Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 5/20 – Edizione speciale D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”
25 Maggio 2020Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 8/20
5 Ottobre 2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- Proroga versamenti dal 30/06/2020 al 20/07/2020 per i contribuenti ISA e forfettari
- Contributo a fondo perduto: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/2020
- Obbligo di invito al contraddittorio: chiarimenti delle Entrate nella Circolare 17/2020
- Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda:
chiarimenti delle Entrate nella Circolare 15/2020
- Nuovo credito di imposta per attività di R&S: pubblicato il decreto attuativo
- Ricezione di fatture elettroniche errate in ambito B2B: Norma di comportamento AIDC
- ISA - Applicazione per il periodo d’imposta 2019: Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2020
- Sentenza Cassazione 11835/2020: utilizzabilità in sede contenziosa dei documenti già in possesso
dell’Ufficio accertatore
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:
- Piano nazionale Impresa 4.0 - Trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
delle PMI
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
- Novità in tema di Cassa Integrazione
- Taglio del cuneo fiscale: fino a 100 Euro in busta paga
- Assegni al nucleo familiare (ANF): nuovi importi nella Circolare INPS n. 60/2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
- Proroga versamenti dal 30/06/2020 al 20/07/2020 per i contribuenti ISA e forfettari.
Con DPCM del 27 giugno 2020, pubblicato in GU lo scorso 29 giugno, è stata prevista la proroga
dei termini di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA),
compresi quelli aderenti al regime forfetario. La proroga permette di tener conto dell’impatto
dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, quindi,
sull’operatività dei loro intermediari. I versamenti in scadenza il 30 giugno saranno prorogati al 20
luglio, senza corresponsione di interessi per coloro che esercitano attività economiche per le quali
sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi uguali o inferiori al limite previsto
per ciascun indice. Sono inclusi i cd “contribuenti minimi”, coloro che determinano il reddito con
altre tipologie di criteri forfettari e coloro che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Risultano invece esclusi dalla proroga le seguenti categorie di contribuenti:
- Coloro che svolgono attività agricole e che sono titolari di soli redditi agrari;
- I soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30 giugno;
- Gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non;
- Le imprese di assicurazione;
- Le Amministrazioni Pubbliche.
Beneficiano della proroga anche gli Artigiani, Commercianti e Professionisti, iscritti alle relative
Gestioni separate INPS relativamente ai contributi, dal momento che questi ultimi sono da
corrispondere entro i termini previsti per il versamento dell’IRPEF.
Resta ferma la possibilità di rateizzare gli importi differendo la scadenza della prima rata, che
coincide con il versamento del saldo e dell’acconto, al 20 luglio 2020 (restano invariati i termini di
versamento delle rate successive alla prima).
- Contributo a fondo perduto: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.
15/2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) all’art. 25 ha introdotto
un contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese e correlato alla perdita di fatturato del mese
di aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto all’interno della Circolare n. 15/2020,
ha affermato che sono da considerare nella grandezza “fatturato” le operazioni che partecipano alle
liquidazioni periodiche del mese, includendo anche le operazioni non imponibili ed esenti. Inoltre,
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito come la data da prendere a riferimento debba essere
quella di effettuazione dell’operazione, che per le fatture immediate ed i corrispettivi coincide con
la data della fattura, mentre per la fattura differita coincide con la data del DTT. Sempre secondo le
Entrate dovrebbero essere implicitamente ricomprese nella nozione di fatturato le operazioni non
rilevanti ai fini IVA. Tuttavia resta particolarmente delicata la fattispecie degli importi esclusi ai
sensi dell’art. 15 del DPR 633/72: tali operazioni non riflettono l’attività del contribuente; tuttavia
secondo Assosoftware, che ha emanato un comunicato stampa nei giorni scorsi, rientrerebbero
anche gli importi esclusi art. 15 nel conteggio dell’importo fatturato, importi che dovrebbero essere
considerati su entrambe le annualità.
- Obbligo di invito al contraddittorio: chiarimenti delle Entrate nella Circolare 17/2020.
Il DL 34/2019 ha introdotto l’obbligo in capo all’Amministrazione finanziaria di invitare
preventivamente il contribuente nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
L’obbligo decorre con gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1 luglio 2020 e riguarda la
definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi
previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul
valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul
valore aggiunto.
La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, qualora a
seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbero potuto far
valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
Inoltre, l’articolo 5-ter stabilisce che, in mancanza di adesione, l’avviso di accertamento emesso
dall’Ufficio deve essere specificatamente motivato con riferimento ai chiarimenti forniti e ai
documenti prodotti dal contribuente.
Qualora, tra la data di comparizione, indicata nell’invito notificato al contribuente dall’Ufficio, e
quello di decadenza dell’azione accertatrice decorrano meno di novanta giorni, il termine di
decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni.
- Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di
azienda: chiarimenti delle Entrate nella Circolare 15/2020.
L'Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n. 15/2020 emanata lo scorso 6 giugno, ha fornito le
prime indicazioni in merito al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non
abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
Con riferimento ai requisiti soggettivi dei beneficiari dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti in regime forfetario e le imprese
agricole. Le Entrate, tuttavia, hanno precisato che non hanno diritto al bonus coloro che svolgono
attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, in quanto questi producono
redditi diversi, mentre l’agevolazione è destinata ai produttori di redditi d’impresa, arte o professione.
Per quel che concerne i requisiti dell’immobile locato il credito d'imposta spetta, indipendentemente
dalla categoria catastale, agli immobili destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e anche agli immobili in uso promiscuo dei
professionisti (ma solo sul 50% del canone).
in alternativa all'utilizzo diretto, il credito d'imposta può essere ceduto al locatore "a titolo di
pagamento del canone", versando soltanto la differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta.
- Nuovo credito di imposta per attività di R&S: pubblicato il decreto attuativo.
Con decreto attuativo del 19 giugno 2020, il MISE ha definito le linee guida per usufruire del nuovo credito d’imposta in ricerca e sviluppo, introdotto dalla L. 160/2019, che ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali per le imprese collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”.
In particolare, è stata prevista la cessazione anticipata del precedente credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, in luogo del nuovo incentivo, riconosciuto a partire dal periodo d’imposta 2020, per le seguenti attività:
- attività di ricerca e sviluppo, ossia quelle attività finalizzate a perseguire/raggiungere un processo o un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico (definite dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Frascati 2015);
- attività di innovazione tecnologica, ossia quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa (definite dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Oslo 2018)
- attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in specifici settori quali settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Il credito d’imposta spetta in misura del:
- 12% per le attività di ricerca e sviluppo, con un massimale di beneficio pari a 3 milioni di Euro;
- 6% per le attività di innovazione tecnologica e per quelle di design e ideazione estetica, con un massimale di beneficio pari a 1,5 milioni di Euro;
- 10% per le attività di innovazione tecnologica aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico/ecosostenibile, con un massimale di beneficio pari a 1,5 milioni di Euro.
Le attività ammissibili comprendono tutte le fasi legate alla progettazione, realizzazione e collaudo delle innovazioni tecnologiche, e non quelle legate alla loro commercializzazione.
Tra i costi agevolabili rientrano:
- le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o altro rapporto (compresi gli amministratori, entro determinati limiti), direttamente impiegati in tali attività ed in relazione al tempo dagli stessi dedicato;
- commesse di ricerca attribuite ad università, enti di ricerca, altre imprese ed anche a liberi professionisti nel caso di attività di design e ideazione estetica;
- quota di ammortamento di privative industriali se esclusivamente utilizzate in attività di ricerca e sviluppo.
Sono altresì agevolabili, entro determinati limiti, i costi di consulenza connessi a tali attività, le quote di ammortamento di strumenti, attrezzature e software per il periodo di utilizzo nei progetti, nonché eventuali materiali utilizzati per prove o nella realizzazione di prototipi.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo, e comunque previa certificazione dei costi sostenuti rilasciata dal revisore o dal soggetto incaricato della revisione.
- Ricezione di fatture elettroniche errate in ambito B2B: Norma di comportamento AIDC.
L’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), con la norma di comportamento 209/2020,
ha illustrato le modalità di gestione della ricezione delle fatture elettroniche errate o irregolari
nell’ambito delle operazioni tra soggetti IVA.
Il principio di correttezza e buona fede induce il cessionario/committente che riceve una fattura errata
o irregolare, a segnalarlo all’emittente affinché quest’ultimo possa emettere una nota di credito per
eliminare o correggere la fattura.
Se l’operazione è inesistente, la fattura deve ritenersi fiscalmente irrilevante e il
cessionario/committente non deve annotare la stessa nel registro degli acquisti. Qualora invece sia
errata l’applicazione del regime impositivo e la fattura rechi un imponibile o un’imposta inferiore a
quella dovuta, si applicherà la procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs.
471/97. Entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione, il cessionario/committente
trasmetterà un’autofattura mediante SdI, previo versamento della maggiore IVA dovuta, che potrà
essere portata in detrazione secondo quanto disposto dall’art. 19 del DPR 633/72.
Se gli errori presenti in fattura non incidono sulla determinazione dell’imposta, il
cessionario/committente potrà comunque procedere alla regolarizzazione.
L’Associazione segnala tuttavia che, anche qualora questi non vi provveda e contabilizzi il
documento, sarà comunque consentita la detrazione dell’IVA.
- ISA - Applicazione per il periodo d’imposta 2019: Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2020.
Con la Circolare n. 16/2020, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità nell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019. Tra gli aspetti trattati più rilevanti, si segnalano i seguenti:
- la riduzione delle variabili precalcolate e degli indicatori di anomalia ad esse correlati, tra cui:
- le informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche.
- i dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti e quello sul numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
- i dati relativi ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI.
- le semplificazioni: sono state eliminate tutte le informazioni relative all'indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso.
- la modifica dei criteri per beneficiare del regime premiale, in base al punteggio di affidabilità relativo al solo periodo 2019, oppure in base alla media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019.
- i nuovi criteri di utilizzo del punteggio di affidabilità ai fini dell'analisi del rischio di evasione: è possibile accedere al regime premiale anche se la dichiarazione dei redditi viene presentata nei novanta giorni successivi al termine.
- Sentenza Cassazione 11835/2020: utilizzabilità in sede contenziosa dei documenti già in
possesso dell’Ufficio accertatore.
Come noto, in tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati,
assolve alla funzione di garantire un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per evitare, in ultima
istanza, l’istaurarsi del contenzioso tributario. Pertanto l’eventuale omissione è sanzionata con il
divieto di utilizzazione in sede di contenzioso dei documenti non prodotti.
A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 11835 del 18 giugno 2020.
Secondo quanto si evince dal testo della sentenza, il contribuente, che aveva avuto difficoltà nel
reperire le informazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria e, facendo ricorso al comma 5
dell’art. 32 del D.P.R. 600/73, aveva allegato la documentazione all’atto introduttivo di primo grado.
Ciò nonostante la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non valide le motivazioni addotte
dal contribuente per la mancata presentazione della documentazione. La Cassazione ha accolto il
ricorso presentato dal contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della
Lombardia, sancendo alcuni importanti principi, secondo i quali, in caso di mancata esibizione di
documenti richiesti in sede amministrativa, il contribuente può dimostrare il motivo per cui non ha
potuto produrli, lasciando al giudice del rinvio la valutazione delle motivazioni addotte. In particolare,
il rifiuto di esibizione dei documenti prodotti deve, innanzitutto essere circostanziata e, in secondo
luogo, non può riferirsi ai documenti già in possesso degli uffici.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE
- Piano nazionale Impresa 4.0 - Trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
delle PMI.
È stato pubblicato in data 22 giugno 2020 il D.M. 9.6.2020 che, in linea con l’obiettivo di favorire la
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro e PMI del territorio
nazionale, attraverso l’implementazione delle tecnologie individuate nel Piano nazionale Impresa
4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche e digitali di filiera, disciplina i criteri, le
condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Con il decreto vengono richiamati gli aspetti focali delle agevolazioni tra i quali:
- la platea dei possibili beneficiari, per i quali vengono forniti dettagli circa le modalità di
partecipazione anche in forma congiunta (fino ad un massimo di 10 imprese);
- l’elenco delle attività riconducibili ai settori ammissibili e le tecnologie abilitanti individuate dal
Piano nazionale impresa 4.0.
I settori interessati sono il manifatturiero, i servizi diretti alle imprese, il turistico per le imprese
impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e il commercio.
Il beneficio è calcolato sul valore delle spese ammissibili sostenute per progetti di valore compreso
tra un minimo di 50.000 e un massimo di 500.000 Euro, consistenti in investimenti o in attività di
innovazione di processo o di organizzazione così come specificatamente dettagliati nei capi II e III
del decreto.
Restano ancora da definire le modalità e i termini di presentazione delle domande che saranno
disciplinati da un successivo provvedimento ministeriale.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
- Novità in tema di Cassa Integrazione
Sulla base di quanto previsto dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio, oltre le 9 settimane
iniziali più le 5 settimane da poter usufruire nel periodo immediatamente successivo (ovvero
compreso tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020), sono state introdotte ulteriori 4 settimane. Proprio
in merito a questo ulteriore periodo concesso, inizialmente il Governo aveva previsto che lo stesso
potesse essere fruito nel periodo intercorrente tar il 1° settembre ed il 31 ottobre.
Tuttavia, il Decreto approvato lo scorso 16 giugno concede alle aziende che abbiano esaurito il
“plafond” (ovvero delle 9+5settimane) di potere usufruire in maniera continuativa delle ulteriori 4
settimane concesse, senza necessità di dover attendere il prossimo 1 settembre.
- Taglio del cuneo fiscale: fino a 100 Euro in busta paga.
Dal 1° luglio 2020, come previsto dalla Legge di Bilancio e dal Decreto 3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, i lavoratori dipendenti assisteranno ad un aumento della busta paga inversamente proporzionale al reddito annuo.
Il nuovo sistema prevede per i redditi fino a 28.000 euro, già interessati dal taglio delle tasse pari a 80 euro, un incremento fino a 100 euro mensili. Mentre per i redditi da 28.000 a 39.999 euro è previsto un intervento progressivo.
Nello specifico, l’intervento è così strutturato:
- dipendenti con reddito annuo da 8.174 a 26.600 euro: il bonus Renzi passerà da 80 a 100 euro mensili;
- dipendenti con reddito annuo compreso tra 26.600 e 28.000 euro: il bonus Renzi aumenterà fino a 600 euro annuali per il periodo da luglio a settembre 2020 e salirà a 1.200 nel 2021.
Per dipendenti con redditi superiori ai 28.000 euro, il taglio del cuneo fiscale diventerà una detrazione riconosciuta in busta paga e così strutturata:
- per redditi annui compresi tra 28.000 e 35.000 euro: bonus decrescente calcolato secondo la formula = 480 + [120 x (35.000 – reddito annuo lordo) / 7.000].
- per redditi annui compresi tra 35.000 e 40.000 euro: bonus decrescente da 80 a 0 euro. Viene calcolato così: 480 x (40.000 – reddito annuo lordo) / 5.000.
- Assegni al nucleo familiare (ANF): nuovi importi nella Circolare INPS n. 60/2020.
Con la circolare n. 60/2020 l’Inps ha rilasciato le nuove tabelle con indicati gli importi spettanti per
ANF relativamente al periodo luglio 2020 – giugno 2021.
Tali importi hanno subito una variazione pari allo 0,50%, pari alla rivalutazione dei livelli di reddito,
in considerazione della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT
tra l’anno 2018 e l’anno 2019.
Brevemente riportiamo una sintesi circa la modalità di lettura di tali tabelle: queste si
contraddistinguono per tipologia di composizione di nucleo familiare e, in ognuna di esse, viene
indicato un diverso importo spettante ANF in relazione a ciascuna fascia di reddito familiare.
La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:
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