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ESENZIONE DALL’ IMPOSTA DI SUCCESSIONE E CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI; NUOVE OPPORTUNITA’ NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
14 Maggio 2025

CPB – CAUSE DI ESCLUSIONE E DISCIPLINA DEL “PATENT BOX”

CPB - CAUSE DI ESCLUSIONE E DISCIPLINA DEL "PATENT BOX"

Nella risposta n. 108/2025 l’Agenzia dell’Entrate si è soffermata sulle fattispecie di esclusione dal CPB individuate dall'art. 11 comma 1 lett. b bis) del DLgs. 13/2024.

Si ricorda che l’istituto sopracitato è stato introdotto al fine di alleggerire gli effetti della tassazione in capo alle imprese e ai lavoratori autonomi, fissando per un biennio il reddito e il valore della produzione netta rilevante ai fini delle imposte. Accettando il reddito concordato, il contribuente determina le imposte dovute sulla base di tale reddito. L’eventuale extra-reddito effettivo rispetto a quello concordato non sarà assoggettato a imposizione.

Oltre ai vantaggi che ne discendono in termini di pianificazione fiscale, il trattamento premiale derivante dall’adesione include le seguenti agevolazioni:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IRES e all’IRAP;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39 del DPR 600/1973, e all’art. 54 del DPR 633/1972;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità̀, dei termini di decadenza per l’attività̀ di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del DPR 600/1973;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del DPR 600/1793, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), con la possibilità che i medesimi soggetti siano soggetti ad accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare comunque alla decadenza dal regime in esame.

Non operando nessuna distinzione in base alla natura giuridica del soggetto che consegue il reddito, la norma lascia intendere che possono avvalersi del concordato sia i soggetti IRPEF (imprenditori, lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR), sia i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali).

Ai fini dell’accesso al concordato è necessario tenere conto anche di diverse cause di esclusione che impedirebbero l’applicazione dell’istituto.

Tali cause sono indicate agli artt. 11 e 24 del D.L.gs 13/2024, tra le quali si possono individuare:

- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Condanne per reati tributari;
- Inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente;
- Adesione al regime forfetario;
- Operazioni straordinarie;
- Detassazione dei redditi in misura superiore al 40%.

È proprio su quest’ultima causa che l’Agenzia delle Entrate si esprime nella risposta a interpello n. 108/2025. Nello specifico, si chiedeva se, per il superamento della soglia del 40% dei redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, conseguiti nell’anno precedente a quello di adesione, andasse considerata anche l’agevolazione “Patent Box”.

L’Agenzia, basandosi sul fatto che il c.d. “Patent Box” non consiste in una agevolazione che genera redditi esclusi, bensì consente di portare in deduzione dal reddito imponibile maggiori costi, ha confermato che l’agevolazione non rientra tra le componenti da considerare ai fini della valutazione della causa di esclusione dal Cpb, richiamando quanto già precisato anche nella Faq n. 5 del 9 dicembre 2024, nella quale la stessa Agenzia precisava che, ai fini del raggiungimento della soglia del 40%, rilevano solo le agevolazioni legate a specifiche attività (quale ad esempio la determinazione del reddito nella misura del 36% per le imprese che esercitano la pesca nelle acque lagunari e interne) e non devono essere considerate componenti come le plusvalenze pex o i dividendi da partecipazioni.

È bene precisare, infine, che in caso di adesione al concordato, i benefici fiscali del Patent Box sarebbero del tutto irrilevanti, essendo il reddito concordato quello imponibile da considerare.



La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

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