
IMPONIBILITÁ DEI PLUSVALORI REALIZZATI SULLE AZIONI PROPRIE (ART. 1 COMMA 131 LETT. A) DELLA L. 199/2025)
12 Febbraio 2026DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026
La legge di bilancio 2026, n.199/2025, con i commi da 102 a 110 dell’articolo 1, ha introdotto, in via strutturale, la facoltà in capo a Regioni ed enti locali di poter disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata in ambito di tributi locali.
Con questo intervento il legislatore non ha introdotto una specifica disciplina riguardante le definizioni, ma ha reso organica la possibilità per le Regioni ed i comuni di disciplinare nell’ambito della propria autonomia ordinamentale le forme di definizione agevolata dei tributi di competenza.
Si tratta, nella sostanza, di uno strumento di gestione delle entrate locali che gli enti possono adottare in via straordinaria in qualsiasi momento dell’anno – anche se circoscritto a determinati periodi temporali – senza vincoli rispetto ai termini di approvazione del bilancio di previsione, al fine di facilitare la riscossione di tributi difficilmente esigibili.
Ma in cosa consistono le definizioni oggetto dell’intervento?
Si tratterebbe, a seconda del tipo di tributo, di una riduzione totale o parziale degli interessi o, anche, delle sanzioni e oneri accessori, fermo restando il pagamento dell’importo in linea capitale del tributo che dovrà essere effettuato totalmente o in via rateale entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto sul sito dell’ente adottato dall’ente.
Oggetto delle definizioni sarebbero tutti i tributi di spettanza delle Regioni o degli enti locali che gli stessi riterranno di agevolare, comprese le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni amministrative o le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio locale).
L’ambito di applicazione trova però limite rispetto a imposta regionale sulle attività produttive, alle compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali che sono esclusi per espressa previsione della legge 199/2025.
Secondo i principi sanciti dalla norma, inoltre, le definizioni saranno applicabili anche ai tributi oggetto di procedure in corso di accertamento, ai tributi locali per i quali sono già instaurati contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale e ai tributi la cui riscossione è affidata a soggetti autorizzati, tra i quali anche i gestori della TARI.
In merito all’applicazione concreta delle definizioni, la loro portata e gli effetti, le disposizioni non sono tuttavia predeterminabili in questa sede, sia perché, come previsto dalla norma, la loro determinazione è demandata ai singoli enti – e al momento non si conoscono ancora casi specifici da analizzare – sia per alcuni dubbi interpretativi di alcune disposizioni previste dai commi 102-110.
Certo è, infatti, che la possibilità di riduzione degli interessi, delle sanzioni e degli oneri accessori cambierà da tributo a tributo, tuttavia, per alcuni tributi come l’IMU sussistono alcuni aspetti che dovranno essere chiariti.
A riguardo sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze che la fondazione IFEL, con la nota del 27 gennaio 2026, hanno fornito alcuni importanti chiarimenti ed alcuni spunti di riflessione.
Un primo importante chiarimento è quello reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con riferimento alla possibile sospensione dei termini processuali in caso di adesione alla definizione agevolata, aspetto questo che non risulta specificatamente disciplinato dai commi 102 -110 e che grazie a un rimando del comma 110 all’art. 13 della L.289/2002 sembrava trovare disciplina in quest’ultima legge.
Sul punto, il MEF, in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio 2026, ha negato tale possibilità, chiarendo che la nuova normativa supera quella precedente in ambito di definizioni agevolate e che la stessa resta in vigore unicamente per quanto concerne la gestione dei diritti camerali spettanti alle camere di commercio. Da qui, il riferimento alla precedente legge nel comma 110 della legge di bilancio. Il tema della sospensione dei termini processuali resta pertanto aperto tant’è che il Viceministro, durante il suo intervento, ha aperto a possibili interventi normativi futuri.
Importanti spunti di analisi sono stati, inoltre, forniti da IFEL con riferimento alla portata dei tributi della definizione agevolata.
Nello specifico, con riferimento all’IMU dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, l’IFEL ha rilevato che la definizione agevolata dei tributi locali non potrebbe riguardare la quota riservata allo Stato ma solo la quota a favore del Comune stante la mancanza di autonomia dell’ente sulla quota erariale del tributo.
Al contrario, come confermato anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, durante la Videoconferenza del 5 febbraio 2026 sulla portata del comma 104 (definizione sui tributi locali la cui attività di riscossione è affidata a concessionari) è stata confermata la possibilità di definizioni agevolate per la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti, anche se, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.
Il MEF ha sottolineato che ciò è finalizzato ad evitare disparità di trattamento tra i contribuenti.
Sul punto è opportuno precisare, però, che sembra impossibile, salvo un diretto intervento normativo, l’istituzione di definizioni agevolate aventi ad oggetto tributi locali la cui riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Acclarato, infatti, che anche se l’attività di riscossione viene affidata a concessionari privati, per le Regioni e gli enti locali resta ferma la possibilità di stabilire in autonomia le definizioni agevolate dei propri tributi, o di introdurre definizioni agevolate analoghe a quelle previste dalla normativa statale, secondo la nota IFEL 27.1.2026, per i tributi locali la cui riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) gli enti locali non possono prevedere autonomamente la definizione agevolata ex art. 1 co. 102 – 110 della L. 199/2025 e la definizione agevolata di tali tributi locali, affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, è possibile solo se prevista esplicitamente dalla legge statale.
Sugli interventi di ciascun ente, quindi, sarà doveroso analizzare i singoli regolamenti per comprendere a pieno la portata delle definizioni e dare seguito all’adesione con gli strumenti messi a disposizione.
Fermo restando la necessità di comprendere molti aspetti operativi delle definizioni, le linee guida dei comportamenti che il contribuente deve adottare per aderire alla definizione sembrano essere più chiare.
In particolare, prescindendo dalle modalità operative cui dovrà attenersi ciascun contribuente per accedere alla definizione agevolata e che dovranno essere rese note dagli enti attraverso i propri siti, sarà considerato elemento fondamentale per l’adesione l’adempimento degli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) da parte del contribuente entro il termine stabilito da ciascun ente oltre che la presentazione delle istanze mediante gli strumenti previsti dall’ente.
Tale termine di adempimento, come anticipato, non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione e dovrà essere rispettato per consentire di dare seguito alla definizione, il cui scopo, come detto, è quello di facilitare la riscossione di debiti altrimenti di difficile esigibilità.
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