Edizione speciale L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”Edizione speciale L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”Edizione speciale L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”Edizione speciale L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”
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Rassegna mensile sulle principali novità in ambito fiscale, contabile, societario e del lavoro – N 10/20
1 Febbraio 2021
Edizione speciale D.L. 41/2021 c.d. decreto “Sostegni”
31 Marzo 2021

Edizione speciale L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”

Di seguito si dà conto in forma sintetica delle principali novità in materia fiscale, contabile e del lavoro contenute nella L. 178 del 30 dicembre 2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”. Nella sezione relativa alle novità in ambito contabile si riportano ulteriori novità.

NOVITA’ IN AMBITO FISCALE:
  1. Ristrutturazioni edilizie: proroga dei bonus per il 2021
  2. Crediti d’imposta 2021: tra novità e conferme
  3. Riallineamento dei valori dell’avviamento
  4. Esclusione del versamento dell’acconto IMU 2021

NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:
  1. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale delle imprese
  2. Moratoria automatica dei mutui concessi alle PMI
  3. Incentivi per la patrimonializzazione delle PMI
  4. Sospensione degli ammortamenti nel Bilancio 2020: chiarimenti nel documento interpretativo OIC 9 sottoposto a consultazione
  NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:
  1. Cassa Integrazione: novità 2021
  2. Manovra finanziaria e sgravi contributivi
  3. Rapporto di lavoro e tutela dei lavoratori
  4. Assegno unico


NOVITA’ IN AMBITO FISCALE L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”
 
  1. Ristrutturazioni edilizie: proroga dei bonus per il 2021
All’art. 1, della L. 178/2020 vengono prorogati e ampliati i bonus per ristrutturazioni edilizie che già da qualche anno consentono detrazioni fiscali in percentuale delle spese sostenute. Nello specifico:
  • è stata prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare;
  • è stato prorogato, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, il c.d. “bonus mobili” ed innalzato il limite massimo di spesa detraibile da 10.000 a 16.000 Euro;
  • è stata prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 - art. 14 del DL 63/2013);
  • è stato prorogato, con riferimento alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022, il c.d. “superbonus del 110%”, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;
  • è stato prorogato, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, il c.d. “bonus facciate”, spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019);
  • è stato prorogato, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, il c.d. “bonus verde”, spettante per le spese sostenute per la sistemazione delle aree verdi fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
 
 
 
  1. Crediti d’imposta 2021: tra novità e conferme
  Nella Legge di Bilancio 2021 sono stati prorogati, talora con potenziamenti e modifiche, i principali crediti d’imposta in vigore nel periodo 2020, con l’introduzione di nuovi, a conferma del ruolo sempre più pervasivo dei crediti d’imposta quale leva fiscale per la realizzazione di investimenti volti ad incentivare ammodernamento ed innovazione nelle imprese.
Più in particolare:
  • è stato prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (con termine “lungo” 30 giugno 2023);
  • è stato prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione;
  • è stato prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili;
  • è stato prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI;
  • è stato prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole;
  • è stato prorogato al 2022 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.
  • è stato prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Sud Italia, nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
  • è stato prorogato al 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV) entro il limite massimo di 50 milioni di euro/annui;
  • è stato istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate – entro il 2022 – sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da enti formativi pubblici o privati. L’incentivo è riconosciuto per un importo proporzionale all’investimento effettuato, con limite massimo di 100.000 Euro – decrescente in ragione della dimensione aziendale;
  • è stata innalzata dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva;
  • è stato istituito un credito d’imposta per l’acquisto – entro il 2022 – di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile, del quale potranno beneficiare imprese e professionisti, persone fisiche ed enti non commerciali.
  
 
  1. Riallineamento del valore dell’avviamento
  Nella Legge di Bilancio 2021 viene prevista la possibilità di riallineare, previo versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019: tali differenze possono determinarsi a seguito di rivalutazioni economiche fiscalmente irrilevanti o di operazioni effettuate in regime di neutralità fiscale. La possibilità di fruire del riallineamento non riguarda più, come previsto dalla previgente normativa, i soli beni immateriali giuridicamente tutelabili (marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc.) ma è stata estesa all’avviamento e alle altre attività immateriali (quali le spese relative a più esercizi).   
 
  1. Esclusione del versamento dell’acconto IMU 2021
  Il testo della Legge di Bilancio 2021, in vigore dallo scorso 1° gennaio, prevede la cancellazione della prima rata del tributo per le attività legate ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e dello spettacolo.
Infatti, per l’anno 2021 non sarà dovuta l’acconto IMU relativo:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


NOVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE del D.L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021
 
  1. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale delle imprese
Le Legge di Bilancio 2021 ha posticipato gli obblighi di copertura delle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 al quinto anno successivo, ossia alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025. In particolare, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, la norma ha previsto che:
  • qualora le perdite registrate siano superiori ad un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea alla quale presentare una relazione sulla situazione patrimoniale della società, ma hanno la facoltà di rinviare la decisione di ridurre le perdite al di sotto del terzo del capitale sociale entro il quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale si sono verificate, ossia entro il 31 dicembre 2025. In mancanza di copertura delle perdite, l’assemblea convocata per l’approvazione di tale bilancio, dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite medesime;

  • nel caso in cui le perdite risultino superiori ad un terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea che potrà, anche in questo caso, deliberare di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo la decisione di riduzione del capitale e suo contemporaneo aumento ad una cifra almeno pari al minimo legale, ovvero la trasformazione o la messa in liquidazione della società. Fino alla data dell’assemblea che approva il bilancio 2025 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

  1. Moratoria automatica dei mutui concessi alle PMI
La Legge di Bilancio 2021 estende al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria sui mutui e sui leasing delle PMI prevista dal Decreto Legge c.d. “Cura Italia”. La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del Decreto, lo scorso 17 marzo 2020. Per le imprese che beneficiano già della moratoria alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la proroga avviene automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.  

  1. Incentivi per la patrimonializzazione delle PMI
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 30 giugno 2021 (prima era il 30 dicembre 2020) due delle tre misure previste nei mesi scorsi per il rafforzamento patrimoniale delle PMI.
Si tratta, nello specifico:
  • del credito d’imposta per riassorbire le perdite registrate nel 2020 a causa del Covid;
  • del Fondo PMI con cui Invitalia procede all’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 250mila euro. Resta fuori dalla proroga, invece, il credito d’imposta per gli investitori che effettuano conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di una o più società.

  1. Sospensione degli ammortamenti nel Bilancio 2020: chiarimenti nel documento interpretativo OIC 9 sottoposto a consultazione
La Fondazione OIC ha reso pubblico, lo scorso 25 gennaio, la bozza del documento interpretativo OIC 9, che analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, le disposizioni che consentono ai soggetti OIC, nell'esercizio 2020, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Tale documento interpretativo è attualmente sottoposto a consultazione pubblica e i commenti potranno essere inviati entro il prossimo 10 febbraio. Nel corpo del documento l'OIC ha chiarito, tra l'atro, che:
  • è possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all'intera voce di bilancio;
  • qualora al minor ammortamento del bene non sia associata un'estensione della sua vita utile, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell'esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare;
  • le disposizioni derogatorie si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo anche quando non si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio;
  • la società deve indicare in Nota integrativa su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti, le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi della deroga e l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

 
NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO del D.L. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021
 
  1. Cassa integrazione: novità 2021
La Cassa Integrazione negli ultimi mesi è stata contraddistinta da notevoli e continue evoluzioni. Con la Legge di Bilancio 2021 è stata estesa la possibilità di far ricorso alla Cassa Integrazione, sia ordinaria che in deroga. In entrambe le casistiche questa può avere una durata non superiore alle 12 settimane (che si aggiungono alle sei previste dal cd. “Decreto Ristori” per il periodo ricompreso dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021). La manovra finanziaria stabilisce che:
  • Nel caso di CIG ordinaria questa può essere fruita nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2021 ed il mese di marzo 2021;
  • Nel caso di CIG in deroga (e assegno ordinario) le 12 settimane possono essere fruite nel periodo ricompreso tra il mese di gennaio 2021 ed il mese di giugno 2021. L’ultima, prevista dalla Legge di Bilancio, è totalmente gratuita per i datori di lavoro, diversamente da quanto previsto dal “Decreto Agosto”, con il quale vigeva l’obbligo di versare il contributo addizionale, calcolato in base al calo del fatturato
  1. Cassa integrazione: novità 2021
Cd. Decontribuzione Sud: la L. di Bilancio estende il regime di vantaggio, previsto fino alla fine del 2020, per le unità produttive situate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, consistente in una riduzione dei contributi dovuti pari al 30%. Infatti, la normativa conferma quanto già previsto ma va a rimodulare la % di decontribuzione concessa fino all’anno 2029, ovvero:
  • 30% fino al 31.12.2025;
  • 20% per il periodo ricompreso fra il 2026 ed il 2027;
  • 10% per il periodo ricompreso fra il 2028 ed il 2029.

Assunzioni a tempo indeterminato per under 36: lo sgravio concesso in tali circostanze, era previsto già per l’anno 2020, ma la Legge di Bilancio ne estende la fruizione anche per il biennio 2021-2022. Per l’anno appena concluso lo sgravio era concesso nella misura del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato (nel limite dei € 6.000 annui), con la manovra finanziaria lo sgravio è pari al 100%, ed ha una durata di 36 mesi; periodo che si estende a 48 qualora la fattispecie in argomento avvenga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici donne: lo sgravio ammonta al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite dei € 6.000 annui. Anche in tale ambito, la L. di Bilancio estende quanto già previsto fino ad oggi (sgravio pari al 50% solo per le assunzioni di lavoratrici in presenza di specifiche condizioni).


  1. Rapporto di lavoro e tutela dei lavoratori
Divieto di Licenziamento: il Ddl di Bilancio proroga al 31/03/2021 il divieto di procedere a licenziamenti collettivi e a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
Proroga contratti a termine: il termine posto al 31.12.2020 viene prorogato al 31.03.2021 consentendo, quindi il rinnovo o la proroga di contratti a termine, sino alla durata massima di 12 mesi ed una sola volta, senza obbligo di causale;
Congedo di paternità: esteso, dai già previsti 7 giorni, a 10 giorni


  1. Assegno unico
Tale intervento dovrebbe entrare in vigore dal primo luglio 2021 ed avrà l’obiettivo di andare a sostituire alcuni bonus attualmente in vigore (tra i quali gli ANF, le Detrazioni per figli a carico, etc). L’assegno unico sarà composto da una parte fissa e da una parte variabile (sulla base dell’età dei figli e dell’ISEE) spetterà per ogni figlio (dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età) e sarà riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 20% per i figli successivi al secondo. La maggiorazione oscillerà tra il 30% ed il 50% se nel nucleo sono presenti figli disabili. Il nuovo assegno unico spetterà a tutte le famiglie, ovvero:
  • Alle famiglie con lavoratori dipendente;
  • Alle famiglie con lavoratori autonomi;
  • Alle famiglie con disoccupati ed incapienti


La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

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