
COSTI DI TELEFONIA E INERENZA: I CHIARIMENTI OPERATIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
31 Marzo 2026DISTRIBUZIONI NON PROPORZIONALI DI UTILI: LA RISPOSTA N. 90/2026 VERSO UN DIVERSO ORIENTAMENTO FISCALE
La recente Risposta n. 90/2026 potrebbe segnare un passaggio particolarmente rilevante nel trattamento fiscale delle distribuzioni non proporzionali di utili nelle società di capitali.
L’Agenzia delle Entrate affronta infatti un tema che negli ultimi anni aveva trovato crescente spazio nella prassi notarile e societaria: la possibilità di attribuire dividendi ai soci in misura diversa rispetto alle rispettive quote di partecipazione, purché ciò sia consentito dallo statuto e deliberato all’unanimità.
Sul piano civilistico, la legittimità di tali distribuzioni è generalmente ricondotta alla derogabilità del principio di proporzionalità di cui all’art. 2350 c.c., entro il limite del divieto di patto leonino. Sul piano tributario, tuttavia, la risposta introduce un elemento di forte discontinuità: la non proporzionalità non garantisce automaticamente la qualificazione integrale delle somme come dividendi.
La pronuncia merita attenzione non solo per la soluzione adottata, ma soprattutto per il metodo interpretativo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria.
La tesi dei contribuenti si fondava su un argomento apparentemente lineare: il diritto di credito del socio nasce direttamente dalla deliberazione assembleare e non da accordi successivi tra soci; pertanto, quanto distribuito dovrebbe mantenere integralmente natura di dividendo.
L’Agenzia non contesta espressamente la legittimità civilistica dell’operazione. La risposta, anzi, precisa chiaramente di non entrare nel merito della validità societaria della clausola statutaria né della delibera assembleare.
Il fulcro della decisione è invece fiscale.
Secondo l’Amministrazione, occorre verificare quale sia la reale funzione economica della distribuzione non proporzionale. Nel caso concreto, alcuni elementi sono stati ritenuti decisivi:
- uno dei soci presentava “particolari esigenze di liquidità”;
- gli altri soci accettavano volontariamente di ricevere meno utili;
- non esisteva alcun obbligo di restituzione o conguaglio futuro;
- l’operazione mirava a preservare la stabilità della compagine sociale e “consolidare i vincoli reciproci”.
Da tali circostanze l’Agenzia deduce che la distribuzione non fosse diretta esclusivamente alla ripartizione degli utili sociali, ma perseguisse una finalità ulteriore di sostegno patrimoniale a favore di uno dei soci.
È qui che emerge il passaggio più significativo della risposta: quando la distribuzione non proporzionale è sorretta da una causa diversa dalla mera divisione degli utili, la quota eccedente non può essere trattata fiscalmente come dividendo.
La soluzione adottata comporta una vera e propria frammentazione della distribuzione in due componenti fiscalmente distinte.
1. Quota proporzionale
La parte di utili spettante al socio in base alla propria partecipazione mantiene natura di dividendo.
Essa continua pertanto a beneficiare del regime previsto dall’art. 89, comma 2, TUIR, concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRES nella misura del 5%.
2. Quota eccedente
La parte attribuita in misura superiore rispetto alla quota partecipativa viene invece qualificata come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), TUIR con conseguenza immediata l’imponibilità integrale al 100%.
In questo modo una distribuzione che, in apparenza, avrebbe dovuto generare tassazione limitata può trasformarsi, almeno per la componente eccedente, in materia imponibile piena.
La risposta n. 90/2026 appare importante soprattutto perché potrebbe segnare il passaggio da un approccio formale a un approccio sostanziale.
La mera esistenza di:
- una clausola statutaria che prevede diritti particolare per diverse categorie di quote;
- una delibera assembleare unanime;
- un diritto di credito direttamente nascente dalla delibera;
non è più sufficiente a garantire la qualificazione fiscale della somma come dividendo.
L’Agenzia guarda invece alla “causa concreta” dell’operazione, in altre parole, la distribuzione non proporzionale viene fiscalmente “riqualificata” quando assume una funzione economica assimilabile a un’attribuzione patrimoniale tra soci.
La soluzione adottata apre inevitabilmente numerose questioni applicative in quanto la risposta non chiarisce quando una distribuzione non proporzionale possa essere considerata integralmente dividendo. Se la discriminante è la “causa concreta”, il rischio è che ogni operazione debba essere valutata caso per caso, con inevitabili margini di incertezza.
Nel caso esaminato, la verbalizzazione delle esigenze di liquidità del socio sembra aver avuto un peso determinante.
Ciò pone una questione pratica molto delicata: fino a che punto la motivazione esplicitata nella delibera può orientare la qualificazione fiscale?
Sul piano civilistico, la distribuzione non proporzionale resta astrattamente ammissibile. Tuttavia, la risposta crea una frattura tra validità societaria ed effetti fiscali. Un’operazione perfettamente lecita sotto il profilo civilistico può dunque produrre conseguenze tributarie significativamente penalizzanti per i contribuenti.
D’ora in avanti, nelle operazioni di distribuzione non proporzionale, occorrerà prestare particolare attenzione a formulazione delle clausole statutarie, motivazioni economiche sottese all’operazione, documentazione delle ragioni societarie e rischio di riqualificazione della quota eccedente.
In prospettiva, è probabile che aumenti il ricorso a strutture alternative o a tecniche di pianificazione diverse, soprattutto nei gruppi societari e nelle società a ristretta base partecipativa.
Questa risposta a interpello introduce, dunque, un principio destinato ad avere effetti ben oltre il caso specifico: nelle distribuzioni non proporzionali, la fiscalità non segue automaticamente la forma civilistica dell’operazione.
Conta la funzione economica concreta in quanto l’Agenzia afferma implicitamente che il dividendo resta tale solo finché conserva la propria causa tipica di riparto dell’utile sociale. Quando invece la distribuzione diventa strumento per soddisfare esigenze individuali di un socio, la quota eccedente può perdere la propria natura di dividendo ed essere trattata come componente reddituale imponibile integralmente.
È un approccio che rafforza la tendenza dell’Amministrazione finanziaria verso letture sostanzialistiche delle operazioni societarie e che impone, per il futuro, una maggiore cautela nella progettazione di distribuzioni atipiche di utili.
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