BUSTA PAGA 2025: TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
Il panorama fiscale italiano affronta modifiche significative con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), nello specifico, nell’ambito giuslavoristico, sicuramente le novità più rilevanti riguardano il taglio del cuneo fiscale.
La manovra proroga i tagli al cuneo attuati già l’anno precedente per i lavoratori dipendenti ampliando però il ventaglio dei beneficiari, espandendo la soglia di reddito per la spettanza dei benefici fino ai 40mila euro invece che 35mila. Cambia però l’ambito di applicazione, ed in particolare, viene meno l’esonero contributivo 6% o 7% (ambito previdenziale) e vengono introdotte due misure che impattano esclusivamente sulla tassazione IRPEF (ambito fiscale).
Restano confermate le aliquote IRPEF, suddivise in tre fasce di reddito:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro
- 35% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro
Quello che cambia invece è l'agevolazione atta a favorire il taglio del cuneo. Come già anticipato infatti la manovra ha eliminato il contributivo del 6/7 % per i redditi fino a 35mila euro e introdotto, di contro, un’ indennità completamente esente da tassazione (a differenza dell’esonero contributivo) ed una detrazione fiscale per redditi superiori a 20.000€.
Entrando nel dettaglio, la l. 207/2024 ha previsto due importanti misure per i lavoratori dipendenti:
- Somma aggiuntiva: si tratta di un bonus fiscale, erogato direttamente nel corpo del cedolino paga quale voce retributiva, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Il valore varia in base alla fascia di reddito:
- Redditi fino a 8.500 euro: 7,1%.
- Redditi tra 8.500 e 15.000 euro: 5,3%.
- Redditi superiori a 15.000 euro: 4,8%.
- Ulteriore detrazione: detrazione fiscale a tutti gli effetti pari a:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- una detrazione inversamente proporzionale al reddito se esso è compreso tra 32.001 e 40.000 euro.
Una criticità rilevata, e non da poco conto, è che, a differenza dell’anno precedente in cui il reddito su cui calcolare l’esonero era esclusivamente quello da lavoro dipendente, Il reddito complessivo per la somma aggiuntiva ed ulteriore detrazione, è il reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. “reddito di riferimento”), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono essere considerati anche:
- i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni;
- i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- la quota di agevolazione ACE;
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%.
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, pubblici o privati, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni sulla base delle informazioni disponibili, salvo ulteriori precisazioni da parte dello stesso lavoratore che potrà definire la propria posizione in sede di dichiarazione dei redditi restituendo quanto non spettante oppure richiedendo quanto non percepito.
Dati di cui naturalmente il datore di lavoro non è a conoscenza e che obbligano i lavoratori a comunicare tempestivamente con grande rischio di errore.
Nota positiva invece è la natura strutturale dell’intervento non più temporanea come gli interventi precedenti.
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