
Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 6/20
2 Luglio 2020
Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 9/20
3 Novembre 2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
Destinatari del differimento sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 Euro. Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA. La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” (es. soci di società di persone o collaboratori di imprese familiari).
La proroga del versamento del secondo acconto è subordinata alla condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020 l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.
Il credito d’imposta ammonta al 50% dell’investimento effettuato (nel limite delle risorse disponibili) e sarà ammesso il solo utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
L’investimento in campagne pubblicitarie non potrà essere di importo inferiore a 10.000,00 euro e dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra l’1/07/2020 e il 31/12/2020. Inoltre le sponsorizzazioni dovranno essere corrisposte mediante strumenti di pagamento tracciati.
Il Provvedimento, già previsto nella disposizione di Legge istitutiva del contributo, si è reso necessario al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, fissato a 200 milioni di euro.
Come evidenziato nelle motivazioni al provvedimento, tenuto conto dell’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate e in assenza di rinuncia (pari a 1.278.578.142 Euro), la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142: il risultato di tale rapporto è pari al 15,6423%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo 6917.
Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro il prossimo 1/10/2020 saranno sottoposte ad una sanzione da un minimo di 206,00 ad un massimo di 2.064,00 euro; le imprese individuali, invece, saranno sottoposte ad una sanzione da un minimo di 30,00 ad un massimo di 1.548,00 euro, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.
Venendo all’ambito oggettivo di applicazione, la disposizione prevede la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate non iscritte nell’attivo circolante, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Diversamente da quanto previsto in altre occasioni, la rivalutazione in parola potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.
l saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%, da versare in un massimo di 3 rate annuali di pari importo.
La norma in commento prevede che rientrino nella nuova tranche anche le eventuali settimane di cassa godute nel periodo antecedente l’entrata in vigore del decreto, in particolare, comprendono il periodo che va dal 13/07/2020 al 31/12/2020.
Ne consegue che, anche se non si erano godute completamente le 18 settimane di cui ai decreti precedenti, queste si perdono e vengono ricomprese nel nuovo “pacchetto”.
Nel periodo dal 13/07/2020 al 31/12/2020 possono essere richieste al massimo 18 settimane con causale «COVID-19».
Il periodo viene suddiviso in due sotto-domande: per le prime nove settimane nulla è dovuto in termini di contributo addizionale ed il funzionamento resta lo stesso delle precedenti 18 settimane. I datori di lavoro che, invece, presentano istanza per la seconda tranche di 9 settimane, potrebbero dover versare un contributo addizionale sulla base del risultato del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.
Nel dettaglio:
Il periodo massimo riconosciuto è 6 mesi e riguarda le assunzioni effettuate tra il 15/08/2020 ed il 31/12/2020.
Il tetto massimo dell’esonero dai contributi INPS è pari ad euro 8.060 su base annua (l’incentivo è riconosciuto comunque nel limite dei contributi a debito che l’azienda dovrebbe versare, mese per mese, per tale dipendente).
L’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, avvenuta successivamente al 15/08/2020.
La proroga o il rinnovo possono essere effettuati una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi. Il limite massimo già previsto dalla normativa di 24 mesi totali di durata del contratto a termine o della somma di contratti a termine stipulati nei confronti del medesimo lavoratore resta invariato.
Importante novità è l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020, inserito dalla legge di conversione, che obbligava i datori di lavoro a prorogare i contratti a termine (nonché i periodi formativi dei contratti di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per l’alta formazione) per un numero pari ai giorni di ammortizzatori sociali con causale «Covid-19» fruiti dagli stessi lavoratori a tempo determinato. L’efficacia decorre dal 15/08/2020, pertanto tutti i contratti a termine con scadenza compresa tra il 19/07/2020 ed il 14/08/2020 sottostanno alla vecchia normativa.
La previsione attiene, ad esempio, ai buoni carburante e, più in generale, ai buoni acquisto, oltre che alle soglie di esenzione per il calcolo dei fringe benefits, quali l’attribuzione dell’auto ad uso promiscuo, l’abitazione, ecc.
- Proroga del secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP per i contribuenti ISA
- Credito di imposta per la sponsorizzazione di leghe e ASD
- Credito d’imposta sanificazione e acquisto di DPI: nuova misura (15,6423%) fissata con Provvedimento AdE del 11/09/2020
- Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti
- Rivalutazione dei beni d’impresa
- Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
- Esonero contributivo per aziende che non richiedono nuovi trattamenti di cassa integrazione
- Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
- Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
- Raddoppio del limite welfare aziendale anno 2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
- Proroga del secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP per i contribuenti ISA
Destinatari del differimento sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 Euro. Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA. La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” (es. soci di società di persone o collaboratori di imprese familiari).
La proroga del versamento del secondo acconto è subordinata alla condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020 l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.
- Credito di imposta per la sponsorizzazione di leghe e ASD
Il credito d’imposta ammonta al 50% dell’investimento effettuato (nel limite delle risorse disponibili) e sarà ammesso il solo utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
L’investimento in campagne pubblicitarie non potrà essere di importo inferiore a 10.000,00 euro e dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra l’1/07/2020 e il 31/12/2020. Inoltre le sponsorizzazioni dovranno essere corrisposte mediante strumenti di pagamento tracciati.
- Credito d’imposta sanificazione e acquisto di DPI: nuova misura (15,6423%) fissata con Provvedimento AdE del 11/09/2020
Il Provvedimento, già previsto nella disposizione di Legge istitutiva del contributo, si è reso necessario al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, fissato a 200 milioni di euro.
Come evidenziato nelle motivazioni al provvedimento, tenuto conto dell’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate e in assenza di rinuncia (pari a 1.278.578.142 Euro), la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142: il risultato di tale rapporto è pari al 15,6423%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo 6917.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE
- Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti
Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro il prossimo 1/10/2020 saranno sottoposte ad una sanzione da un minimo di 206,00 ad un massimo di 2.064,00 euro; le imprese individuali, invece, saranno sottoposte ad una sanzione da un minimo di 30,00 ad un massimo di 1.548,00 euro, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.
- Rivalutazione dei beni d’impresa
Venendo all’ambito oggettivo di applicazione, la disposizione prevede la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate non iscritte nell’attivo circolante, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Diversamente da quanto previsto in altre occasioni, la rivalutazione in parola potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.
l saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%, da versare in un massimo di 3 rate annuali di pari importo.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
- Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
La norma in commento prevede che rientrino nella nuova tranche anche le eventuali settimane di cassa godute nel periodo antecedente l’entrata in vigore del decreto, in particolare, comprendono il periodo che va dal 13/07/2020 al 31/12/2020.
Ne consegue che, anche se non si erano godute completamente le 18 settimane di cui ai decreti precedenti, queste si perdono e vengono ricomprese nel nuovo “pacchetto”.
Nel periodo dal 13/07/2020 al 31/12/2020 possono essere richieste al massimo 18 settimane con causale «COVID-19».
Il periodo viene suddiviso in due sotto-domande: per le prime nove settimane nulla è dovuto in termini di contributo addizionale ed il funzionamento resta lo stesso delle precedenti 18 settimane. I datori di lavoro che, invece, presentano istanza per la seconda tranche di 9 settimane, potrebbero dover versare un contributo addizionale sulla base del risultato del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.
Nel dettaglio:
- Se la riduzione del fatturato è inferiore al 20% il contributo addizionale sarà pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro perse;
- Se invece non vi è stata alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale sarà pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro perse;
- Se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20% non sarà dovuto alcun contributo addizionale.
- Esonero contributivo per aziende che non richiedono nuovi trattamenti di cassa integrazione.
- Non richiedano trattamenti di integrazione salariale a valere sulle nuove 18 settimane disposte dal c.d. “Decreto Agosto”;
- Abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di trattamenti di integrazione salariale.
- Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Il periodo massimo riconosciuto è 6 mesi e riguarda le assunzioni effettuate tra il 15/08/2020 ed il 31/12/2020.
Il tetto massimo dell’esonero dai contributi INPS è pari ad euro 8.060 su base annua (l’incentivo è riconosciuto comunque nel limite dei contributi a debito che l’azienda dovrebbe versare, mese per mese, per tale dipendente).
L’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, avvenuta successivamente al 15/08/2020.
- Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
La proroga o il rinnovo possono essere effettuati una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi. Il limite massimo già previsto dalla normativa di 24 mesi totali di durata del contratto a termine o della somma di contratti a termine stipulati nei confronti del medesimo lavoratore resta invariato.
Importante novità è l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020, inserito dalla legge di conversione, che obbligava i datori di lavoro a prorogare i contratti a termine (nonché i periodi formativi dei contratti di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per l’alta formazione) per un numero pari ai giorni di ammortizzatori sociali con causale «Covid-19» fruiti dagli stessi lavoratori a tempo determinato. L’efficacia decorre dal 15/08/2020, pertanto tutti i contratti a termine con scadenza compresa tra il 19/07/2020 ed il 14/08/2020 sottostanno alla vecchia normativa.
- Raddoppio del limite welfare aziendale anno 2020
La previsione attiene, ad esempio, ai buoni carburante e, più in generale, ai buoni acquisto, oltre che alle soglie di esenzione per il calcolo dei fringe benefits, quali l’attribuzione dell’auto ad uso promiscuo, l’abitazione, ecc.
La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:
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