Il 15 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo “Decreto Legge Fisco-Lavoro”, il n. 146/2021, tra le cui novità troviamo modificato parte dell’articolo 26, comma 5 del “Decreto Cura Italia” (il D. L. n. 18 del marzo 2020) che predispone ed equipara la gestione del periodo di quarantena e isolamento fiduciario da Covid-19 dei lavoratori, come ordinario periodo di malattia.
Questo intervento ha rappresentato un vero e proprio sollievo per tutti i dipendenti e le aziende del settore privato, che dopo il messaggio INPS n. 2842 del 6 agosto 2021, hanno temuto che i periodi di quarantena usufruiti nel corso del 2021 dovessero essere “restituiti” all’Ente, con l’aggravio ulteriore della mancata indennità figurativa; si leggeva infatti nel messaggio che per le quarantene avvenute nel corso del 2020 ci sarebbe stato il riconoscimento degli importi dovuti, mentre per quelli del 2021, visto la carenza di fondi e il mancato rifinanziamento ancora a quella data, l’indennità non sarebbe stata erogata dall’Ente, ma se ne sarebbero dovuti far carico o le aziende o i singoli lavoratori, particolare questo che ha destato non poche preoccupazioni nel mondo imprenditoriale e lavorativo in genere.
Come accennato sopra, il recente decreto, ha stanziato più di 900 milioni di euro per garantire all’Istituto INPS di gestire i periodi di isolamento fiduciario e quarantena come malattia non considerandola tra l’altro computabile ai fini del periodo di comporto. Nello stesso testo inoltre, è previsto, per ogni anno solare il rimborso una tantum di 600 euro per dipendente, in tutti quei casi in cui è il datore di lavoro del settore privato che paga in anticipo la malattia direttamente al lavoratore; l’imprenditore potrà quindi richiederli tramite presentazione della domanda telematica con attestante dichiarazione riguardo i periodi di quarantena/isolamento fiduciario da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'Inps con apposita procedura. Va sottolineato che tale rimborso potrà essere richiesto solo nel caso in cui il lavoratore non possa svolgere l’attività lavorativa in modalità agile durante il periodo di quarantena.
E’ previsto tuttavia un tetto di spesa fissato in 188,3 milioni di euro per l’anno 2021, per i rimborsi riconosciuti ai datori di lavoro, vale a dire che se si dovesse raggiungere tale cifra, l’istituto di previdenza non prenderà in carico ulteriori domande di rimborso. Resta invariata invece la gestione per i lavoratori che ricevono l’indennità di malattia conto Inps.
Nel testo si legge anche l’estensione della copertura per i lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2021 equiparando l’assenza dal lavoro come ricovero ospedaliero: come ad esempio nel caso in cui non fosse possibile attivare lo smart working a causa di patologie gravi e/o terapie salvavita; anche in questo caso il periodo di malattia non rientra nel computo del comporto ai fini della conservazione del posto di lavoro.
Il D. L. n. 146/2021 estende, sino al 31 Dicembre 2021, la validità dei congedi parentali straordinari Covid per i genitori lavoratori dipendenti e autonomi; nello specifico i lavoratori conviventi con figli minori che non abbiano ancora compiuto 14 anni, possono astenersi dal lavoro, alternandosi con l’altro genitore per tutta la durata o in parte, della quarantena/infezione da Sars-cov-2 o sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi o per qualsiasi altro motivo dovesse sospendersi l’attività lavorativa il congedo non potrà essere richiesto. Tale congedo potrà essere fruito in giornate intere o ad ore e verrà corrisposto dall’Inps al posto della retribuzione come indennità pari al 50 % della retribuzione stessa e sarà come per la malattia da Covid coperto da contribuzione figurativa. Inoltre, il legislatore ha previsto il riconoscimento di eventuali congedi parentali ordinari richiesti prima dell’attuale Decreto come congedi straordinari Covid, con diritto all’indennità al 50%.
Per i lavoratori che invece hanno figli di età compresa tra i 14 e 16 anni (non ancora compiuti) questi hanno il diritto di potersi astenere dal lavoro durante o in parte il periodo di quarantena/infezione da Sars-cov-2 /sospensione dell’attività didattica del figlio, senza però avere diritto alla retribuzione o ad alcuna indennità, né al riconoscimento di contributi figurativi, ma con l’assoluto divieto di licenziamento.