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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2024


LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2024

La L. 30.12.2023 n. 213, (legge di bilancio 2024), pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303, di concerto con i Decreti Legislativi attuativi della L. 111/2023 (Legge delega di Riforma Fiscale) hanno introdotto importanti novità in materia fiscale; di seguito diamo conto sinteticamente di alcune delle principali.
Sul versante fiscale, la Legge di Bilancio 2024, rimodula la cedolare secca sulle locazioni brevi e introduce disposizioni per rendere più stringente il regime delle compensazioni dei crediti nel modello F24.

1. Le novità in materia di compensazioni

L’art. 1 comma 94 della Legge di bilancio, introduce il nuovo comma 49-quinquies nell’art.37 del DL 223/2006 che va a disciplinare il divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo scaduti.
Con effetto dal 1° luglio 2024, infatti, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24 a tutti quei contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Tale divieto opera solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi a condizione che ci sia stato l’affidamento all’Agente di Riscossione; mentre non inibiscono la compensazione i debiti fiscali non ancora iscritti a ruolo come gli avvisi bonari oppure avvisi di recupero di crediti di imposta, di avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.
Alla luce di tali novità, al fine di verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 contenente compensazioni.

2. Modifica della disciplina della cedolare secca

La cedolare secca, regime di tassazione opzionale che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e Addizionali sul reddito prodotto dagli immobili, fino al 31.12.2023, scontava sulle locazioni brevi un’aliquota del 21%.
Dal 2024 l’aliquota relativa alle locazioni brevi, dal secondo immobile concesso in locazione, passa dal 21% al 26%.
I Decreti Legislativi attuativi della Legge delega di Riforma Fiscale n. 111/2023 affrontano importanti temi per la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

1. Revisione della disciplina IRPEF e abrogazione Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Per quanto riguarda il reddito delle persone fisiche, il Dlgs n. 216 del 2023 ha disposto, per l’anno 2024, la riduzione a tre scaglioni di reddito, anziché quattro, con conseguente novità anche circa le aliquote di riferimento:

  1. Fino a 28.000€ l’aliquota è del 23%;
  2. Oltre 28.000 e fino a 50.000€ l’aliquota è del 35%;
  3. Oltre 50.000€ l’aliquota è del 43%.

Per la determinazione degli acconti dovuti e delle addizionali per i periodi di imposta 2024 e 2025 bisognerà comunque assumere come base di calcolo l’imposta che si sarebbe determinata non applicando la presente disposizione.
Con riferimento alle addizionali regionali e comunali è stato differito al 15 aprile 2024 il termine per la modifica degli scaglioni e delle aliquote applicabili per il periodo d’imposta 2024.
In tema di imposte sui redditi delle società, invece, dal periodo di imposta successivo al 31.12.2023 il decreto abroga la norma che prevede la possibilità di dedurre l’importo relativo al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, la cosiddetta ACE.

2. Rimodulazione del calendario fiscale

Il legislatore dispone l’anticipo al 30 settembre, in luogo del 30 novembre, del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui Redditi ed IRAP per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare. (Si fa presente che il termine appena indicato potrebbe essere differito al 15 ottobre congiuntamente a quello previsto per l’accettazione della proposta del concordato biennale).
Inoltre, dal 2025, l’invio delle suddette dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 1° aprile.
Viene, altresì unificato al 16 del mese, per i mesi da luglio a dicembre, il pagamento a rate del saldo e del primo acconto delle imposte per i soggetti con e senza partita IVA.
Alcune novità sono state apportate anche relativamente alla soglia entro la quale è possibile rinviare il versamento al periodo successivo. Con riferimento all’IVA, a partire dalle liquidazioni dei mesi da gennaio a novembre 2024, oppure dei primi tre trimestri in caso di liquidazioni trimestrali, se le somme dovute sono di importo non superiore a 100 Euro possono essere rimandate al periodo successivo ma non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.
Tale novità viene estesa anche alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo relativamente ai compensi corrisposti a partire dal mese di gennaio 2024.

3. Semplificazione rapporti fisco-contribuenti

A partire dal 2024 è stata disposta la sospensione, salvo casi di indifferibilità, dal 1° al 31 di agosto e dal 1° al 31 dicembre, dell’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni relative:

  • Ai controlli automatizzati (art. 36-bis, liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni; e 54-bis, liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni);
  • Ai controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter;
  • Alla liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
  • Alle lettere di compliance, agli invii all’adempimento spontaneo di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014.

Per i pagamenti delle somme dovute, relativi ai controlli automatizzati su IVA, redditi e controlli formali ai sensi dell’art. 36-ter, il termine di 30 giorni previsti per l’adempimento sono sospesi dal 1° di agosto al 4 settembre.

4. Concordato preventivo biennale

La legge delega introduce, all’art. 6 del Capo I, il concordato preventivo biennale, destinato ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato italiano.
Secondo l’attuale formulazione, che proprio in questi giorni è in revisione per permettere ad una più amplia platea l’accesso alla misura, al momento possono beneficiare del concordato:

  1. i contribuenti soggetti ad Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

    - ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
    - non hanno debiti tributari ovvero, non hanno debiti di importo pari o superiori a 5.000 euro relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni e contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
  2. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.

Per l’accesso al concordato preventivo biennale, è l’Agenzia delle entrate che mette a disposizione entro il 15 marzo di ogni anno (soltanto per il 2024 entro aprile) specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili alla definizione di una proposta per la determinazione del calcolo.
Secondo le attuali previsioni, una volta che l’ente ha recepiti i dati, nei successivi 5 giorni, elabora una proposta lasciando al contribuente la possibilità di aderire entro il termine di versamento di saldo e prima acconto delle imposte sui redditi.
Le Commissione Finanze del Senato attualmente sta valutando la richiesta pervenuta dalla Commissione Finanza della Camera, circa la possibilità di permettere l’accesso al Concordato biennale anche a quei soggetti che non hanno ottenuto un punteggio almeno pari ad 8 di affidabilità fiscale.
Inoltre, è al vaglio del Governo anche l’eventuale slittamento dei termini entro i quali il contribuente ha possibilità di aderire alla proposta formulata dall’AdE; ciò, andrebbe a rimodulare anche la scadenza proposte dalla legge Delega di Riforma Fiscale riguardante l’anticipazione della presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista per il 30 settembre, al 15 ottobre in modo da far coincidere le due scadenze.
La disposizione normativa decreta, inoltre, l’immediata cessazione del concordato preventivo se nel periodo d’imposta: /p>

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non opera se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
  • il contribuente cessa l’attività.


La presente Tax and Job Letter non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Finance & Administration S.r.l.
Tel. 0775 870701
email: info@zetafinance.info

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