Il panorama fiscale italiano affronta modifiche significative con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), nello specifico, nell’ambito giuslavoristico, sicuramente le novità più rilevanti riguardano il taglio del cuneo fiscale.
Nel campo dei rapporti di lavoro privatistico, con il D.lgs. 276/2003, trova applicazione l’istituto del distacco.
Rilevatosi uno strumento contrattuale molto utilizzato, per gestire le variazioni del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa svolta dai dipendenti, soddisfa anche l’utilità di non disperdere il patrimonio professionale di un’impresa, in presenza di una temporanea crisi produttiva.
L’art 30 del D.lgs 276/2003 configura il distacco, come l’ipotesi in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori propri a disposizione di un’altra azienda per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Trattasi di un rapporto trilaterale tra:
- Società distaccante;
- Società distaccataria;
- Lavoratore distaccato.
Affinché il distacco sia configurato come lecito, è necessario, un interesse proprio in capo al distaccante e la temporaneità del distacco.
Quanto al profilo dell’interesse, deve connotarsi come un interesse produttivo – organizzativo, specifico, rilevante e concreto, accertato caso per caso in base alla natura dell’attività espletata e non deve assolutamente coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di manodopera.
L’interesse invece sorge spontaneo, in forza dell’operare di un contratto di rete (comma 4 ter art 30 D.lgs. 276/2003) o fra gruppo di imprese ai sensi dell’art 2359 c.c. (Società controllate e collegate).
In questo caso, l’interesse della società distaccante coincide con l’interesse comune perseguito dal gruppo di imprese.
Altro elemento essenziale è la temporaneità, cioè la non definitività del periodo di distacco, fermo restando che la durata è funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
Dunque, in presenza di un distacco lecito, il datore di lavoro, nell’ambito dei propri poteri di direzione, chiederà ad un suo dipendente, di svolgere l’attività lavorativa a favore di un terzo soggetto, così modificando temporaneamente le modalità di svolgimento degli obblighi derivanti dall’originario rapporto di lavoro.
Rapporto di lavoro, la cui titolarità permane sempre in capo alla società distaccante.
È onere della distaccante infatti, il trattamento economico e contributivo, il mantenimento del lavoratore nel Lul anche con riferimento al foglio presenze. L’Inail e il relativo premio, sempre a carico della distaccante ma calcolato sulla base delle tariffe applicate al distaccatario.
Il distaccante deve provvedere a predisporre il contratto con la distaccataria, in cui indicare esplicitamente l’interesse del distacco, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, la delega del potere direttivo e le condizioni di riaddebito dei costi che non può superare quanto effettivamente corrisposto dalla società distaccante.
In merito alle condizioni del riaddebito dei costi, fino a questo momento, vigeva l’articolo 8 comma 35, legge n. 67/1988, secondo il quale, non erano da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali fosse versato solo il rimborso del relativo costo.
La ratio di fondo della norma poggiava sul presupposto che il “costo puro” non fosse da intendersi come un vero corrispettivo della prestazione, ponendola quindi fuori dal campo IVA per mancanza del requisito oggettivo.
Questa interpretazione ha avuto carattere stabile solo finché la Cassazione non ha ritenuto necessario appellarsi alla Corte UE, avanzando delle riserve sulla conformità appunto della norma con il diritto unionale (Direttiva 112/2006, c.d direttiva IVA).
Con la sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, la Corte di Giustizia UE si è quindi preoccupata di risolvere i dubbi sollevati, riconoscendo l'incompatibilità dell’art. 8 con il contenuto della direttiva IVA ed in particolare con l'art. 2, punto 1 della suddetta, contenente l'elenco delle operazioni soggette a IVA, specificando l'irrilevanza ai fini IVA dei prestiti o dei distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.
Questo ha portato i giudici unionali a non poter escludere a priori l'irrilevanza ai fini IVA del distacco di personale, dato che tale operazione rileva ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa.
È irrilevante, invece, l'importo del corrispettivo ed in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione.
Dunque, dal 1 gennaio 2025, con l’introduzione dell’art 16 ter decreto legge del 17 settembre 2024 n. 131, le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese devono essere assoggettate ad IVA anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo; ovviamente sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea dell'11 marzo 2020, nella causa C94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n, 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti definitivi.
La novità in esame comporterà le seguenti implicazioni per le imprese che si avvalgono di distacco di personale:
- obbligo di fatturazione. Le operazioni di distacco dovranno essere documentate da una fattura, sulla quale dovrà essere applicata l’Iva;
- determinazione della base imponibile. La base imponibile sarà rappresentata dall’intero importo fatturato, “indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti”;
- diritto alla detrazione. L’impresa utilizzatrice avrà diritto alla detrazione dell’Iva assolta secondo le disposizioni in materia di IVA.
L’obiettivo della nuova normativa sembra essere perciò quello di uniformare il trattamento fiscale del distacco del personale ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.