Edizione speciale D.L. 41/2021 c.d. decreto “Sostegni”
31 Marzo 2021Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 4/2021
29 Settembre 2021
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
- Proroga al 30 settembre 2021 della sanatoria dei versamenti IRAP
- Provvedimento Agenzia Entrate 103206 del 26 aprile 2021: regime premiale ai fini ISA
- Credito d’imposta sui canoni di locazione: risposte a interpello 256 – 263 – 287 del 2021
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:
- Informativa sulle erogazioni pubbliche in vista dell’approvazione del Bilancio 2020
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
- Assegno unico per i figli under 21
- Istruzioni INPS per la CIG COVID-19 del D.L. Sostegni
- Protocollo nazionale per la vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro
- Smart Working prorogato fino al 30 settembre 2021 con semplificazioni
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
- Proroga al 30 settembre 2021 della sanatoria dei versamenti IRAP
Con il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 202, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, con una norma di prossima emanazione, sarà ulteriormente prorogato al 30 settembre 2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.
La scadenza “originaria”, fissata al 30 novembre 2020, era già stata differita al 30 aprile 2021.
La disposizione in esame contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.
- Provvedimento Agenzia Entrate 103206 del 26 aprile 2021: regime premiale ai fini ISA
Il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 103206 del 26 aprile 2021 ha definito le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA, confermando il sistema introdotto lo scorso anno, basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2020, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell’anno precedente.
Per il periodo d’imposta 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA in presenza delle quali permane l’obbligo di presentazione del modello a soli fini statistici. Tale circostanza è verosimilmente destinata a contrarre notevolmente l’ambito applicativo del regime premiale per il 2020, che si sostanzia in:
- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti;
- esonero dalla disciplina delle Società di comodo e dall’accertamento sintetico;
- esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
- Credito d’imposta sui canoni di locazione: risposte a interpello 256 – 263 – 287 del 2021
Con le risposte a interpello n. 256 del 16 aprile 2021, n. 263 del 19 aprile 2021 e n. 287 del 23 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.
Nella risposta a interpello n. 256 del 16 aprile 2021, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito (cfr. le risposte 402/2020, 440/2020 e 442/2020) che, ai fini della verifica della sussistenza del calo del fatturato, che configura condizione di applicazione del credito d’imposta sui canoni di locazione, si considera il fatturato 2019 della società che aveva acquistato l’azienda ma che, poi, l’abbia dovuta restituire, per non averne pagato il corrispettivo. Nel caso di specie, quindi, la società che, a seguito di azione giudiziaria sia tornata nel possesso dell’azienda bar ceduta nel 2019, e che intenda accedere al credito d’imposta per i locali adibiti a tale azienda ed oggetto di locazione:
- non configura soggetto costituito dopo il 1 gennaio 2019 (per il quale non opererebbe la condizione del calo del fatturato);
- deve verificare la sussistenza della condizione del calo del fatturato “considerando, altresì, la quota del medesimo fatturato derivante dell’azienda oggetto di trasferimento per i mesi di riferimento del credito qui in esame”.
Nella risposta a interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia ha chiarito che il credito può spettare, per i mesi agevolabili del 2020, anche se il canone viene pagato nel 2021.
Come già affermato nel corso di Telefisco 2021, quindi, la spettanza del credito non viene subordinata al fatto che il versamento sia stato operato nel 2020, ma il credito potrebbe essere riconosciuto anche per pagamenti operati nel 2021 o nel 2019 (cfr. la risposta 440/2020), purché imputabili a mensilità agevolabili.
Con la riposta n. 287 del 23 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla spettanza del credito in misura ridotta (20% o 10%) per le imprese al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro. L’Agenzia ha chiarito che il credito d’imposta locazioni spetta, nella misura del 20%, sui canoni di locazione corrisposti da tre società che svolgono attività di commercio al dettaglio come attività prevalente, producendo da essa ricavi superiori a 5 milioni di euro, oltre ad altre attività di natura secondaria:
- sia per la locazione dei locali in cui esse svolgono in via esclusiva l’attività di commercio al dettaglio;
- sia dei locali in cui svolgono contestualmente attività di commercio al dettaglio e altre attività.
Al contrario, le società istanti non potranno usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 28 co. 3-bis del DL 34/2020 con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta, nemmeno in maniera contestuale, l’attività di commercio al dettaglio.
NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE
- Informativa sulle erogazioni pubbliche in vista dell’approvazione del Bilancio 2020
L’art. 1 co. 125-129 della L. 4 agosto 2017 n. 124, prevede un obbligo di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. Le modalità di adempimento si differenziano in base alla tipologia di soggetto obbligato.
Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (cioè soltanto ove esistente).
In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. Pertanto, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Quanto detto rimane valido anche per i soggetti che intendono avvalersi della possibilità, concessa dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 convertito (c.d. “Cura Italia”) per effetto della diffusione del Coronavirus, di approvare il bilancio 2020 nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie (che potrebbero non prevedere la possibilità del rinvio dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio).
Con riferimento alle misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale; tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto “particolare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
- Assegno unico per i figli under 21
Il 1° luglio avrebbe dovuto segnare la data di arrivo dell’Assegno Unico, ma in realtà potrà partire solo da gennaio 2022.
La conferma arriva del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, che ha spiegato come la misura sia “in fase di costruzione” e che per non deludere le aspettative delle famiglie “l’idea è di partire comunque da luglio” ma con “una misura ponte”. In sostanza, un assegno semplificato rispetto a quello che verrà introdotto a partire dal 2022: probabilmente con importi minori rispetto all’assegno da 250 Euro come importo massimo di cui si è parlato finora e calcolato sulle condizioni reddituali delle famiglie.
- Istruzioni INPS per la CIG COVID-19 del D.L. Sostegni
Con la Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS ha illustrato la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga (CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA) con causale emergenziale COVID-19 regolati dall’art. 8 del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”).
Con riferimento alla CIGO COVID-19, il provvedimento in esame ne prevede la concessione per 13 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1 aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
La medesima disposizione consente poi ai datori di lavoro la possibilità di richiedere trattamenti di assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
La Circolare in commento, oltre a ricordare che destinatari dei predetti trattamenti sono i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, evidenzia altresì che il DL 41/2021 consente ai datori di lavoro l’accesso ai nuovi periodi di CIG COVID-19 a prescindere dal ricorso agli ammortizzatori sociali introdotti dalla L. 178/2020.
Per quanto concerne i termini per l’invio delle domande dei trattamenti di integrazione salariale in argomento, l’art. 8 del DL 41/2021, stabilisce che le istanze devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per i datori di lavoro rimane inalterata la possibilità di:
- anticipare le prestazioni ai dipendenti e recuperare gli importi successivamente, tramite conguaglio contributivo;
- richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
- Protocollo nazionale per la vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro
Il 6 aprile scorso, è stato sottoscritto il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, adottato su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute. Prende il via la campagna vaccinale che coinvolgerà i datori di lavoro, i collaboratori e i dipendenti di aziende e studi professionali che potranno rivolgersi direttamente ai medici di medicina generale, dentisti, pediatri che hanno sottoscritto le convenzioni necessarie con il ministero della salute, al fine di aumentare il numero di vaccinatori e, conseguentemente, le dosi somministrate.
La somministrazione dei vaccini potrà avvenire nei locali dell'azienda e sarà a carico della stessa il costo dei dispositivi medici (come aghi e siringhe); ovviamente gli spazi destinati dovranno essere rispondenti a requisiti minimi. Inoltre, se la vaccinazione viene svolta nelle ore di lavoro, il tempo occupato sarà considerato orario di lavoro. I datori di lavoro potranno avviare convenzioni con strutture sanitarie private e il costo sarà a loro carico; in alternativa si potranno utilizzare le strutture dell'INAIL e in questo caso il costo sarà a carico dell’ente.
- Smart Working prorogato fino al 30 settembre 2021 con semplificazioni
Lo smart working è stato prorogato fino al 30 settembre 2021 e con il nuovo Decreto Riaperture e il Decreto Rilanci i datori di lavoro privati possono ricorrervi attraverso regole semplificate:
- non è necessario un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore;
- il datore di lavoro può assolvere il suo obbligo di informazione anche per via telematica, consultando la documentazione sul sito Inail, accedere al portale lavoro tramite le credenziali SPID ed utilizzare l’apposito file Excel per comunicare i dati dei lavoratori.
La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:
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