
DISTRIBUZIONI NON PROPORZIONALI DI UTILI: LA RISPOSTA N. 90/2026 VERSO UN DIVERSO ORIENTAMENTO FISCALE
20 Maggio 2026LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LAVORO 62/2026
Con il DL 62 del 30/04/2026, pubblicato in Gazzetta il 1° maggio 2026, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia di: incentivi all’occupazione, salario giusto e contrasto al caporalato digitale.
Ancora oggetto di conversione, può essere suscettibile di qualche modifica.
Vediamo nel dettaglio le principali novità
- Incentivi all’occupazione
In merito, preme precisare la falsa aspettativa prevista dal Decreto milleproroghe, in base al quale, molti datori di lavoro confidavano di far rientrare come rapporto incentivante, tutti i rapporti di lavoro iniziati nel 2025 e trasformati entro il 30/04/2026. Ma tale ultima proroga al 30/04/2026, è stata abrogata dall’art 5 del Decreto lavoro, il quale riconosce tutti gli incentivi che andremo ad analizzare, alle assunzioni effettuate da Gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
- Art 1 DL 62/2026 Bonus Donne.
Ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi ma che appartengono ad una delle categorie di «lavoratore svantaggiato» ( vedere l’art 2 del regolamento n 651 del 17/06/2014 lettere da b) a g), è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice .
Se la lavoratrice è residente nelle Regioni della Zes, l’incentivo sale a 800,00€ mensili.
Il periodo di fruizione invece scende a 12 mesi se si assumono donne che appartengono alla categoria di “lavoratore svantaggiato” di cui alle lettere da A – G del regolamento su menzionato.
Si Tratta di donne che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, hanno un’età tra 15 e 24 anni, non hanno un diploma di scuola media superiore o professionale, hanno superato 50 anni, vivono con una o più persone a carico o per ultimo, appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro.
- Art 2 Bonus Giovani 2026.
Introduce un incentivo a favore di quei datori di lavoro che, dal 01 Gennaio 2026 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non con apprendistato, giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età e privi di un impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, o eventualmente 12 mesi se rientranti nella categoria di “lavoratore svantaggiato” lettere c/e/f/g del regolamento 651 del 17/06/2014.
L’incentivo è riconosciuto per un importo di 500,00€ al mese, sale a 650,00€ per le assunzioni effettuate in zone Zes.
La durata dell’incentivo è sempre di 24 mesi, scende a 12 alle stesse condizioni esplicate nel paragrafo assunzioni donne.
- Art 3 Bonus Zes
In favore dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, è riconosciuto un incentivo di 650,00€ mensili se assumono dal 01 gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni della Zes unica del mezzogiorno, purché il soggetto da assumere non abbia compiuto 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi.
La durata dell’incentivo è di massimo 24 mesi.
Gli incentivi di cui sopra non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
- Art 4 Stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Un esonero contributivo di massimo 500,00€ mensili, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a termini in rapporti a tempo indeterminato.
L’esonero trova applicazione alle trasformazioni di rapporti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, instaurate con lavoratori che non hanno compiuto 35 anni di età e mai occupati a tempo indeterminato ed effettuate dal 1° agosto 2026 al 31/12/2026.
L’accesso ai benefici sopra esposti richiede il rispetto di determinate condizioni tra cui:
- Incremento occupazionale netto;
- non aver proceduto a licenziamenti 6 mesi prima dell’assunzione;
- trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell’art 7 del D.lavoro.
- Altra importante novità del suddetto decreto è l’introduzione all’art 7 del concetto di “salario giusto”
Spetta alla contrattazione collettiva determinare il giusto salario facendo riferimento al trattamento economico complessivo definito dai CCNL delle organizzazioni datoriali e del lavorati comparativamente più rappresentative, tenendo conto:
- del settore e categoria produttiva di riferimento;
- attività principale o prevalentemente esercitata;
- dimensioni e natura giuridica del datore.
- Infine, agli artt. 12-15 sono state previste disposizioni che rafforzano le tutele dei lavoratori intermediati da piattaforme digitali, cd “contrasto al caporalato digitale”
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante forme digitali, bisogna prestare attenzione alle modalità di svolgimento della prestazione. Tenendo conto anche dei poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione e determinazione unilaterale del compenso.
In presenza di indici di controllo, il rapporto si presume di natura subordinata.
Un decreto del Ministro del L. e Politiche Sociali, individuerà gli indicatori di rischio e i dati che le piattaforme sono tenute a comunicare e a conservare, rendendoli disponibili a lavoratori e a controlli ispettivi. I lavoratori e le autorità competenti devono essere informati chiaramente sul funzionamento dei sistemi e degli algoritmi utilizzati per assegnare lavoro, determinare compensi, valutare le prestazioni e sospendere, limitare o bloccare l’accesso alle piattaforme.
L’accesso alle piattaforme è consentito con SPID, CIE, CNS o con un account rilasciato a un singolo codice fiscale con un sistema di autentificazione a più fattori. Le credenziali non possono essere cedute a terzi, a un account può corrispondere un unico codice fiscale e non possono essere commissionate allo stesso lavoratore prestazioni “temporalmente inconciliabili”.
Il D. Lavoro introduce anche obblighi di formazione ulteriori rispetto a quella su salute e sicurezza. I lavoratori delle piattaforme devono seguire dei corsi ad hoc accedendo, anche con l’aiuto dei patronati, al Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Le aziende che impiegano lavoratori che non hanno fatto questi corsi sono sanzionate.
La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:
Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

