DECRETO CORRETTIVO-TER: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FISCALE APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRIDECRETO CORRETTIVO-TER: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FISCALE APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRIDECRETO CORRETTIVO-TER: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FISCALE APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRIDECRETO CORRETTIVO-TER: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FISCALE APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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1 Agosto 2025

DECRETO CORRETTIVO-TER: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FISCALE APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO CORRETTIVO-TER: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FISCALE APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Lo scorso 14 luglio 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il terzo Decreto Correttivo in ambito fiscale. In particolare, vengono introdotte disposizioni correttive e integrative al D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, con importanti novità in materia di tassazione dei redditi d’imprese e delle persone fisiche.

Lo schema, tra le altre, prevede modifiche in tema di IRPEF e IRES, con una revisione delle regole per la correzione degli errori contabili, la ridefinizione della platea dei familiari fiscalmente a carico e l’introduzione di nuove misure volte all’allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili.

Vengono introdotte modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di perfezionare le procedure di accertamento e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini, nonché alla disciplina della determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. 

I provvedimenti apportano modifiche significative anche nel campo della fiscalità internazionale, con imprese coinvolte in attività transfrontaliere e soggetti residenti o percettori di reddito in Stati esteri destinatari principali della nuova disciplina. 

Di seguito vengono riepilogate alcune delle novità apportate dal Decreto Correttivo-Ter:

  • Familiari a carico e trattamento fiscale

Con la Legge di Bilancio per il 2025, che aveva riformulato l’art. 12 del TUIR, era stato ridotto l’elenco dei familiari “fiscalmente rilevanti”, limitando le detrazioni per carichi di famiglia al solo coniuge, ai figli tra i 21 e i 30 anni (o senza limiti in caso di disabilità) e agli ascendenti conviventi, portando, inevitabilmente, la perdita di numerosi benefici fiscali per spese sostenute a favore di soggetti che in precedenza risultavano ammessi.

Il “Correttivo” interviene specificando al comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone richiamate nel medesimo articolo si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:

– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

– i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;

– le altre persone elencate nell’art. 433 del codice civile purché ricorra la convivenza o l’erogazione di assegni alimentari extra-giudiziali.

Inoltre, vengono confermati i limiti reddituali: se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore “familiari fiscalmente a carico”, si devono considerare fra i beneficiari quelli sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Le modifiche troveranno applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, pertanto dal 1° gennaio 2025.

  • Correzione degli errori contabili

L’intervento normativo mira a limitare la portata della disciplina relativa agli errori contabili.

In particolare, sono compresi nel campo di applicazione della nuova norma solo gli errori “non rilevanti”, così come definiti dai principi contabili nazionali e internazionali (OIC 29 e IAS 8), iscritti come tali in bilancio.

Vengono introdotti tempi più ristretti per poter beneficiare dell’immediato impatto fiscale (ai fini IRES e IRAP) delle rettifiche. Infatti, tali correzioni producono effetti solo se riportate nel bilancio dell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta l’errata rilevazione.

Resta fermo che la correzione va operata prima che l’azienda venga a conoscenza in modo ufficiale o risultino già avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento amministrativo riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della errata rilevazione contabile.

Inoltre, ai fini IRAP le rettifiche contabili assumono rilevanza solo se, nel periodo della correzione e in quello dell’errore, il valore della produzione netta risulta positivo, anche al netto dell’errore stesso. 

Fuori da tali casistiche, continua ad essere prevista la possibilità per i contribuenti di regolarizzare la propria posizione attraverso la dichiarazione integrativa.

  • Derivazione rafforzata e riallineamento

Lo schema di decreto, all’articolo 3, estende la possibilità di accedere al regime della derivazione rafforzata anche alle microimprese che redigono il proprio bilancio in forma “abbreviata”.

Tale facoltà era infatti limitata esclusivamente alle microimprese che rinunciavano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, optando per la forma ordinaria.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Lo stesso articolo 3 del “Correttivo”, inoltre, amplia l’ambito del regime di riallineamento fiscale per le operazioni straordinarie neutrali, in quanto, oltre ai casi in cui le parti coinvolte usano diversi principi contabili, la nuova formulazione include anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, si realizzi una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

  • Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Con il Decreto Correttivo, vengono introdotte anche modifiche allo Statuto del contribuente e forniti chiarimenti su aspetti pratici legati al contradditorio:

  • viene specificato che ai fini dell’instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto di cui al comma 1 dell’articolo 6-bis, Legge 27 luglio 2000, n. 212, viene assegnato un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni, e che lo stesso è comprensivo anche della richiesta di accesso agli atti contenuti nel fascicolo;
  • l’autotutela obbligatoria di cui all’art. 10-quater viene estesa anche gli atti sanzionatori e non solo a quelli impositivi, estendendo dunque la possibilità di correggere d’ufficio anche a tali provvedimenti “viziati”; 
  • con riferimento alla “Consultazione semplificata” di cui all’art. 10-nonies della Legge 212/2000, viene disposto che, se la banca dati non autorizza espressamente la presentazione dell’interpello, quest’ultimo è considerato inammissibile, a meno che il contribuente non riesca a dimostrare che la prassi richiamata non risponde chiaramente al dubbio interpretativo. Inoltre, con un successivo decreto ministeriale saranno definiti i dettagli operativi del sistema di consultazione semplificata.
  • Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Il Decreto Correttivo apporta cambiamenti significativi anche nel campo della fiscalità internazionale. 

Tra le principali novità, si segnalano:

  • la ridefinizione delle condizioni per la residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche, con effetti diretti sulla tassazione globale dei redditi;
  • l’adeguamento alle più recenti linee guida OCSE, al fine di rafforzare gli strumenti per contrastare l’evasione e le pratiche di erosione della base imponibile e il trasferimento artificioso dei profitti (BEPS);
  • le modifiche agli accordi contro la doppia imposizione, in particolare, ai meccanismi di cooperazione tra Stati e allocazione dei redditi tra diverse giurisdizioni;
  • nuovi criteri di definizione della “stabile organizzazione” ai fini fiscali, con impatti sulla tassazione dei gruppi multinazionali.



La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

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