BILANCIO E SOSTENIBILITÀ: NUOVI OBBLIGHI GIÀ A DECORRERE DAL 2025
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BILANCIO E SOSTENIBILITÀ: NUOVI OBBLIGHI GIÀ A DECORRERE DAL 2025
La Legge 30/12/2024 n. 207, cd. “Legge di bilancio 2025”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31/12/2024 n. 305 S.O. 43, entrata in vigore il 01/01/2025, pur non introducendo nuovi strumenti di agevolazione, interviene su numerose misure già esistenti; da un lato prorogando incentivi in scadenza al 31 dicembre 2024 e dall’altro ridefinendo la disciplina di diversi bonus.
Di seguito una sintesi delle principali previsioni contenute nel documento normativo in materia di crediti d’imposta.
- Rifinanziamento Legge Sabatini
La Legge di bilancio 2025, all’art.1 comma 461, rifinanzia per il periodo 2025-2029, con 1,7 miliardi di euro, l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
In particolare, la Nuova Sabatini prevede la concessione di contributi in conto impianti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a fronte di finanziamenti bancari o leasing, erogati da banche o intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a:
- investimenti in beni strumentali, inerenti all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare;
- investimenti 4.0, relativi all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- investimenti green, concernenti l’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Per poter accedere al contributo, gli investimenti coperti con finanziamento bancario o leasing, devono essere di durata non superiore a cinque anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisizione, erogati in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva.
L’ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, 3,75% per gli investimenti 4.0 e quelli green.
- Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno
Il Bonus investimenti ZES unica per il Mezzogiorno, previsto per l’anno 2024 dall’art. 16 del 19/9/2023, è stato prorogato anche per l’anno 2025 con la L. 207 del 30.12.2024.
Le imprese che possono beneficiare del credito d'imposta, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, sono quelle già operative o che si insediano nella ZES unica, costituita delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e zone assistite della regione Abruzzo, che effettuano gli investimenti agevolabili, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie ovvero l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti il cui valore non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Il beneficio, non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’ industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento.
La Legge, oltre a prevedere che la misura del credito d'imposta teorico è differenziata per Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti, stabilisce che:
- non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (50.000 euro per le imprese agricole ex art. 16-bis del DL 124/2023);
- nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- nel limite massimo di spesa, stabilito in misura pari a 1,8 miliardi per il 2024 (art. 1 co. 249 della L. 213/2023) e a 2,2 miliari per il 2025 (art. 1 co. 485 della L. 207/2024);
- nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 14 del regolamento UE 651/2014.
L’intervento normativo, parla di credito d’imposta teorico poiché l'ammontare massimo del beneficio d'imposta fruibile sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Infatti, per la fruizione del credito d'imposta, gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 31.3.2025 al 30.5.2025, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025; ed inviare, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 18.11.2025 al 2.12.2025, all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.
Ottenuto il credito d'imposta, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con il codice tributo "7034" (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2024 n. 39) e presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (non si applica il limite annuale alle compensazioni di euro 250.000 euro).
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o per le imprese non obbligate, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.
Pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.
L'agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il credito d'imposta ZES unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0 (art. 38 co. 18 del DL 19/2024, come modificato dall'art. 1 co. 427 della L. 207/2024) e, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.
- Investimenti 5.0
La legge di Bilancio 2025 ha apportato significative modifiche al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, riguardanti progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Le principali novità, che sono retroattive e dunque si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2024, riguardano l’estensione delle aliquote inizialmente previste per il primo scaglione (fino a euro 2,5 milioni) fino a 10 milioni di euro e la possibilità di cumulo con il credito ZES unica mezzogiorno e con le altre agevolazioni con risorse da fonti europee.
La rimodulazione della misura del credito d’imposta secondo il nuovo dettato normativo interviene su tutte e tre le fasce di riduzione dei consumi energetici:
- I) fascia: riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva compresi dal 3% al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento compresi dal 5% al 10%;
- II) fascia: riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva compresi dal 6% al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento compresi dal 10% al 15%;
- III) fascia: riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre il 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento oltre il 15%;
Il beneficio, prevede il riconoscimento per gli investimenti fino a 10 milioni di euro di un credito di imposta del 35% nella I fascia, del 40% nella II fascia e del 45% nella III fascia; mentre restano invariate le percentuali di credito di imposta riconosciute per investimenti compresi tra i 10 ed i 50 milioni euro (I fascia 5%, II fascia 10%, III fascia 15%).
Infine, occorre fare un breve cenno a come gli incentivi 5.0 sono un aiuto significativo per le imprese energivore che per rispettare le condizionalità green previste dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto del 10 Luglio 2024 n. 256 possono maturare crediti d’imposta installando impianti fotovoltaici che permettono alle imprese di ridurre l’impronta di carbonio coprendo almeno il 30% del proprio fabbisogno energetico con fonti che non emettono carbonio, rispettando in tal modo gli obblighi ambientali per continuare a ricevere le agevolazioni sugli oneri di sistema elettrico.
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