Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 6/20
2 Luglio 2020Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 9/20
3 Novembre 2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- Proroga del secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP per i contribuenti ISA
- Credito di imposta per la sponsorizzazione di leghe e ASD
- Credito d’imposta sanificazione e acquisto di DPI: nuova misura (15,6423%) fissata con Provvedimento AdE del 11/09/2020
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:
- Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti
- Rivalutazione dei beni d’impresa
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
- Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga
- Esonero contributivo per aziende che non richiedono nuovi trattamenti di cassa integrazione
- Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
- Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
- Raddoppio del limite welfare aziendale anno 2020
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
- Proroga del secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP per i contribuenti ISA
Per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è stato prorogato al 30/04/2021 il
termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta 2020 (per i soggetti solari).
Destinatari del differimento sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 Euro.
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.
La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” (es. soci di società di persone o collaboratori di imprese familiari).
La proroga del versamento del secondo acconto è subordinata alla condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020 l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.
- Credito di imposta per la sponsorizzazione di leghe e ASD
All’art. 81 del DL 104/2020 – già citato “Decreto Agosto” - è stato instituito un credito d’imposta
alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. I beneficiari delle sponsorizzazioni dovranno avere registrato ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra i
200.000,00 Euro e i 15 milioni di Euro.
Il credito d’imposta ammonta al 50% dell’investimento effettuato (nel limite delle risorse disponibili)
e sarà ammesso il solo utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
L’investimento in campagne pubblicitarie non potrà essere di importo inferiore a 10.000,00 euro e dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra l’1/07/2020 e il 31/12/2020. Inoltre le
sponsorizzazioni dovranno essere corrisposte mediante strumenti di pagamento tracciati.
- Credito d’imposta sanificazione e acquisto di DPI: nuova misura (15,6423%) fissata con
Provvedimento AdE del 11/09/2020
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 302831 dell’11/09/2020 è stata fissata
al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall’art. 125 del DL 34/2020 in relazione alle spese sostenute
nel 2020 e, in origine, pari al 60% delle spese sostenute.
Il Provvedimento, già previsto nella disposizione di Legge istitutiva del contributo, si è reso
necessario al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, fissato a 200 milioni di euro.
Come evidenziato nelle motivazioni al provvedimento, tenuto conto dell’ammontare complessivo dei
crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate e in assenza di rinuncia (pari
a 1.278.578.142 Euro), la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e
1.278.578.142: il risultato di tale rapporto è pari al 15,6423%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione
nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo 6917.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE
- Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti
L’art. 37 del D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” ha introdotto sanzioni per le imprese e
i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle
imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza entro il 1/10/2020. L’obiettivo della disposizione, tra
gli altri, è quello di garantire la certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti
e Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che l’iscrizione del domicilio digitale (attualmente solo
la PEC) nel Registro delle imprese – comprese le sue successive variazioni - sono esenti dall’imposta
di bollo e dai diritti di segreteria.
Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro il
prossimo 1/10/2020 saranno sottoposte ad una sanzione da un minimo di 206,00 ad un massimo di
2.064,00 euro; le imprese individuali, invece, saranno sottoposte ad una sanzione da un minimo di
30,00 ad un massimo di 1.548,00 euro, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.
- Rivalutazione dei beni d’impresa
L’art. 110 del DL 104/2020 ha introdotto un’interessante opportunità di rivalutazione di alcuni beni
di impresa, da eseguire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019 (Bilancio relativo all’esercizio 2020 per i soggetti “solari”). La rivalutazione in parola
potrà avere rilevanza solo contabile e civilistica (gratuita) ovvero si potrà optare per il riconoscimento
dei maggiori valori ai fini fiscali, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi ed IRAP pari al 3% sui maggiori valori iscritti, da versare in un massimo di 3 rate annuali di
pari importo.
Venendo all’ambito oggettivo di applicazione, la disposizione prevede la possibilità di rivalutare i
beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa),
nonché le partecipazioni in società controllate e collegate non iscritte nell’attivo circolante, risultanti
dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Diversamente da quanto previsto in altre occasioni, la rivalutazione in parola potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che
necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.
l saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali
nella misura del 10%, da versare in un massimo di 3 rate annuali di pari importo.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
- Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga
Con la pubblicazione del D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” sono state previste altre 18 settimane
di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale,
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
La norma in commento prevede che rientrino nella nuova tranche anche le eventuali settimane di
cassa godute nel periodo antecedente l’entrata in vigore del decreto, in particolare, comprendono il
periodo che va dal 13/07/2020 al 31/12/2020.
Ne consegue che, anche se non si erano godute completamente le 18 settimane di cui ai decreti
precedenti, queste si perdono e vengono ricomprese nel nuovo “pacchetto”.
Nel periodo dal 13/07/2020 al 31/12/2020 possono essere richieste al massimo 18 settimane con
causale «COVID-19».
Il periodo viene suddiviso in due sotto-domande: per le prime nove settimane nulla è dovuto in termini
di contributo addizionale ed il funzionamento resta lo stesso delle precedenti 18 settimane.
I datori di lavoro che, invece, presentano istanza per la seconda tranche di 9 settimane, potrebbero
dover versare un contributo addizionale sulla base del risultato del raffronto tra il fatturato aziendale
del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.
Nel dettaglio:
- Se la riduzione del fatturato è inferiore al 20% il contributo addizionale sarà pari al 9% della
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro perse;
- Se invece non vi è stata alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale sarà pari al
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro perse;
- Se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20% non sarà dovuto alcun contributo
addizionale.
Si rammenta che per le imprese avviate successivamente al 01/01/2019 non è dovuto alcun contributo
addizionale.
- Esonero contributivo per aziende che non richiedono nuovi trattamenti di cassa integrazione.
Il c.d. “Decreto Agosto”, all’art. 3, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali
INPS a carico azienda (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL) per i datori di lavoro privati
(esclusi quelli del settore agricolo) che:
- Non richiedano trattamenti di integrazione salariale a valere sulle nuove 18 settimane
disposte dal c.d. “Decreto Agosto”;
- Abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di trattamenti di integrazione salariale.
Possono beneficiare dell’esonero anche i datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione
salariale riferiti alle prime 18 settimane e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al
12/07/2020. L’esonero in parola ha una durata di 4 mesi, da concludere entro il 31/12/2020 ed
ammonta a massimo il doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno
2020. Il datore di lavoro che fruirà di tale esonero non potrà procedere a riduzione del personale
(licenziamento per giustificato motivo oggettivo) pena la revoca dell’esonero contributivo con
efficacia retroattiva, né presentare domanda di integrazione salariale a valere sul nuovo periodo delle
18 settimane.
- Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
L’art. 3 del “Decreto Agosto” in commento ha introdotto un’ulteriore agevolazione, consistente nell’
esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico azienda (esclusi i premi e contributi
dovuti all’INAIL) per i datori di lavoro privati (esclusi quelli del settore agricolo) che assumono
lavoratori subordinati a tempo indeterminato (eccetto apprendisti, collaboratori domestici e soggetti
che abbiano già avuto, con il medesimo datore di lavoro, un contratto a tempo indeterminato nei 6
mesi precedenti all’assunzione incentivata).
Il periodo massimo riconosciuto è 6 mesi e riguarda le assunzioni effettuate tra il 15/08/2020 ed il
31/12/2020.
Il tetto massimo dell’esonero dai contributi INPS è pari ad euro 8.060 su base annua (l’incentivo è
riconosciuto comunque nel limite dei contributi a debito che l’azienda dovrebbe versare, mese per
mese, per tale dipendente).
L’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato,
avvenuta successivamente al 15/08/2020.
- Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
All’art. 8 del c.d. “Decreto Agosto” è stata estesa fino al 31/12/2020 la deroga all’inserimento della
causale nelle proroghe dei contratti a termine oltre ai primi 12 mesi o nei rinnovi.
La proroga o il rinnovo possono essere effettuati una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi.
Il limite massimo già previsto dalla normativa di 24 mesi totali di durata del contratto a termine o
della somma di contratti a termine stipulati nei confronti del medesimo lavoratore resta invariato.
Importante novità è l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020, inserito dalla legge
di conversione, che obbligava i datori di lavoro a prorogare i contratti a termine (nonché i periodi
formativi dei contratti di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per l’alta formazione) per
un numero pari ai giorni di ammortizzatori sociali con causale «Covid-19» fruiti dagli stessi lavoratori
a tempo determinato. L’efficacia decorre dal 15/08/2020, pertanto tutti i contratti a termine con
scadenza compresa tra il 19/07/2020 ed il 14/08/2020 sottostanno alla vecchia normativa.
- Raddoppio del limite welfare aziendale anno 2020
Secondo quanto disposto dall’art. 112 del c.d. “Decreto Agosto”, per il solo periodo d’imposta 2020,
l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non
concorre alla formazione del reddito (ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR) è stato raddoppiato,
passando da Euro 258,23 a Euro € 516,46.
La previsione attiene, ad esempio, ai buoni carburante e, più in generale, ai buoni acquisto, oltre che
alle soglie di esenzione per il calcolo dei fringe benefits, quali l’attribuzione dell’auto ad uso
promiscuo, l’abitazione, ecc.
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