per gli amministratori delle società fare alcune attente valutazioni, in particolare per le imprese che operano nei settori più colpiti dagli effetti negativi del COVID-19 e che in molti casi chiuderanno anche i bilanci 2021 con una perdita d’esercizio determinando non solo problemi di equilibrio patrimoniale ma anche l’insorgere di incertezze sulla continuità aziendale.
Nei casi in cui si dovrà ricorrere ad un necessario supporto finanziario da parte dei soci – ma anche in quelli in cui tale obbligo non si ponga perché le perdite ricadono tra quelle sterilizzate ai sensi di quanto già detto - si potrebbe valutare di farlo entro la data di chiusura dell’esercizio, alla luce delle novità del Decreto Sostegni Bis (N.73/2021) che ha introdotto un’agevolazione fiscale (c.d. Super Ace), calcolata sul 15% dell’incremento del patrimonio avvenuto nel 2021 fino a 5 milioni di Euro. L’intento è quello di favorire la patrimonializzazione delle imprese, potenziando, in via transitoria, la disciplina dell’ACE.
L’agevolazione è stata potenziata prevedendo non solo una maggiorazione dell’aliquota applicabile al conferimento dei soci in denaro, ma anche prevedendo il suo utilizzo in diretta compensazione in F24. Oltre alla normale fruizione tramite deduzione dal reddito complessivo netto IRES (Periodo d’imposta 2021 -Dichiarazione dei Redditi 2022).
In caso di fruizione del beneficio sotto forma di credito d’imposta, i contribuenti dovranno presentare in via telematica una comunicazione presso l’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 novembre 2021 fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e attendere il riconoscimento/diniego del credito d’imposta che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate entro 30 gg dalla presentazione della comunicazione.