
DECRETO CORRETTIVO-TER: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FISCALE APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
11 Settembre 2025DM 8.8.2025 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – IRES PREMIALE
Il DM 08/08/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18/08/2025 n. 190 ha definito le disposizioni attuative della c.d. “IRES premiale”, misura introdotta dall’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30/12/2024 n. 207, cd. “Legge di bilancio 2025”.
L’agevolazione in oggetto è riservata a società di capitali; società cooperative e di mutua assicurazione; società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia e prevede, per il solo periodo d’imposta 2025, l’applicazione di un’aliquota IRES del 20%, in luogo dell’aliquota ordinaria pari al 24%, al verificarsi di alcuni condizioni che riguardano sostanzialmente il rafforzamento patrimoniale della società, la realizzazione di investimenti rilevanti, l’incremento occupazionale nonché il mancato ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali.
- ACCANTONAMENTO DELL’UTILE 2024
La prima condizione consiste nell’accantonamento di una quota non inferiore all’80% dell’utile netto conseguito al 31/12/2024 in un’apposita riserva.
Viene precisato, con un’interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 4 co. 2 del DM in oggetto, che la suddetta riserva debba avere finalità diverse dalla distribuzione degli utili ai soci in sede di approvazione del bilancio (riserva legale, statutaria, ecc..), ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.
- INVESTIMENTI IN BENI 4.0 E 5.0
Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che un ammontare non inferiore al 30% dell’accantonamento, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31/12/2023, sia destinato agli investimenti in:
- beni materiali “Industria 4.0”, ossia i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento; sistemi per l’assicurazione delle qualità e della sostenibilità; i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
- beni immateriali “Industria 4.0”, vale a dire i software, piattaforme e applicazioni;
- beni previsti dal piano “Transizione 5.0” legati alla riduzione dei consumi energetici.
I suddetti beni oggetto di investimento oltre a dover essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione e dunque di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa; devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per poter accedere all’agevolazione, gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 01/01/2025 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e dunque il 31/10/2026.
Ai sensi dell’art. 5 co. 5 del DM 8.8.2025, l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
- 30% dell’utile accantonato ai sensi dell’art. 4 del DM;
- 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023;
- 20.000,00 euro.
- INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Infine, le imprese interessate ad usufruire della riduzione dell’aliquota devono essere in grado di mantenere nel 2025 una media occupazionale non inferiore a quella del triennio precedente e, assumere lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
È inoltre previsto che l’impresa non deve aver fatto ricorso, nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo all’istituto della cassa integrazione guadagni (CIGO).
Fa eccezione soltanto l’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 14.9.2015 n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).
Pertanto, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria legata alle situazioni temporanee di mercato di cui all’art. 11 lett. b), qualora effettuato in uno dei due periodi d’imposta di cui si compone il “periodo di osservazione”, non consente l’accesso alla riduzione dell’aliquota IRES.
Uno degli aspetti più rilevanti del DM 08/08/2025, disciplinato dall’art. 12, è la possibilità di cumulare l’IRES premiale con altri incentivi, quali i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e Transizione 5.0. In particolare, viene stabilito che il beneficio della riduzione dell’aliquota, che si identifica nella riduzione di 4 punti percentuali dell’imposta, spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.
Ne consegue che, in fase di rendicontazione e controllo, si dovrà dimostrare la quota di investimento che ha generato il vantaggio IRES, distinguendola da quella agevolata con altre misure; a tal proposito, al fine di garantire la massima trasparenza e semplificare le attività di verifica, l’Agenzia delle Entrate istituirà codici tributo specifici, consentendo di monitorare in maniera puntuale l’utilizzo dell’aliquota ridotta.
L’art. 1 co. 438 della L.207/2024 prevede che i soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione nel caso in cui la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 e nel caso in cui beni agevolati siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (c.d. “periodo di sorveglianza”).
Per le società che partecipano al consolidato nazionale ai sensi degli artt. 117 – 129 del TUIR, l’art. 1 co. 440 stabilisce che l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato ed è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
Dunque, ai fini della determinazione del reddito complessivo globale la consolidante andrà ad aggregare i redditi e le perdite di periodo delle società consolidate distinguendo, tra quelle che sono in utile, quelle che possono fruire della riduzione dell’aliquota IRES ridotta e quelle che non possono accedere all’agevolazione.
Inoltre, qualora si verifichino una o più cause di decadenza in capo ad una o più società appartenenti al consolidato nazionale, la controllante dovrà provvedere a versare la differenza dell’imposta a seguito di rideterminazione della stesa applicando l’aliquota ordinaria del 24% entro il termine per il versamento dell’imposta a titolo di saldo.
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